Schede Paese
Kazakhstan
Risale al 2002 il codice della Repubblica di Kazakhstan sulla tassazione e altri pagamenti obbligatori all’erario
bandiera Kazakhstan
Lo Stato, divenuto indipendente nel 1991 a seguito della fine dell’Unione Sovietica, ha dovuto creare ex novo un sistema fiscale.  Subito dopo l’indipendenza venne infatti emanato un decreto sulla” tassazione delle imprese, associazioni e organizzazioni”. Nel 1995 venne emanato un nuovo decreto su “tassazione e altri pagamenti obbligatori all’erario”  che regolava il sistema fiscale in Kazkhstan. Tale decreto aveva però solo una valenza generale  e rimandava a istruzioni ministeriali per le informazioni sulle specifiche imposte. Solo nel 2002 con il “Codice della Repubblica di Kazakhstan sulla tassazione e altri pagamenti obbligatori all’erario” venne licenziato un testo legislativo più completo. Tale Codice è infatti suddiviso in due parti: la prima stabilisce gli aspetti generali del sistema fiscale e i rapporti tra lo Stato ed i contribuenti, la seconda descrive le singole imposte con le procedure di calcolo e pagamento. Già nel 2008 (ma con entrata in vigore nel 2009) il Codice venne riformato al fine di ridurre il carico fiscale e semplificare le procedure amministrative.
 
Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’imposta grava sui redditi percepiti da una persona fisica indipendentemente dalla loro natura o luogo di pagamento. Nel caso di residenti sono considerati tutti i redditi di qualsiasi provenienza mentre per i non residenti solo quelli di fonte kazaca. Un contribuente si intende residente se è presente nel paese per più di 183 giorni nel corso dell’anno. 
Sono esenti da imposta i dividendi ricevuti da persone fisiche residenti o non residenti nel caso in cui le partecipazioni siano detenute da più di  tre anni e che non derivino principalmente da  attività estrattive (minerarie e petrolifere) in Kazakhstan. 
Per i residenti è possibile dedurre un importo mensile pari al salario minimo stabilito per legge, i contributi previdenziali obbligatori e volontari e le spese mediche. 
L’aliquota per i redditi da lavoro dipendente è del 10% sia per i residenti che per i non residenti mentre per gli altri redditi i residenti sono tassati sempre al 10% mentre i non residenti al 20%. Dividendi e capital gains sono tassati rispettivamente al 5% per i residenti e al 15% per i non residenti.
I datori di lavoro e coloro che effettuano specifici pagamenti sono obbligati a fungere da sostituti di imposta e a praticare le dovute ritenute. Per quanto riguarda i redditi non soggetti a tassazione alla fonte, invece, il contribuente deve provvedere a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo dell’anno successivo quello di riferimento e versare l’imposta dovuta entro il 10 aprile.
 
 
Imposta sul reddito delle società
L’imposta è dovuta dalle persone giuridiche residenti o non residenti con l’eccezione delle istituzioni dello Stato. Essa grava su tutti i redditi delle società residenti e solo su quelli di fonte kazaca per le società non residenti. Si è considerati residenti se si è istituiti secondo la legge kazaca o se il luogo di amministrazione e gestione della società è nel paese. 
Il reddito imponibile è calcolato come differenza tra il totale dei ricavi e proventi e i costi connessi alla produzione del reddito e di cui la legge permette la deduzione. 
Per le società residenti i dividenti e le plusvalenze per la cessione di partecipazioni sono esenti da tassazione sempre che non siano derivanti da attività estrattive. A partire dal 2012 tale regime sarà modificato richiedendo per la sua applicazione un minimo di 3 anni di possesso delle partecipazioni. Per quanto riguarda le società non residenti e senza stabile organizzazione i dividendi sono esenti da ritenuta se le partecipazioni sono detenute da almeno tre anni e sono riferite ad attività non principalmente estrattive. A partire dal 2012 a queste condizioni si aggiunge la non localizzazione ella società ricevente in un paese a fiscalità privilegiata. Attualmente le plusvalenze sono esenti da tassazione se non riguardano attività minerarie mentre a partire dal 2012 vi saranno le stesse limitazioni vigenti per i dividendi Gli interessi passivi sono generalmente deducibili con l’unica limitazione nel caso in cui il rapporto tra debito e capitale sia superiore a 9 per le società finanziarie e a 6 per le altre e i pagamenti siano effettuati nei confronti di soggetti correlati o persone fisiche residenti in paesi a fiscalità privilegiata.
Le perdite possono essere riportate in avanti per un periodo di 10 ani. Le perdite derivanti dalla vendita di partecipazioni possono essere utilizzate solo a compensazione di redditi della stessa natura. 
Sono previsti regimi semplificativi per le imprese di più ridotte dimensioni.
Il reddito imponibile è soggetto, per gli anni di imposta 2011 e 2012, ad una aliquota del 20% valida sia per i contribuenti residenti che per i non residenti. Secondo il Codice Tributario approvato nel 2009 tale aliquota sarebbe dovuta diminuire  rispettivamente al 17,5% nel 2010 e al 15% nel 2012 ma la legge è stata successivamente emendata al fine di posticipare tale variazione al 2013 e 2014.
Per le aziende agricole è prevista un’aliquota agevolata al 10%.
Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti devono pagare un’imposta aggiuntiva pari al 15% del reddito al netto dell’imposta sui redditi già versata.
I redditi pagati a soggetti non residenti e alle stabili organizzazioni sono soggetti alle seguenti ritenute alla fonte:
 
Tipo reddito Aliquota
Dividendi 15%
Interessi 15%
Royalties 15%
Premi di assicurazione 15%
Premi di riassicurazione 5%
Servizi internazionali di trasporto 5%
Altri reddito 20%

Nel caso di Accordi contro le doppie imposizioni sono applicate le aliquote ivi previste.
La dichiarazione dei redditi deve essere presenta entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
 
 
Imposta sugli immobili
L’imposta grava sul valore degli immobili così come stimato dall’amministrazione fiscale e applica aliquote differenti a seconda della natura del contribuente. In generale per persone giuridiche è pari al 1,5%, per gli imprenditori individuali e le persone giuridiche che applicano il regime semplificato allo 0,5% mentre per le persone fisiche vi è un sistema di aliquote progressivo dallo 0,05% allo 0,75%. L’imposta è pagata a rate trimestrali con l’eccezione delle persone fisiche che la pagano annualmente entro il 1 ottobre dell’anno cui l’imposta si riferisce.
 
Imposta sui terreni 
L’imposta grava sui terreni non edificati con un importo calcolato per ettaro secondo tabelle differenziate per destinazione, localizzazione, tipologia di terreno e accesso all’acqua. A ciascun terreno viene poi assegnato un punteggio di qualità cui corrisponde nella specifica tabella l’importo dovuto. 
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e i versamenti vanno effettuati trimestralmente.  
 
Social Tax 
Viene pagata dai datori di lavoro sul valore dei salari ed altri benefici pagati ai dipendenti. Poiché l’imposta grava unicamente sui datori di lavori questi non possono rivalersi attraverso trattenute sugli stipendi dei lavoratori. L’aliquota è dell’11%. 
 
Imposta sul valore aggiunto
L’imposta è applicata sulle importazioni e sulle transazioni interne di beni e servizi. Sono obbligati a  registrarsi come contribuente Iva tutte le persone giuridiche e gli imprenditori individuali che abbiano ricavi superiori a 42,3 milioni di chenge kazachi. In generale l’aliquota è del 12% mentre per le esportazioni e i servizi di trasporto verso l’estero è prevista un’aliquota allo 0%. Alcuni beni e servizi tra cui quelli finanziari, culturali e sanitari e le compravendite immobiliari sono invece esenti.
L’imposta dovuta si calcola deducendo quella pagata in fase di acquisto da quella ricevuta alla vendita. Tale deduzione può essere effettuata solo per transazioni imponibili e unicamente dai contribuenti registrati. Qualora il contribuente svolga sia operazioni esenti che imponibili il contribuente può scegliere tra due diverse modalità per effettuare la deduzione. La prima modalità consiste nel distinguere, attraverso la tenuta di apposite contabilità, le operazioni dei due tipi e deducendo solo l’Iva relativa a quelle imponibili. Il secondo metodo consiste in un sistema di prorata in cui l’iva viene detratta in proporzione al rapporto tra ricavi per operazioni imponibili ed il totale dei ricavi.
 
Imposta sull’esportazione di prodotti energetici
L’imposta grava sull’esportazione di prodotti come il petrolio greggio, il gas naturale liquido e il carbone. Per quanto riguarda petrolio e gas l’aliquota varia a seconda del loro prezzo internazionale al momento della transazione mentre per il carbone l’aliquota è del 2,1%.
Esistono, inoltre normative fiscali e imposte specifiche per coloro che operano nel settore dell’estrazione mineraria, petrolifera o comunque utilizzando licenze per lo sfruttamento del sottosuolo. 
 
Rapporti internazionali
Il Paese ha stipulato trattati contro le doppie imposizioni con molti paesi tra cui anche con l’Italia (firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1997). Esso non rientra nelle liste contenute nei Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999, del 23 gennaio 2002 e del 21 novembre 2001 e le loro successive modifiche che individuano i paesi e territori a fiscalità privilegiata per quanto riguarda rispettivamente le persone fisiche, l’indeducibilità dei componenti negativi e le controlled foreign companies. Non viene considerato nella lista dei paesi esaminati presente nel  report 2011 del Forum globale dell’OCSE per l’implementazione degli standard fiscali internazionali. 
 
 
 




Capitale: Astana
Lingua: kazakho (lingua di Stato), russo (lingua ufficiale)
Moneta: tenge kazaco (Kzt) - cambio ottobre 2011: 1 euro = 195 tenge
Forma istituzionale: repubblica presidenziale (nel 1991 ha dichiarato la propria indipendenza dalla ex-Unione Sovietica)
Principali Trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra l’Italia ed il Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmata a Roma il 22 settembre 1994, ratificata con legge n. 174 del 12 marzo 1996 e in vigore dal 26 febbraio 1997.







Luca Campanelli
pubblicato Venerdì 18 Novembre 2011

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