Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 11:05
Dal mondo
Usa: il New Jersey contro l'Irs.
Lo scontro è sugli Apa
Lo scontro è sugli Apa
La direzione fiscalità dello Stato ha emanato un provvedimento sul transfer pricing e sugli accordi preventivi
La normativa statale prevede che il reddito del contribuente possa essere oggetto di aggiustamento nel caso in cui i principi contabili adottati determinino una distorsione del reddito imponibile (il riferimento è a comportamenti posti in essere “for the purposes of evading tax under this act” n.d.r.). Gli aggiustamenti possono essere effettuati per determinare il reddito in coerenza con la fiscalità statale (to make a fair and reasonable determination of the amount of tax payable under this act), considerando le transazioni infragruppo come se fossero state poste in essere tra soggetti indipendenti (in conflitto di interesse).
La novità in vigore da giugno
Lo scorso 6 giugno la Division of Taxation dello Stato del New Jersey ha emanato il Tecnical Advisory Memorandum (TAM) 17 avente ad oggetto la disciplina del transfer pricing e gli advance pricing agreements (APAs). In particolare il TAM stabilisce che, in caso di verifica del contribuente e del controllo dei prezzi infragruppo, la Division può prescindere da qualsiasi documentazione emanata dall’Internal Revenue Service (IRS) volta alla determinazione della politica di pricing.
La normativa statale di riferimento
La normativa statale ha incorporato alcuni principi di carattere generale espressi dalla Sec. 482 dell’Internal Revenue Code (Irc) con riferimento agli aggiustamenti alla politica di pricing del contribuente in relazione all’applicazione del metodo del confronto del prezzo (Cup), del metodo del prezzo di rivendita e del metodo del costo maggiorato (cfr. quanto previsto dal N.J.A.C. 18-7-5.10 (g)). In relazione alla verifica del transfer pricing il N.J.A.C. 18-7-5.10 prevede che la Division possa richiedere (eventuali) Apa stipulati con l’Agenzia americana delle Entrate e transfer pricing study predisposti da soggetti terzi e inclusi nellla documentazione presentata nel corso dell’APA Process.
Gli accordi preventivi: un po’ di storia
Gli Apa sono stati introdotti nell’ordinamento statunitense con la Revenue Procedure 91-22, a cui sono seguiti altri atti emanati dall’IRS (Revenue Procedure 96-53; Notice 98-65; Revenue Procedure 2004-40. Il 19 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre emanato la Revenue Procedure 2006-9, applicabile a tutte le richieste di Apa presentate a partire dal 1° gennaio 2006.
L’Apa è un accordo tra il contribuente e l’IRS volto alla definizione, per le transazioni controllate, del best transfer pricing method (TPM) secondo le disposizioni della Sec. 482 dell’IRC. L’accordo produce effetti esclusivamente nei confronti del contribuente, dei periodi di imposta e delle transazioni cui esso si riferisce.
Per ogni periodo di imposta oggetto di Apa il contribuente deve predisporre un annual report per dimostrare la compliance con i termini dell’accordo. Il report deve contenere indicazione di tutti gli elementi richiesti dall’Apa, di eventuali richieste di rinnovo, modifica o cancellazione dell’accordo e deve documentare eventuali aggiustamenti alle transazioni oggetto di Apa. Inoltre, il contribuente deve indicare tutte le informazioni inviate al momento della presentazione di richiesta ufficiale di Apa e che, nel successivo periodo di imposta, si sono rivelate false, non corrette o incomplete.
Il Service Operating Division o l’APA Program Office può contattare il contribuente per richiedere chiarimenti relativi alle informazioni esposte nell’annual report.
Transfer pricing e accertamento
In tema di accertamento sulla concreta applicazione della disciplina del transfer pricing la terminologia utilizzata dalla legislazione del New Jersey nel N.J.A.C. 18-7-5.10 è più ampia rispetto a quella adottata nel codice tributario. Infatti, la normativa statale fa riferimento a “any person or persons directly or indirectly interested”, mentre le previsioni della Sec. 482 sono limitate a “two or more organizations, trades or businesses”. Inoltre, a tale proposito, si evidenzia che l’onere della prova incombe sul contribuente, che è tenuto a dimostrare la veridicità delle informazioni relative al business condotto nello Stato (i.e. nel New Jersey).
Nell’accertamento del reddito imponibile l’azione della Division non può essere limitata dall’esistenza di accordi posti in essere tra il contribuente e altri interessati. Tale previsione, secondo il Tam 17, è applicabile anche al transfer pricing (e alla conseguente analisi delle transazioni infragruppo, anche se da queste non dovesse emergere alcun intento evasivo da parte del contribuente). Di conseguenza la Division non può trovare limitazioni in indici, prassi commerciali, reports del Fisco o qualsiasi altra documentazione per determinare il corretto transfer pricing per beni, servizi e intangibili tra parti correlate.
Il Tam 17 conclude pertanto affermando che la Division si riserva il diritto di ricorrere ad altri criteri (rispetto a quelli contenuti in un Apa) al fine di determinare “a fair and reasonable tax”.
Diletta Fuxa
pubblicato Martedì 30 Agosto 2011
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