Schede Paese
Australia
La particolarità del sistema di governo comporta la coesistenza di regimi di tassazione federale affiancati a normative locali
bandiera australia

Imposta sul reddito delle persone fisiche
In generale è residente chi soggiorna nel Paese ovvero colui che abbia nel Paese il proprio domicilio e non mantenga all'estero la propria dimora principale; soggiorni in Australia in modo continuo o alternato per più della metà del periodo d'imposta, a meno che la sua dimora principale non permanga all'estero ovvero sia evidente l'intenzione di non rimanere in Australia. In tal senso valgono principi di common law basati sul comportamento concludente dell'individuo, come ad esempio il fatto che non svolga alcuna attività lavorativa o non abbia acquistato un'abitazione. In ogni caso, chi intende soggiornare per meno di 6 mesi non è considerato fiscalmente residente mentre l'intenzione espressa a trattenersi per un periodo superiore ai due anni origina la fattispecie di residenza fiscale fin dall'inizio.

Le peculiarità del sistema fiscale
La particolarità del sistema di governo australiano comporta la coesistenza di regimi di tassazione federale affiancati a normative locali applicate dai singoli Stati. In particolare il governo federale gestisce le seguenti imposte:imposte sui redditi; tassazione indiretta su vendite di beni e prestazioni di servizi; dazi all'importazione; imposte di fabbricazione. I singoli Stati hanno invece autorità impositiva relativamente a: imposta sulle retribuzioni; tassazione sui terreni e immobili; imposta di bollo; altre imposte indirette.

Modalità impositive
In Australia vengono tassati i redditi prodotti su base mondiale da un soggetto ivi fiscalmente residente in base al worldwide income principle. Al contrario, un soggetto non residente, viene tassato sui soli redditi prodotti in Australia. Il reddito imponibile viene determinato detraendo dall'ammontare lordo le diverse deduzioni concesse per legge. L'ammontare lordo viene calcolato come sommatoria delle diverse categorie reddituali indicate nella normativa fiscale federale, quindi: redditi da lavoro; redditi d'impresa; capital gain; dividendi; rendite e canoni; interessi. Le deduzioni competono in generale in merito alle spese sostenute nel conseguimento di reddito imponibile e vanno ad aggiungersi alle detrazioni concesse ex lege. Il periodo di imposta, in Australia, inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. I soggetti residenti sono assoggettati a tassazione su tutti i redditi percepiti di fonte interna ed estera secondo aliquote progressive in base a scaglioni di reddito mentre i non residenti sono assoggettati a una ritenuta d'imposta a titolo definitivo in misura del 30 per cento, salvo le minori aliquote convenzionali.

 

TASSAZIONE SOGGETTI RESIDENTI 2010/2011
Scaglioni di reddito
Tassazione
AUD 1 - 6,000
Esente da imposta
AUD 6,001 - 37,000
15 centesimi per ogni AUD superiore a 6,000 AUD
AUD 37,001 - 80,000
4,650 AUD, più 30 centesimi per ogni AUD superiore a 37,000 AUD
AUD 80,001 - 180,000
17,750 AUD, più 37 centesimi per ogni AUD superiore a 80,000 AUD
AUD 180,001 e oltre
54,550 AUD, più 45 centesimi per ogni AUD superiore a 180,000 AUD

I soggetti non residenti saranno assoggettati all'imposta sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

 

TASSAZIONE SOGGETTI NON RESIDENTI 2010/2011
Scaglioni di reddito
Tassazione
AUD 1 - 37,000
29 centesimi per ogni AUD
AUD 37,001 - 80,000
10,730 AUD, più 30 centesimi per ogni AUD superiore a 37,000 AUD
AUD 80,001 - 180,000
23,630 AUD, più 37 centesimi per ogni AUD superiore a 80,000 AUD
AUD 180,001 e oltre
60,630 AUD, più 45 centesimi per ogni AUD superiore a 180,000 AUD


I redditi da lavoro
Sono inclusi nella categoria, oltre alle somme corrisposte direttamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa, quanto percepito al termine del periodo lavorativo dal datore e/o da fondi pensionistici, così come i compensi percepiti da membri degli organi amministrativi delle società. I fringe benefit invece sono tassati in capo al datore di lavoro e non vengono quindi considerati nell'imponibile del lavoratore. I redditi da lavoro sono imponibili in base al criterio di cassa. In particolare, la quasi totalità dei lavoratori dipendenti sono soggetti ad uno specifico regime fiscale denominato "PAYG" (Pay-As-You-Go), secondo cui il datore versa per conto del lavoratore gli acconti d'imposta sul reddito calcolati sulla base di coefficienti indicati dall'Amministrazione finanziaria australiana.

Redditi d'impresa e professionali
La normativa fiscale australiana considera tali oltre agli introiti percepiti nel corso dell'attività di impresa, anche i compensi ottenuti nello svolgimento di libere professioni, cosi come i compensi percepiti da artisti e sportivi, laddove non inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato. Costi e spese sono considerati deducibili se sostenuti direttamente nella produzione di reddito imponibile. A tal proposito, si fa rilevare che le imposte locali e sui terreni sono considerate in genere deducibili se gli immobili relativi sono strumentali all'attività d'impresa o comunque correlati a redditi imponibili della medesima natura. Inoltre, é deducibile l'ammortamento corrispondente alla "perdita di valore" di un immobilizzazione materiale, escludendo i seguenti beni: terreni; beni merce oggetto di rivendita; beni immateriali non specificatamente elencati; alcune attrezzature utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.

Redditi da capital gain
In Australia vige un sistema di imputazione che evita la doppia imposizione sui redditi societari concedendo in capo all'azionista persona fisica percettore di dividendi un credito d'imposta su quanto pagato dalla società quale corporate tax. Il credito è a valere sul debito d'imposta complessivo a carico del percettore, e se eccedente il suo debito tributario, la differenza verrà rimborsata alla società annullando del tutto la doppia imposizione che altrimenti ne deriverebbe. Il sistema in questione vige dal primo luglio 2002 ed è applicabile agli utili distribuiti da società di capitali, limited partnership e Unit Trust.
Redditi da dividendi
Sui dividendi pagati da una società residente non è prevista l'applicazione di ritenute alla fonte nel caso questi ultimi siano relativi a redditi assoggettati ad ordinaria corporate tax alla fonte. In caso contrario, invece, è prevista l'applicazione di una ritenuta ordinaria del 30 per cento.

Redditi da rendite, canoni e interessi
Tali redditi subiscono una ritenuta alla fonte nella misura del 10 per cento. Tuttavia sono previste alcune fattispecie esenti. I redditi maturati da ogni soggetto residente nel corso del periodo d'imposta vengono dichiarati dallo stesso contribuente. La liquidazione di quanto dovuto avviene attraverso il pagamento di acconti calcolati sulla base della precedente dichiarazione, utilizzando il sistema PAYG ("Pay as You Go"). Questo sistema è valido sia per coloro che come unici redditi abbiano quelli di lavoro dipendente (in tal caso i versamenti sono fatti mensilmente dal datore), che per coloro che svolgano attività d'impresa (individualmente o tramite soggetti fiscalmente trasparenti) o di lavoro autonomo. In quest'ultimo caso gli acconti (come per le società di capitali) sono dovuti su base trimestrale parametrandoli al reddito dell'esercizio precedente. In ogni caso, qualora il contribuente ritenga di conseguire nell'anno di imposta successivo redditi al di sotto degli 8mila dollari australiani, potrà chiedere l'esenzione dal sistema e un'unica liquidazione annua.

L'imposta sul reddito delle società
Sono tassati in Australia i redditi di fonte mondiale prodotti da società ivi residenti. Le società non residenti invece sono assoggettate ad imposizione solo sui redditi prodotti sul territorio tramite stabile organizzazione. In linea generale una società è residente se costituita in Australia. Tuttavia, sono considerate residenti fiscalmente in Australia anche le società, che sebbene costituite all'estero, svolgano in Australia la propria attività d'impresa. In tal senso essenziale risulta il luogo in cui vengono assunte le decisioni prese dagli amministratori. Inoltre, la normativa fiscale australiana include nel novero dei soggetti residenti le società estere che agiscono in Australia e la cui maggioranza di capitale sia detenuta da soggetti ivi residenti. Il reddito imponibile di una società viene determinato utilizzando gli stessi principi visti per i redditi d'impresa prodotti da persone fisiche. Tuttavia, a differenza delle persone fisiche, assoggettate ad un sistema ad aliquote progressive strutturato su scaglioni reddituali, le società subiscono un'aliquota flat in misura del 30 per cento. Anche in questo caso, il periodo di imposta inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Le perdite ottenute dal periodo d'imposta successivo al primo luglio 1990 sono riportabili illimitatamente. Quest'ultima possibilità soggiace però ad una particolare regola antiabuso (losses tests) che neutralizza la possibilità di riporto nel caso in cui vi sia stato un significante mutamento della compagine sociale, e nell'ambito di tale cambiamento, non sia mantenuta l'attività sociale svolta precedentemente.

I dividendi e la corporate tax
Inoltre, con particolare riferimento ai dividendi, si fa rilevare che i dividendi pagati tra società residenti sono tassati in capo al percipiente, che risulta poi titolare di un credito d'imposta pari all'ammontare di corporate tax pagata a monte, rendendo di fatto esente l'imposizione sul dividendo in ambito intercompany. Infine, una società non residente è assoggettata a corporate tax, nella sua misura ordinaria, per i redditi d'impresa prodotti in Australia tramite una propria stabile organizzazione. Il sistema australiano non prevede quindi una branch profit tax separata. I profitti rimessi dalla stabile organizzazione alla propria casa madre non sono soggetti alle ordinarie ritenute sui dividendi. Nel caso in cui le società non residenti operino, a prescindere da una loro presenza, tramite subsidiary o branch, ("buy and sell operation"), la normativa fiscale australiana prevede singole imposizioni sulla base dell'asset oggetto di transazione.

La Good and service tax (Gst)
La "Good and service tax" è stata introdotta nel primo luglio del 2000 ed ha sostituito le varie imposte statali indirette. La gst è definibile come un'imposta che va a colpire le cessioni di beni mobili e immobili, le prestazioni di servizi e le cessioni nelle più diverse forme di beni materiali e immateriali. L'aliquota standard è del 10 per cento anche se sono previste particolari esenzioni nei seguenti casi: la cessione di un'azienda avviata nel caso siano soddisfatte determinate condizioni; le esportazioni; la fornitura di determinati beni alimentari e di carattere medico-sanitario; servizi di educazione e di assistenza sanitaria. Il fornitore beneficerà di un credito d'imposta in merito alla Gst pagata sui beni e servizi utilizzati nella produzione o vendita di beni e servizi esenti. In merito alle operazioni ordinarie, similmente ad ogni sistema di tassazione sul valore aggiunto, il fornitore vedrà nascere un'obbligazione tributaria per la Gst relativa alle vendite compiute, con un corrispettivo diritto di rivalsa sull'imposta pagata sugli acquisti. Sono soggetti passivi gli imprenditori individuali, le società che esercitano attività d'impresa e i soggetti che svolgono un'attività professionale. L'ordinamento non prevede alcuna disposizione riguardante lo svolgimento delle formalità Gst a livello di gruppo. L'obbligo di registrazione ai fini Gst scatta quando viene superato il limite dei 75mila dollari australiani di ricavi annui ovvero di 150mila dollari australiani per le organizzazioni non-profit. La base di calcolo è data dall'ammontare pagato per il bene o il servizio, mentre per le importazioni farà fede l'imponibile soggetto all'imposta doganale (comprensivo della stessa imposta).

Capitale: Canberra
Lingua ufficiale: inglese
Moneta: dollaro australiano (AUD)
Forma istituzionale: Stato federale indipendente del Commonwealth
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, è stata ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985, ed è entrata in vigore dal 5 novembre 1985. L’accordo per lo scambio di informazioni è stato firmato a Canberra il 4 dicembre 1986. L’accordo per effettuare verifiche fiscali simultanee è stato invece firmato a Roma il 6 giugno 2002.


aggiornamento: 2011
 

Rosanna Acierno
Antonino Giuseppe Graci
pubblicato Venerdì 17 Novembre 2006

I più letti

testo alternativo per immagine
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
testo alternativo per immagine
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
testo alternativo per immagine
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
testo alternativo per immagine
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012