Schede Paese
Scheda Paese: Emirati arabi uniti
Il sistema fiscale è caratterizzato da numerosi regimi speciali e di favore per incentivare gli investimenti
bandiera degli Emirati arabi uniti

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah e Umm Al-Quwain sono i sette Stati che compongono la Federazione degli Emirati Arabi Uniti. La Federazione, costituita il 2 dicembre 1971, ha raggiunto l'attuale composizione nel 1972 quando, ai primi sei Emirati fondatori, si è aggiunto quello di Ras Al-Khaimah.  I centri trainanti dell'economia (che attrae gli investitori stranieri nei settori delle infrastrutture, beni di lusso, siderurgia, immobiliare) sono Dubai e Abu Dhabi, i maggiori produttori di petrolio. L'andamento del prezzo del greggio influisce sul saldo dei conti con l'estero. Nel 2010 l'ascesa dei prezzi petroliferi ha fatto registrare un avanzo corrente di Pil più di 40 punti percentuali e il 70-80% delle entrate statali. Le prospettive per il 2010-11 sono di ripresa, con una crescita del Pil previsto di 2,6% nell'anno in corso, dopo i risultati negativi del 2009 (Pil -2,7%).

Il sistema fiscale
Mentre la  Federazione ha poteri in materia di affari esteri, difesa, salute ed educazione, i singoli Emirati detengono una sovranità assoluta in materia fiscale. Non esiste, infatti, una legislazione federale sulla tassazione e  i singoli Emirati hanno una autonomia decisionale. Esistono legislazioni in materia societaria negli Emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, una tassazione sul reddito prevista dall'Emirato di Abu Dhabi, con un decreto del 1965 (e le relative modifiche) Abu Dhabi Income Tax Decree of 1965 (emendato dalla Abu Dhabi Income Tax Decree Number of 1972), e dall'Emirato di Sharjah con un decreto del 1968 (e modifiche) e Dubai con un decreto di 1969 (in particolare Dubai Income Ordinance del 1969, Dubai income tax decree e relative modifiche del 1970) ma di fatto non trovano applicazione. Il sistema fiscale non prevede l'imposta sul valore aggiunto (value added tax), le ritenute d'imposta (withholding tax), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (corporate tax). Gli unici ambiti d'applicazione delle tasse negli Emirati Arabi Uniti sono il settore oil & gas (fino al 55%), bancario-finaziario (fino al 20%) e alberghi (fino al 15%).

La property tax e l'imposizione indiretta
In quasi tutti gli Emirati, chi vive in unità residenziali o utilizza unità commerciali deve  pagare la Property Tax e forme di imposizione indiretta sono applicate dalle singole municipalità, dall'Ufficio Immigrazione ecc.
Nell'Emirato di Dubai tutte le proprietà residenziali sono soggette a una tassa annuale sulla proprietà d'importo variabile in funzione della qualifica lavorativa del conduttore dell'immobile.  I dipendenti di grado più elevato (manager, quadri, etc.) versano il 5% del canone annuale di affitto degli uffici e una tassa sulla residenza del manager che appare sulla licenza mentre esiste una specifica tassazione per i servizi alberghieri del 10%-15% e ristorazione). Gli impiegati più giovani corrispondono una tassa fissa di 300 dirham. L'obbligo di pagamento grava sul conduttore ma la municipalità di Dubai richiede il pagamento direttamente al datore di lavoro al momento di emettere o rinnovare la licenza annuale di commercio. I dazi doganali sono molto bassi e possono non essere applicati per determinate categorie di prodotti (per esempio, in caso di importazione di materiali da utilizzare per la produzione di beni da riesportare).

I regimi speciali e di favore
Gli Emirati hanno goduto di una favorevole crescita economica grazie alla creazione delle aree c.d. free zone. In queste zone non c'è alcuna restrizione al trasferimento dei profitti o rimpatrio del capitale. Le aziende costituite possono essere detenute interamente da investitori stranieri e  beneficiare di una esenzione fiscale (corporate tax) per 50 anni. Tale concessione può essere rinnovata dalle autorità fiscali degli Emirati e non è esposta ad alcuna pressione fiscale sui dividendi distribuiti ai soci, persone fisiche o giuridiche.
L'investitore straniero deve rispondere ai requisiti imposti dalla legislazione municipale e federale applicabile nella free zone ed è tenuto a chiedere il rilascio da parte delle autorità della free zone di una licenza ad operare emessa in base alla tipologia delle attività esercitate. La funzione della licenza sta nel consentire le attività dichiarate soltanto all'interno della zona franca.
All'interno del territorio vi sono più di 30 free zone, alcune delle quali sono "generaliste", consentendo lo svolgimento di qualsiasi attività economica o commerciale, altre invece sono "specialistiche", poiché permettono lo svolgimento soltanto di determinate attività economiche.
Le maggiori sono:

  • Jebel Ali Free Zone (JAFZ)
  • Dubai Airport Free Zone
  • Dubai Technology
  • E-Commerce e Media Free Zone
  • Dubai Cars and Automotive Free Zone
  • Dubai Gold and Diamond Park

Nelle free zone non sono, inoltre, previste tasse sulle società per non meno di 15 anni rinnovabile per uguale periodo, restrizioni di carattere valutario e dazi doganali. Al di fuori delle zone franche esistono altri regimi di favore accordati agli investimenti. Meritano di essere citate le c.d. società miste, realtà giuridiche localizzate al di fuori delle zone franche, la cui costituzione prevede talune limitazioni per gli investitori stranieri.
A differenza delle società operanti nelle free zone, il capitale sociale di quelle miste deve, infatti, essere controllato per il 51% da soggetti residenti. Tale  limitazione che non offre garanzie di stabilità societaria a investitori stranieri che, ovviamente, preferiscono optare per le zone franche. 

Legislazione societaria e restrizioni agli investimenti
La locale legge societaria prevede restrizioni alla possibilità accordata ai soggetti che non hanno la cittadinanza di stabilire attività produttive negli Emirati o comunque di acquisire quote di società locali. Quasi sempre, infatti, è necessaria la partecipazione all'affare di un soggetto di nazionalità emiratense, sia come azionista (l'articolo 22 della legge federale n. 8/1984 vigente in tutti gli Emirati prevede che il 51 per cento delle partecipazioni di una società di capitali di diritto nazionale deve essere detenuto da soggetti nazionali, persone fisiche o giuridiche ) sia come "sponsor" o garante dell'investitore straniero. Per alcuni tipi di società è richiesta la presenza di una componente locale anche nel consiglio di amministrazione. Le società estere che non sono partecipate o garantite da soggetti nazionali possono operare negli Emirati soltanto attraverso un agente commerciale locale.

Le società di capitale
I modelli di società di capitale  sono quattro: la public joint stock company (una forma societaria simile alla nostra società per azioni quotata in borsa), la private joint stock company (simile alla nostra società per azioni), la partnership limited by shares (assimilabile alla nostra società in accomandita per azioni e la limited liability company che, caratterizzata da grande flessibilità ed economicità, è la forma più appetibile per gli investitori stranieri).

La fiscalità privilegiata
Gli Emirati Arabi Uniti sono considerati Stato a fiscalità privilegiata, salvo che per le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta. I molti regimi fiscali di favore motivano l'inclusione degli Emirati nelle black lists (decreto ministeriale 4 maggio 1999, relativo ai Paesi da considerarsi a fiscalità privilegiata con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle persone fisiche; DM 21 novembre 2001, relativo ai Paesi da considerarsi a fiscalità privilegiata con riferimento al trattamento fiscale delle società controllate da soggetti italiani, o comunque a questi collegate; DM 23 gennaio 2002, relativo ai Paesi da considerarsi a fiscalità privilegiata ai fini della deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti esteri e, da ultimo l'elenco dei paesi Black List aggiornato dal DM 27 luglio 2010 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 2010.

Novità normative in vigore dal 2010
A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato debbono essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Secondo l'articolo 127/bis del TUIR, se un soggetto italiano detiene partecipazioni di controllo in una società avente sede in uno dei Paesi della lista nera, a decorrere dal 2002, deve dichiarare in Italia il reddito prodotto in quel Paese, indipendentemente dalla percezione. Il reddito derivante da una società off-shore - anche in base al decreto 21/11/2001 n. 429 del Ministro dell'Economia e delle Finanze che, con regolamento, disciplina la tassazione dei redditi di imprese estere partecipate da contribuenti italiani - viene così equiparato, in tutto e per tutto, al reddito da impresa prodotto in Italia.
Pertanto, per i gruppi di imprese residenti in Italia, che abbiano partecipazioni di controllo in un'impresa localizzata in uno dei paesi compresi nella c.d. black list del Ministero dell'Economia di cui al D.M. 21 novembre 2001, le norme in vigore prevedono che i redditi da esse prodotti siano imputati per trasparenza in capo all'impresa residente che ne detiene le partecipazioni, in proporzione all'ammontare di esse, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero partecipato ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del TUIR. Conseguentemente, tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile della società residente ai fini IRES (imposta sul reddito delle società) e sono pertanto soggetti a un'aliquota fiscale del 27,5%.
Per evitare la doppia tassazione dell'utile distribuito le predette imprese devono richiedere all'Agenzia delle Entrate, mediante il c.d. "interpello speciale", la disapplicazione della disciplina delle Controlled Foreign Companies (società estere partecipate) che abbiano sede in un "paradiso fiscale", dimostrando che la società estera controllata svolge un'effettiva attività industriale o commerciale e che la localizzazione nel "paradiso fiscale" non è motivata da finalità elusiva, ma da effettive ragioni economiche, ovvero che "dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati".

La convenzione contro le doppie imposizioni
Nonostante gli Emirati Arabi Uniti siano inclusi nelle black list italiane, tra i due Stati è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni. La Convenzione, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, è stata ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 309, ed è in vigore dal 5 novembre 1997. Gli Emirati, infine, sono inclusi anche nella white list (decreto ministeriale del 4 settembre 1996) che individua i Paesi che consentono lo scambio di informazioni e che, pertanto, possono beneficiare di una tassazione di favore relativamente agli interessi e ai proventi da titoli obbligazionari e assimilati provenienti dall'Italia.

La disciplina delle branch
La costituzione di una società a maggioranza "locale"  induce  l'imprenditore ad optare per la creazione  di "branch". L'apertura di una branch richiede  la presenza di uno sponsor che presenti l'imprenditore e la sua branch alle istituzioni pubbliche locali e gli consenta così di avere le licenze necessarie per lavorare negli Emirati, escludendo ogni coinvolgimento del cittadino locale nella struttura "corporate" che non sia un minimo di impegno amministrativo (permessi e licenze)  . La costituzione di una branch negli Emirati impone la richiesta di apposita licenza per l'esercizio di attività di impresa e l'obbligo di nominare un service agent locale che ha il compito di curare le procedure amministrative relative alla branch. La costituzione di una "branch" è la soluzione più praticata, in quanto l'imprenditore crea una realtà che controlla totalmente. Essendo la "branch" la casa madre nel territorio degli Emirati Arabi,  debiti e liabilities della "branch" saranno debiti e liabilities della casa madre.

La tassazione delle persone fisiche
Negli Emirati non sono previste imposte sul reddito delle persone fisiche (personal income tax). Le imprese che impiegano cittadini nazionali sono obbligate a versare una quota del salario a questi corrisposto in appositi fondi pensione.

La tassazione delle società
Le imposte societarie sono tante per quanti sono gli Emirati, che le disciplinano con propri decreti ma nel rispetto di principi comuni. L'imposta si applica all'utile netto prodotto dai vari  enti e società (con o senza personalità giuridica), branch, filiali e sedi secondarie (stabili organizzazioni) di società estere, al netto delle deduzioni (i costi e le spese sostenuti per la sua produzione sono deducibili anche se di provenienza estera). La deduzione è ammessa nel limite del 10 per cento annuo delle spese di preparazione e avviamento complessivamente sostenute dal contribuente.
Nella determinazione degli utili delle stabili organizzazioni di imprese italiane sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 

Dividendi e redditi da azioni o diritti di godimento
I  dividendi, i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, i redditi di altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice - possono essere tassati, salvo tassative eccezioni, anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: 
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; 
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Gli utili di capitale sono soggetti a specifiche disposizioni se si riferiscono a rapporti tra soggetti nazionali e italiani. 
Per quanto concerne l'Italia se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Emirati Arabi, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata negli "E.A.U.", ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 
Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti se un residente degli Emirati Arabi Uniti ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti devono accordare una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale detrazione, tuttavia, non potrà essere la quota dell'imposta, calcolata negli Emirati Arabi Uniti prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia. Le perdite sono illimitatamente riportabili in avanti, salvo ad Abu Dhabi, dove il riporto è possibile per un solo anno (e la società può avvalersene solo ogni cinque anni).   

                                                                                                                  
Capitale: Abu Dhabi
Lingua ufficiale: arabo
Moneta: dirham degli Emirati Arabi Uniti
Forma istituzionale: oligarchia federale (ereditaria)
Accordi con l'Italia
Convenzione firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 e ratificata con legge n. 309 del 28 agosto 1997. In vigore dal 5 novembre 1997

 

Antonina Giordano
pubblicato Venerdì 22 Luglio 2011

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