Schede Paese
Benin
Dal 1991, nel sistema tributario dello Stato africano l’Iva ha preso il posto dell’imposta sulla cifra d’affari
bandiera Benin
1. Introduzione
Il sistema fiscale del Benin è stato oggetto di recenti modifiche che hanno portato all’introduzione di una fiscalità personale distinta da quella societaria e all’abrogazione del sistema cedolare di imposizione (che prevedeva l’assoggettamento dei contribuenti ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall’imputabilità dello stesso alla persona fisica o giuridica). Il Codice Generale delle Imposte (CGI) in vigore ha recepito, infatti, le modifiche apportate dalla legge n. 2010-46 del 30 dicembre 2011 (legge finanziaria 2011) concernenti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’introduzione di un’imposta unica sul reddito delle persone fisiche, nonché l’imposta sulle società.  
 
2. Tassazione delle persone fisiche
Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) tutte le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Benin ovvero, indipendentemente dalla residenza, coloro che percepiscono redditi imponibili in Benin in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.
 
2.1 Categorie di reddito
L’IRPP si applica alle seguenti categorie di reddito (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie): 
- redditi di lavoro dipendente: sono costituiti da emolumenti di qualsiasi natura (stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) percepiti nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente da persone fisiche residenti o fiscalmente domiciliate in Benin anche se il lavoro è svolto all’estero o il datore di lavoro non è residente oppure il lavoratore non è residente ma il lavoro è svolto in Benin o il datore di lavoro è ivi residente;
- redditi fondiari (revenus fonciers): derivano dalla proprietà di immobili edificati e non edificati a condizione che il reddito non sia percepito nell’ambito di un’attività agricola, d’impresa o di lavoro autonomo;
- redditi di capitale (revenus de capitaux mobiliers): si tratta di dividendi, interessi e redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni;
- redditi di lavoro autonomo (bénéfices des professions non commerciales - BNC): derivano dall’esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni, nonché dall’esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad esempio, remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di brevetti o di marchi di fabbrica ovvero per lo sfruttamento di conoscenze pregresse nel settore industriale, commerciale o scientifico);
- redditi d’impresa (bénéfices industriels, commerciaux et agricoles – BICA): derivano dall’esercizio di un’attività commerciale, industriale o agricola (sono compresi anche i redditi derivanti dallo sfruttamento delle miniere).
Per quest’ultima categoria di reddito, la determinazione della base imponibile soggiace alle medesime regole previste per le imprese assoggettate all’imposta sulle società, comprese le regole concernenti il regime di imposizione. In particolare, si applica il “regime del reddito normale”, il “regime del reddito reale semplificato” e il “regime forfetario” in base alle soglie di voume d’affari stabilite con decreto del Ministro delle Finanze. I contribuenti “forfetari” possono optare a decorrere dal 1° gennaio dell’anno d’imposta per uno dei degli altri due regimi, dietro presentazione entro il 30 novembre dell’anno precedente di apposita richiesta all’Amministrazione finanziaria che comunica le proprie determinazioni entro il 31 dicembre; l’opzione è valida per due anni e si rinnova tacitamente alla scadenza. 
 
2.2 Base imponibile e aliquote
Il reddito imponibile è dato dal reddito complessivo, costituito dalla somma algebrica dei redditi netti di categoria al netto degli oneri sostenuti nell’anno d’imposta (tassativamente previsti) che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, interessi passivi per mutui destinati all’acquisto e alla ristrutturazione dell’abitazione principale, contributi volontari versati alle forme pensionistiche complementari, premi di assicurazione sulla vita nel limite del 5‰ del reddito complessivo lordo fino ad un massimo di 200.000 FCFA, aumentato di 20.000 FCFA per ogni figlio a carico, erogazioni liberali nel limite dell’ 1‰ del reddito complessivo lordo e prima di operare tutte le altre menzionate deduzioni).
Il reddito complessivo netto così determinato è assoggettato ad un’imposta progressiva (barème progressif). I contribuenti il cui reddito complessivo netto è inferiore a 300.000 CFCA sono esenti dall’IRPP.


Scaglioni di reddito
Aliquota
da 0 a 300.000 FCFA
0%
da 300.001 FCFA a 2.000.0000 FCFA
20%
da 2.000.001 FCFA a 3.500.000 FCFA
30%
da 3.500.001 FCFA a 5.500.000 FCFA
40%
Oltre 5.500.000 FCFA
45%
 
In presenza di figli a carico l’imposta dovuta viene abbattuta in misura corrispondente ad una percentuale stabilita in funzione del numero dei figli a carico.

N. di figli
a carico
Abbattimento
persone celibi
N. di figli
a carico
Abbattimento
persone coniugate
1
5%
0
5%
2
7%
1
7%
3
10%
2
10%
4
12%
3
12%
5
15%
4
15%
6
20%
5
20%
-
-
6 e oltre
23%


L’importo dell’imposta che risulta dall’applicazione delle aliquote progressive e delle riduzioni per carichi di famiglia non può, in ogni caso, essere inferiore ad un minimo stabilito:
- 10% del reddito fondiario netto;
- 1% dei ricavi o dei compensi derivanti dalla gestione ordinaria, rispettivamente, per i contribuenti titolari di BICA e BNC, e comunque non inferiore a 200.000 FCFA.
In deroga alle disposizioni concernenti il calcolo dell’IRPP (applicazione delle aliquote progressive, carichi di famiglia e imposta minima dovuta), ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente continuano ad applicarsi le regole ante modifiche, vale a dire l’applicazione alla base imponibile mensile delle seguenti aliquote progressive:


Scaglioni mensili di reddito
Aliquota
Da 0 a 50.000 FCFA
0%
Da 50.001 a 130.000 FCFA
10%
Da 130.001 a 280.000 FCFA
15%
Da 280.001 a 530.000 FCFA
20%
Oltre 530.00 FCFA
35%

In presenza di figli a carico l’imposta dovuta viene abbattuta in misura corrispondente ad una percentuale stabilita in funzione del numero dei figli a carico.

N. di figli
 a carico
Abbattimento
1
0%
2
5%
3
10%
4
15%
5
20%
6 e oltre
23%

Sempre in deroga alle nuove disposizioni in materia di IRPP:
- i redditi di capitale sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 15% ridotta al 10% se si tratta di azioni di società non  quotate ovvero al 7% se si tratta di azioni di società quotate, nonché al 6% se si tratta di obbligazioni.  
- sulle locazioni superiori a 50.000 FCFA mensili si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 10% dell’importo del canone.
 
3. Tassazione delle società
Per il principio di territorialità, l’imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle società che esercitano un’attività economica in Benin ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono assoggettati all’imposta sulle società (IS) le società di capitali e assimilate (qualunque sia l’oggetto sociale), gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che godono di autonomia finanziaria ed esercitano un’attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro. Possono optare, invece, per la tassazione all'IS le società di persone e assimilate, i gruppi di interesse economico (G.I.E.) e le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) con socio unico persona fisica. Sono esenti dall’IS le società neocostituite (per il primo anno di esercizio dell’attività) e determinati enti morali come le società cooperative che esercitano attività commerciale solo nei confronti dei propri associati, le società di mutuo soccorso e le associazioni senza scopo di lucro.
 
3.1 Base imponibile e aliquote
La base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo le spese generali, in particolare: le spese per il personale e la manodopera, i compensi agli amministratori, i canoni di locazione di beni mobili e immobili, le quote di ammortamento, le spese di ricerca e sviluppo sostenute per l’apertura di una sede o uno stabilimento all’estero, le erogazioni liberali (nel limite dell’1‰ del volume d’affari), i premi assicurativi versati ai fini della costituzione dell’indennità di fine rapporto, le imposte versate (ad esclusione dell’IS).
Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Le plusvalenze realizzate durante l’esercizio dell’attività sono imputate al reddito d’impresa per l’intero ammontare e nell’anno di realizzazione. Tuttavia, se il contribuente si impegna a reinvestire nei tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti, il componente positivo non viene tassato nell’anno in cui è realizzato. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all’ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze.  
L’aliquota dell’IS è stabilita nella misura del 25% a favore delle società che esercitano attività industriale e mineraria aumentata al 30% per le società non industriali. Per le imprese assoggettate al “regime del reddito normale” e al “regime del reddito reale semplificato” l’imposta dovuta annualmente non può essere inferiore all’importo ottenuto applicando ai ricavi derivanti dalla gestione ordinaria l’aliquota dello 0,75% e, in ogni caso, non può essere inferiore a 200.000 FCFA.  
 
4. Imposta sul valore aggiunto
L’IVA è stata introdotta in sostituzione dell’imposta sulla cifra d’affari a decorrere dal 22 febbraio 1991. Vi sono assoggettate le persone fisiche e giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, effettuano operazioni riconducibili ad un’attività diversa da quella di lavoro dipendente o di attività agricola o che non sia espressamente esente. L’aliquota è unica ed è pari al 18%.
Oltre alle esportazioni, alle cessioni e prestazioni effettuate da soggetti il cui volume d’affari non supera la soglia stabilita con decreto ministeriale, tra le operazioni esenti troviamo le operazioni relative all’importazione alla produzione e alla vendita di medicinali, sieri, vaccini e altre preparazioni farmaceutiche, i prodotti alimentari di prima necessità non trasformati, quali pane, mais, latte, patate, legumi, animali da riproduzione; tutte le prestazioni di carattere medico e paramedico, comprese quelle riguardanti l’ospedalizzazione; l’attività di insegnamento scolastico, universitario, tecnico e professionale effettuate da istituti pubblici ed equiparati; la vendita, l’importazione e la stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità, dagli annunci e dai comunicati; l’importazione e la vendita di libri; le prestazioni rese dalle associazioni senza scopo di lucro conformemente agli obblighi statutari; le operazioni relative a prestazioni assicurative; le operazioni di trasporto pubblico; le operazioni bancarie e finanziarie; la vendita di opere d’arte originali; la fornitura di acqua ed energia elettrica. In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e di attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili e le esportazioni (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore).  
 
5. Le altre imposte 
 
5.1 Versement patronal sur salaires (VPS)
E’ dovuta dalle persone fisiche e giuridiche che corrispondono redditi di lavoro dipendente. Ne sono esenti lo Stato, le collettività locali, gli uffici e gli organismi che esercitato attività non lucrative, le rappresentanze diplomatiche, le organizzazioni internazionali e le imprese assoggettate alla taxe professionnelle unique (TPU, cfr. infra) La base imponibile è costituita dalla massa salariale lorda corrisposta aumentata delle spese di viaggio e dei fringe benefits attribuiti ai lavoratori dipendenti. L'aliquota applicata è pari al 4%, ridotta al 2% a favore degli istituti di insegnamento privato. 
 
5.2 Acconto dell’imposta sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo
A decorrere dal 1° gennaio 2004, i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo sono tenuti a versare l’acompte de l'impôt assis sur les bénéfices (AIB) dovuto sulle importazioni, sugli acquisti e sui compensi corrisposti per le prestazioni di servizio (escluse quelle effettuate da soggetti non residenti, cfr. infra). Sono esenti dall’AIB le operazioni relative alla vendita di acqua, energia elettrica e le importazioni di beni-merce effettuate nel primo anno di attività.
La base imponibile è costituita dal prezzo del bene (IVA esclusa) e l’aliquota applicata varia dall’1% al 5%.
 
5.3 Ritenuta sulle prestazioni di servizio
A decorrere dall’anno d’imposta 2006, le persone fisiche e giuridiche sono tenute ad effettuare e versare una ritenuta sui compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni fornite o utilizzate in Benin. L’obbligo sorge al momento della corresponsione del compenso, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata resa o fatturata. La ritenuta è calcolata applicando all’importo del compenso abbattuto del 60% l’aliquota del 25% nel caso di prestazione effettuata da un non residente persona fisica, ovvero del 30% se ritratta di prestazione effettuata da persone giuridiche non residenti.    
 
5.4 Tassa professionale unica
E’ un’imposta comunale dovuta annualmente, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza, da ogni persona fisica o giuridica che esercita in Benin in maniera abituale e professionale un’attività che non dà luogo alla percezione di salari o stipendi e che non ne è espressamente esonerata (ad esempio, i lavoratori autonomi, le imprese di nuova costituzione per il primo anno di attività e le imprese che realizzano un volume d’affari inferiore a 40 milioni FCFA per le cessioni di beni e a 15 milioni FCFA per le prestazioni di servizi). La base imponibile è costituita dal valore locativo professionale dei locali in cui l’attività è esercitata, vale a dire dall’importo del canone se l’immobile è oggetto di locazione ovvero dal canone che il proprietario potrebbe ricavare se fosse concesso in locazione. Il valore locativo è stabilito dall’Amministrazione finanziaria. La TPU è calcolata applicando a detto valore locativo l’aliquota del 6 %. Le collettività locali possono ridurla o aumentarla, rispettivamente, fino al 4% e all’8%. 
 
5.5 Imposta di registro
L’imposta fissa - che va da 500 FCFA a 7.000 FCFA - si applica a tutti gli atti che non costatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in  società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione. L’imposta proporzionale si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati con un minimo d’imposta di 2.500 FCFA sempre dovuto. Ad esempio, la locazione di immobili a tempo indeterminato è tassata nella misura dell’8%, quella a tempo determinato e il leasing immobiliare all’1%; la cessione dell’avviamento sconta l’8%; la vendita e gli altri trasferimenti a titolo oneroso di immobili sono tassati nella misura del 12%; ad eccezione della costituzione di società che è gratuita, la cessione a titolo oneroso di azioni, partecipazioni e obbligazioni, le modifiche dell’atto societario, l’aumento di capitale e le operazioni societarie straordinarie scontano l’imposta in misura fissa pari a 6.000 FCFA.
 
5.6 Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Il meccanismo di calcolo dell’imposta sulle successioni e dell’imposta sulle donazioni è uniforme e prevede l’applicazione delle medesime aliquote con una riduzione del 25% in caso di donazione contenuta in un contratto matrimoniale.  


Grado di parentela
Aliquota applicabile per frazione di parte netta imputata a ciascun avente diritto
Da 1 FCFA
a 1.000.000
Da 1.000.001
a 2.000.000
Da 2.00.001
a 5.000.000
Da 5.000.001
a 10.000.000
Oltre 10.000.001
 
Linea diretta (ascendenti e discendenti) e coniugi
3%
5%
7%
10%
12%
 
Linea collaterale:
Fratelli e sorelle
10%
12%
15%
18%
20%
 
Linea collaterale:
parenti entro il 3° grado
12%
15%
20%
25%
30%
 
Linea collaterale:
parenti entro il 4° grado
20%
25%
30%
35%
40%
 
Oltre il 4° grado e persone non legate da parentela
25%
30%
35%
40%
45%
 

 


6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti 
L’IRPP e l’IS sono versate in quattro acconti trimestrali a partire dal mese di marzo (entro il 10) determinati provvisoriamente sull’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente. Entro il 30 aprile deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro sei mesi per le imprese di assicurazioni). L’IRPP sui redditi di lavoro dipendente è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro e versata mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di corresponsione della remunerazione. Entro lo stesso termine mensile, il datore di lavoro è tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione. La ritenuta sui redditi di capitale è versata entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui il valore mobiliare è corrisposto ovvero trimestralmente (gennaio, aprile, luglio e ottobre) nel caso di ritenuta sugli interessi e di ritenuta sui redditi di locazione. 
Per quanto concerne l’IVA, i versamenti sono mensili (entro il 20 per le operazioni realizzate nel mese precedente) come la dichiarazione (entro il 10) senza obbligo di presentare la riepilogativa annuale. L’importo definitivo della detrazione IVA spettante è liquidato entro cinque mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (dichiarazione del mese di maggio per i soggetti con periodo d’imposta normale). Dal 1° gennaio 2010, l’IVA a credito può essere chiesta a rimborso con  la dichiarazione mensile entro il bimestre di maturazione ovvero entro il 30 aprile dell’anno successivo in caso di omissione della domanda. Il rimborso viene effettuato entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda in misura pari al 75% dell’importo richiesto, il restante 25% viene corrisposto all’esito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Il VPS è versato e dichiarato alla medesima scadenza dell’IRPP relativa ai redditi di lavoro dipendente. L’AIB è versato entro il 10 di ogni mese ed è scomputato dagli acconti dovuti a titolo di IRPP e di IS. La ritenuta sulle prestazioni di servizio è versata entro il 10 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto. La TPU è versata entro il 31 gennaio e il 30 aprile in due tranches uguali pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, non sussistono obblighi dichiarativi, ma il contribuente è tenuto a rispondere entro venti giorni ad un questionario inviato dall’Amministrazione finanziaria.  
 



 
Capitale: Porto-Novo
Lingua ufficiale: francese
Moneta: franco della Comunità finanziaria dell’africa (1 euro = 655,957 F Cfa)
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
 
Fonti informative
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze: www.finances.bj
Katia Caruso
pubblicato Giovedì 18 Agosto 2011

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