San Marino, sugli atti giudiziari novità fiscali

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Le modifiche introdotte con un decreto delegato approvato il 22 gennaio
Il Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino (che costituisce il Parlamento della Repubblica del Titano) con decreto delegato 22 gennaio 2010 n. 8 ha modificato l'articolo 1 della legge n. 99 del 2003 recante "Disposizioni fiscali sugli atti giudiziari, adeguamento all'euro e rivalutazione delle imposte di registro, iscrizione, trascrizione e di bollo" aumentando, con effetto retroattivo (a decorrere dal 1° gennaio 2010) le relative imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile.
In particolare, le imposte di bollo e di registro da applicare su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi ovvero che sono prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze sono interamente riassorbite (fatte salve le previste deroghe) dalle seguenti imposte giudiziali, dovute dalla parte attrice, ovvero dalla parte che ha dato impulso al procedimento secondo quanto di seguito stabilito:
a) per le cause di primo grado che sono di competenza del commissario della legge, euro 800 (prima la somma era di 600 euro);
b) per le cause in grado di appello svolte avanti al commissario della legge, euro 400 (prima 300 euro);
c) per le cause avanti al giudice d'appello per cause civili, euro 800 (prima 600 euro);
d) per le procedure di volontaria giurisdizione, euro 70 (prima 50 euro);
e) per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:
- euro 70 (prima 50 euro) per i crediti di importo fino a euro 25mila;
- euro 140 (prima 100 euro) per i crediti di importo fino a euro 100mila;
- euro 280 (prima 200 euro) per i crediti di importo fino a euro 500mila;
- euro 350 (prima 250) per i crediti superiori a euro 500mila;
f) per i ricorsi di terza istanza, le querele di nullità, i ricorsi per restitutio in integrum e per ogni altro ricorso di grado straordinario comprese le eccezioni di giurisdizione e le ricusazioni, euro 330 (prima 250 euro);
g) per le istanze di esecutorietà di sentenze emesse da autorità giurisdizionali straniere, euro 270 (prima 200 euro);
h) per le istanze di esecutorietà di lodi o sentenze arbitrali, euro 270 (prima 200 euro);
i) per le istanze di sola notifica, euro 30 (prima 25 euro);
l) per le cause e relativo appello concernenti i rapporti di famiglia, euro 270 (prima 200 euro);
m) per ogni altro atto, istanza, ricorso o procedimento, in genere, diverso da quelli nelle lettere che precedono, euro 270 (prima 200 euro);
n) per le cause avanti al giudice conciliatore, con valore superiore a 5mila euro (euro 270).
L'imposta giudiziale di cui alla lettera n) è dovuta anche alle cause pendenti al 1° gennaio 2005 e su quelle introdotte dal 1° gennaio 2010. In tal caso l'imposta giudiziale deve essere corrisposta prima della archiviazione degli atti della causa. In difetto del deposito della quietanza di avvenuto pagamento la causa non può essere posta in decisione.
Boris Bivona
 pubblicato il 08/02/2010
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