Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Schede Paese
Scheda Paese: Giappone
Le imposte sono classificate in tre categorie: imposte sul reddito, imposte sulla proprietà e imposte sui consumi

Gli articoli 30 e 92 della Costituzione giapponese sanciscono, rispettivamente, il dovere dei cittadini di pagare i tributi imposti dalla legge e la potestà di emanare leggi tributarie mirate a finanziare la gestione delle amministrazioni locali, costituite da 47 prefetture e 1.800 municipi. La National Tax Agency è l’autorità preposta ad interpretare ed emanare direttive circa l’applicazione delle norme fiscali, vigilando al contempo sulla puntuale riscossione dei debiti erariali. Le National Taxes sono riscosse dallo Stato a livello centralizzato, mentre le local taxes sono versate direttamente all’Amministrazione competente. Le imposte sono classificate in tre categorie: Imposte sul Reddito, Imposte sulla Proprietà ed Imposte sui Consumi.
Le principali disposizioni legislative tributarie domestiche si riconducono alle seguenti fonti normative: Inheritance Tax Law n°73/1950, General National Tax Law n°66/1962, Income Tax Law n°33/1965, Corporation Tax Law n°34/1965 e Consumption Tax Law n°108/1988.
Le imposte sui redditi
Il periodo di imposta, coincidendo con l’anno solare, si chiude al 31 dicembre di ogni esercizio.
Il datore di lavoro dovrà trattenere le ritenute dalla retribuzione del dipendente e versarle all’Erario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il pagamento del lavoratore. Soltanto qualora nel computo del reddito globale, partecipi anche reddito da lavoro autonomo per un ammontare superiore a ¥ 200.000 annui, il soggetto d’imposta ha l’onere di inoltrare la dichiarazione dei redditi alla National Tax Agency. I contribuenti che percepiscono reddito da lavoro autonomo devono inoltrare la dichiarazione dei redditi e versare l’imposta entro il 15 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce il modello presentato. Se in un anno il soggetto passivo ha avuto un debito d’imposta superiore a ¥ 150.000, dovrà versare due acconti per l’imposta che si prevede di versare nell’anno successivo ed i versamenti, ciascuno pari ad 1/3 dell’imposta netta pagata l’anno precedente, dovranno avvenire entro il 31 luglio ed il 30 novembre.
Il periodo di imposta delle persone giuridiche corrisponde all’esercizio sociale previsto nell’atto costitutivo della società. La trasmissione della dichiarazione dei redditi ed il versamento dell’imposta devono avvenire entro 2 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta a cui si riferisce il modello di dichiarazione presentato. Se la durata dell’esercizio sociale è superiore a sei mesi, la società dovrà corrispondere un acconto, per il periodo successivo, pari alla metà dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente. Per i gruppi che hanno optato per il regime di tassazione di consolidata la presentazione della dichiarazione e la liquidazione dell’imposta incombe in capo alla consolidante, secondo le modalità ed i termini previsti per le singole persone giuridiche. Tuttavia, la peculiarità dell’istituto del consolidato fiscale può giovare di una dilazione di due mesi in relazione agli adempimenti in oggetto.
Tassazione delle persone fisiche: income tax
Il sistema fiscale nipponico distingue le seguenti categorie di contribuenti:
· soggetti passivi residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti secondo il principio di attrazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle);
· soggetti passivi residenti non permanenti, assoggettati ad imposta sui redditi realizzati in Giappone e sui redditi che sono corrisposti nel territorio dello Stato giapponese, anche se non ivi prodotti;
· soggetti passivi non residenti, tassati esclusivamente sui redditi realizzati in Giappone.
A tal proposito, il contribuente è considerato residente se (i) ha un “jusho” -domicilio- in Giappone, ovvero (ii) ha ivi mantenuto un “kyosho” -una residenza temporanea- per un periodo pari o superiore ad un anno. Parimenti, un soggetto che ha il domicilio o la residenza in Giappone per più di 5 anni, durante gli ultimi 10 anni, assume lo status di soggetto passivo residente, anche se non è di nazionalità giapponese. Se un soggetto passivo, non di nazionalità giapponese, trascorre un periodo di 5 anni o meno sul territorio dello Stato, è considerato, ai soli fini fiscali, residente non permanente. Infine, i soggetti passivi non residenti sono coloro che non hanno un “jusho” e soggiornano in Giappone da meno di un anno.
L’ordinamento domestico prevede un sistema di imposizione progressivo per scaglioni di reddito; pertanto, quanto maggiore è il reddito, più che proporzionale sarà l’aliquota a cui assoggettare la base imponibile e, di conseguenza, il debito tributario verso l’Erario.
I redditi maturati ed erogati ad un soggetto per attività svolte sul territorio dello Stato nipponico sono considerati redditi di fonte giapponese, indipendentemente dal Paese di origine del soggetto che eroga il compenso e, quindi, concorrono a formare la base imponibile su cui determinare l’individual income tax dovuta dal contribuente. Il reddito lordo del contribuente è costituito dal reddito da lavoro dipendente e da capital gains. In particolare, il computo del reddito da lavoro dipendente comprende la retribuzione, i beni ricevuti in natura, i rimborsi di imposte, le indennità sul costo della vita ed i premi per servizi resi all’estero. Gli interessi passivi non sono deducibili, inclusi quelli derivanti da mutui, mentre gli oneri previdenziali, le spese mediche, i contributi versati agli enti caritatevoli espressamente designati dal Ministero delle Finanze nipponico ed i premi di assicurazione pagati in Giappone sono decurtabili secondo le limitazioni previste dalle disposizioni normative locali. Inoltre i contribuenti residenti hanno diritto a fruire di un personale scomputo forfetario di ¥ 380.000 ai fini dell’Income Tax e tale agevolazione è riconosciuta per ogni familiare a carico, atteso che il reddito di quest’ultimo non superi ¥ 380.000 all’anno. Tale beneficio è incrementato se il familiare a carico ha una età compresa fra 16 e 23 anni ovvero maggiore di 70 anni. I soggetti passivi non residenti sono esclusi da ogni agevolazione fiscale.
Il computo della income tax
L’imposta dovuta si calcola moltiplicando l’imponibile per la corrispondente aliquota, sommando al risultato ottenuto l’importo fisso correlato allo scaglione di appartenenza. La base imponibile è determinata dalla differenza fra il reddito ed il limite inferiore dello scaglione di appartenenza. Attualmente, il sistema fiscale nipponico prevede, per i soggetti residenti ai fini fiscali, i seguenti scaglioni ed aliquote:
REDDITO IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPORTO FISSO |
Fino a ¥ 1.950.000 | 5% | - |
Oltre¥ 1.950.000 fino a ¥ 3.300.000 | 10% | ¥ 97.500 |
Oltre ¥ 3.300.000 fino a ¥ 6.950.000 | 20% | ¥ 232.500 |
Oltre ¥ 6.950.000 fino a ¥ 9.000.000 | 23% | ¥ 962.500 |
Oltre ¥ 9.000.000 fino a ¥ 18.000.000 | 33% | ¥ 1.434.000 |
Oltre ¥ 18.000.000 | 40% | ¥ 4.404.000 |
(importi in unità di yen)
Ad esempio, l’imposta dovuta per un reddito di ¥ 10.000.000 è pari a:
(¥ 10.000.000 - ¥ 9.000.000) x 33% + ¥ 1.434.000 =
= ¥ 1.000.000 x 33% + ¥ 1.434.000 = ¥ 1.764.000
I contribuenti non residenti che ricevono reddito da lavoro dipendente in Giappone, sono assoggettati alla Income Tax con un’aliquota del 20% applicata al reddito lordo.
Tali aliquote non comprendono i tassi del 6% della municipal tax e del 4% della Prefectural Tax.
Il sistema domestico riconosce solo ai contribuenti residenti un credito per imposte pagate all’estero pari alla ritenuta subita se tale compenso, già assoggettato ad imposizione, concorre al calcolo della base imponibile per la quantificazione dell’Income tax giapponese. Il credito spettante è calcolato in base a specifiche disposizioni locali e lo scomputo è ammesso a condizione che il pagamento dell’imposta estera si sia reso definitivo nello stesso periodo per cui si corrisponde l’imposta sul reddito giapponese.
Tassazione delle persone giuridiche: corporation tax
Solamente le società di diritto giapponese sono considerate soggetti giuridici residenti ai fini tributari. Pertanto, né la nazionalità degli azionisti, né la localizzazione del management rilevano ai fini dell’individuazione della residenza fiscale. Le società residenti sono tassate secondo il worldwide principle ed il sistema tributario domestico, qualora ricorrano determinati presupposti, prevede il riconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero che può essere utilizzato in compensazione con il debito della Corporation Tax. Viceversa, se una società non è costituita in osservanza delle disposizioni normative previste della legge nipponica, non è qualificata fiscalmente residente ed è assoggettata ad imposta per i redditi realizzati sul territorio dello Stato.
L’imposta si determina moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota. Il sistema distingue le seguenti fattispecie in funzione del capitale sociale e del reddito annuo:
i) capitale maggiore di ¥ 100.000.000……………………………………………………………………… 30%;
ii) capitale minore di ¥ 100.000.000:
o se il reddito è maggiore di ¥ 8.000.000…………………………30%;
o se il reddito è minore di ¥ 8.000.000……….……………………22%.
Le perdite possono essere riportate in avanti per 7 anni e tale disposizione è valida per tutte le imposte sul reddito delle persone giuridiche. Tuttavia, al fine di ovviare fenomeni elusivi, l’ordinamento ha introdotto dei limiti all’utilizzo delle perdite pregresse se, in un periodo di 5 anni, si è verificato un cambiamento di titolarità della partecipazione azionaria, seguita dalla modifica dell’oggetto sociale. Il riporto all’indietro delle perdite è ammesso solo per la National Corporation Tax ed è possibile solo per 1 anno ma, attualmente, tale possibilità è sospesa sino al 31 marzo 2010.
Il sistema fiscale nipponico prevede l’istituto del Consolidato Fiscale e, pertanto, la società Consolidante giapponese provvede al pagamento della National Corporation Tax come un’unica entità giuridica, applicando l’aliquota del 30% all’imponibile determinato come somma dei risultati trasferiti dalle singole consolidate giapponesi e debitamente rettificati in applicazione della disciplina regolatrice dell’istituto della tassazione di gruppo. Per partecipare al consolidato Fiscale, le società devono essere controllate, direttamente od indirettamente, al 100% dalla società madre. Una volta avviata la tassazione di gruppo, il Consolidato ha durata illimitata e può essere interrotto solo per specifici eventi, quale la perdita dei requisiti di partecipazione, ovvero a seguito dell’esito positivo dell’istanza di interruzione presentata alla competente Commissione della National Tax Agency.
Tassazione delle persone giuridiche: enterprise tax e special local corporate tax
L’Enterprise Tax assoggetta il reddito delle società in funzione della prefettura in cui è prodotto. Qualora il reddito sia realizzato in più di una prefettura, la ripartizione avviene in base al numero dei dipendenti impiegati in ogni amministrazione locale. La determinazione dell’imposta si calcola applicando al reddito le relative aliquote, individuate sulla base di specifici criteri:
REDDITO ANNUO | ALIQUOTE |
Fino a ¥ 4.000.000 | 2,7% |
Da ¥ 4.000.001 a ¥ 8.000.000 | 4% |
Da ¥ 8.000.001 | 5,3% |
(Importi in unità di Yen)
Ad esempio, l’Enterprise Tax per un reddito di ¥ 5.000.000 è pari a (¥ 4.000.000 x 2,7%) + (¥ 1.000.000 x 4%) = ¥ 108.000 + ¥ 40.000 = ¥ 148.000.
Dal periodo di imposta in corso al 1° ottobre 2008, l’ordinamento ha introdotto una nuova misura impositiva denominata Special Local Corporate Tax. La nuova leva fiscale è stata bilanciata dalla riduzione delle aliquote previste per l’Enterprise Tax. Il debito erariale rappresenta una imposta di natura nazionale che, a seguito delle scelte di Governo, sarà allocata alle prefetture. L’imposta è pari all’81% dell’Enterprise Tax.
Le imposte in oggetto sono ammesse in deduzione per la determinazione della base imponibile della Corporation Tax.
Redditi da investimenti
PERSONE FISICHE: I redditi da interessi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% (15% National Tax e 5% Local Tax) e, pertanto, tale reddito non concorre alla determinazione dalla base imponibile della Incombe Tax. I redditi da capital gains concorrono, in linea di principio, alla formazione del reddito globale del percettore, al netto delle relative spese accessorie. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di determinati titoli sono tassati separatamente dagli altri redditi e subiscono una ritenuta alla fonte del 20% (15% National Tax e 5% Local Tax). I dividendi distribuiti a soggetti residenti subiscono una ritenuta alla fonte del 20%. Infine, gli interessi, i capital gains ed i dividendi percepiti da soggetti non residenti sono tassati con la ritenuta alla fonte del 20% (15% per gli interessi derivanti da depositi bancari e da determinati strumenti finanziari) ovvero con la ritenuta prevista dal Trattato contro le doppie imposizioni, se più favorevole rispetto a quella domestica. Le royalties non sono assoggettate ad alcuna ritenuta per i residenti, mentre per i soggetti non residenti si applicano le disposizioni convenzionali per cui la ritenuta può variare dallo 0% al 20%.
PERSONE GIURIDICHE
Gli interessi da depositi bancari e da specifici investimenti finanziari sono assoggettati ad una ritenuta del 20% (15% National Tax e 5% Local Tax). I capital gains, in via di principio, concorrono alla formazione del reddito globale del percettore. Tuttavia, il sistema nipponico prevede il differimento, a determinate condizioni, delle imposte relative a ricavi derivanti da cessioni di proprietà immobiliari e reinvestiti in specifiche attività. I dividendi ricevuti da una società giapponese sono esclusi dalla determinazione della base imponibile della Corporation Tax, se il percettore detiene almeno il 25% delle partecipazioni della società distributrice. Invero, se la partecipazione è inferiore al 25%, il 50% dei dividendi ricevuti concorre alla formazione dell’imponibile della Corporation Tax. Inoltre, la ritenuta può essere 7%, 15% e 20% in funzione di determinati criteri prescritti dalla legge e sarà riconosciuto un corrispondente credito di imposta. Come per le persone fisiche non residenti, gli interessi, i capital gains ed i dividendi percepiti da persone giuridiche non residenti sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 20% (15% sugli interessi derivanti da depositi bancari e da specifici investimenti in strumenti finanziari). Inoltre, gli interessi derivanti dall’erogazione di finanziamenti e prestiti subiscono una ritenuta alla fonte del 20%. Infine, il sistema tributario prevede l’esclusione dell’applicazione della ritenuta sull’emissione di particolari titoli obbligazionari per soggetti non residenti in Paesi esteri. Come per le persone fisiche, le royalties non sono assoggettate ad alcuna ritenuta per i soggetti residenti, mentre per i soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste dai Trattati contro le doppie imposizioni e, pertanto, la ritenuta varia dallo 0% al 20%.
Inhabitants tax
L’Inabithants Tax é un tributo locale composto dalla Prefectural Tax e della Municipal Tax e non è deducibile. Le persone fisiche sono assoggettate sul reddito maturato nel precedente periodo di imposta e condizione necessaria è la residenza in Giappone dal 1° gennaio dell’anno per cui si computa il tributo in oggetto. L’imposta si determina applicando le aliquote vigenti nella Prefettura e nel Municipio in cui si risiede. È prevista la possibilità di assoggettamento ad una sovrattassa pari ad un importo di ¥ 4.000 pro capite. Le persone giuridiche determinano l’’imposta come una percentuale della Corporation Tax e la base imponibile è costituita dai redditi realizzati nel precedente periodo di imposta. L’aliquota varia in funzione dei dipendenti impiegati nelle diverse amministrazioni locali. Le prefetture ed i municipi possono stabilire la percentuale secondo principi discrezionali, purché sia compresa negli intervalli di seguito riportati:
AMMINISTRAZIONE LOCALE | ALIQUOTE |
PREFETTURA | Dal 5% al 6% |
MUNICIPIO | Dal 12,3% al 14,7% |
MUNICIPIO DI TOKYO | Dal 17,3% al 20,7% |
Inoltre, le amministrazioni locali possono introdurre una sovrattassa sugli uffici commerciali nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione. In particolare, tale sovrattassa varia da ¥ 70.000 a ¥ 3.800.000 in funzione del capitale sociale, delle riserve di capitale e del numero dei dipendenti della società.
LE IMPOSTE SULLA PROPRIETÁ E SUI CONSUMI
Le imposte sulla proprietà: INHERITANCE TAX
L’imposta di successione assoggetta le proprietà ereditate, al netto del pagamento dei debiti del de cuius e delle spese funebri. Il valore delle proprietà è determinato a prezzi correnti. Se l’erede è residente in Giappone, l’imposta è calcolata sia sulle proprietà situate nel territorio dello Stato, sia sui beni localizzati all’estero. Per gli eredi residenti all’estero, il tributo è calcolato sulle attività ubicate in Giappone. Se il patrimonio ereditato non eccede ¥ 50.000.000, più un incremento del minimo esente pari a ¥ 10.000.000 per ogni erede, non è dovuta alcuna imposta. Di seguito, si riportano le aliquote su cui calcolare l’imposta di successione:
AMMONTARE PER EREDE | ALIQUOTA |
Fino a ¥ 10.000.000 | 10% |
Da ¥ 10.000.001 a ¥ 30.000.000 | 15% |
Da ¥ 30.000.001 a ¥ 50.000.000 | 20% |
Da ¥ 50.000.001 a ¥ 100.000.000 | 30% |
Da ¥ 100.000.001 a ¥ 300.000.000 | 40% |
Oltre a ¥ 300.000.000 | 50% |
(Importi in unità di Yen)
Ad esempio, si supponga che il patrimonio ereditato abbia un valore di ¥ 800.000.000 ed i superstiti siano il coniuge, che ha diritto alla ½ dell’eredità, e due figli, X e Z, che hanno diritto rispettivamente ad ¼ dell’eredità. Pertanto, le quote spettanti ai ciascuno dei 3 eredi sono le seguenti: Coniuge ¥ 400.000.000, Figlio X ¥ 200.000.000, Figlio Z ¥ 200.000.000.
La quota esente prevista è ¥ 50.000.000 + ¥ 10.000.000 x 3 = ¥ 80.000.000
L’eredità calcolata al netto dell’esenzione è ¥ 800.000.000 - ¥ 80.000.000 = ¥ 720.000.000
L’imposta totale è ¥ 243.000.000 determinata come segue:
- CONIUGE
Imponibile: ¥ 720.000.000 x ½ = ¥ 360.000.000; Imposta: ¥ 133.000.000
- FIGLIO X
Imponibile: ¥ 720.000.000 x ¼ = ¥ 180.000.000; Imposta: ¥ 55.000.000
- FIGLIO Z
Imponibile: ¥ 720.000.000 x ¼ = ¥ 180.000.000; Imposta: ¥ 55.000.000.
Le imposte sulla proprietà: gift tax
La Gift Tax tassa il cessionario sui beni ricevuti in donazione ed è determinata sul valore dei beni donati in ciascun periodo d’imposta che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. L’imposta è dovuta sia dal ricevente residente che non residente, il criterio di calcolo del debito tributario è pari all’elaborazione della Inheritance Tax. La Gift Tax prevede l’esenzione dal pagamento se il valore del patrimonio ceduto non superi ¥ 1.100.000. La tabella di seguito riporta gli elementi necessari al calcolo dell’imposta:
AMMONTARE | ALIQUOTA |
Fino a ¥ 2.000.000 | 10% |
Da ¥ 2.000.001 a ¥ 3.000.000 | 15% |
Da ¥ 3.000.001 a ¥ 4.000.000 | 20% |
Da ¥ 4.000.001 a ¥ 6.000.000 | 30% |
Da ¥ 6.000.001 a ¥ 10.000.000 | 40% |
Oltre a ¥ 10.000.000 | 50% |
(Importi in unità di Yen)
Nel caso in cui la donazione venga eseguita da una società a favore di una persona fisica, il valore del bene concorre alla formazione della base imponibile dell’Income Tax del percettore e non è assoggettato alla Gift Tax.
Le imposte sui consumi: consumption tax e local consumption tax
Il meccanicismo della Consumption Tax è simile all’imposta sul valore aggiunto ed assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate in Giappone. La Consumption Tax pagata per le spese inerenti l’oggetto dell’attività del contribuente può essere compensata con il debito erariale per l’imposta sul reddito. La base imponibile è determinata sul valore aggiunto del prezzo concordato nei diversi passaggi economici, neutralizzando l’imposta ad ogni trasferimento intermedio del bene o servizio e facendola ricadere in capo al consumatore finale. L’aliquota è pari al 5% (4% National Tax e 1% Local Consumption Tax). È prevista l’esenzione su particolari categorie di beni e servizi quali, ad esempio, esportazioni, operazioni in valuta, interessi, prestazioni mediche e specifici servizi fatturati a soggetti non residenti.
Capitale: Tokyo
Lingua ufficiale: giapponese
Moneta: yen
Forma istituzionale: monarchia costituzionale
Accordi con l'Italia
Convenzione firmata a Tokyo il 20 marzo 1969 e ratificata con legge n. 855 del 18 dicembre 1972 - in vigore dal 17 marzo 1973. (Con legge n. 413 del 25 maggio 1981 è stato ratificato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione – in vigore dal 28 gennaio 1982)
Accordi con l'Italia
Convenzione firmata a Tokyo il 20 marzo 1969 e ratificata con legge n. 855 del 18 dicembre 1972 - in vigore dal 17 marzo 1973. (Con legge n. 413 del 25 maggio 1981 è stato ratificato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione – in vigore dal 28 gennaio 1982)
Fonti informative:
¨ Sito ufficiale del Ministry of Finance: www.mof.go.jp;
aggiornamento: giugno 2009
Francesca Santini
pubblicato Giovedì 22 Novembre 2007
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