In conformità al Protocollo d'intesa stipulato il 10 maggio 2005 dal direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e dal Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, mercoledì 16 novembre è stato firmato un accordo tra la direzione regionale del Veneto e i Consigli provinciali dell'Ordine di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.In particolare l'accordo prevede quattro aree di operatività:
- Attività di assistenza nei front-office degli uffici.
L'utenza qualificata, oltre che rivolgersi ai centri di assistenza multicanale, potrà prenotare fino a tre appuntamenti consecutivi presso gli uffici tramite telefono (199 126003) o internet, collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate.
I Consigli provinciali si impegnano a divulgare ai propri iscritti le innovazioni introdotte con la nuova procedura informatica "profilo utente" in grado di rilevare il bacino d'utenza, la tipologia dei servizi richiesti e i tempi minimi della loro erogazione. I consulenti che riceveranno i preavvisi telematici per conto dei propri clienti contatteranno gli uffici entro 60 giorni dalla ricezione e previo appuntamento telefonico, al fine di correggere o integrare i dati delle dichiarazioni e/o dei versamenti.
In periodi di particolare affluenza di pubblico sarà reso operativo presso gli uffici uno sportello veloce dove si potranno depositare i documenti necessari all'istruttoria. Gli iscritti all'Ordine esibiranno il proprio tesserino d'iscrizione per fruire dei servizi di assistenza al front office relativa alle posizioni fiscali dei propri clienti, mentre i loro dipendenti o collaboratori presenteranno apposita delega, accompagnata da fotocopia del tesserino di iscrizione all'Ordine del delegante.
- Attività di assistenza in occasione di adempimenti ricorrenti o particolari scadenze.
Ogni anno, in occasione della presentazione delle dichiarazioni fiscali, è prevista l'attivazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare presso la Dr Veneto, coordinato dall'ufficio Servizi al contribuente, per l'assistenza ai Consigli su problematiche connesse alla compilazione dei modelli.
- Attività di consulenza.
Al di fuori dei casi regolati dall'istituto dell'interpello, i Consigli provinciali si impegnano a coordinare le richieste trasmesse dai propri iscritti, inviando alla Direzione Regionale, con un proprio parere, solo quelle che rivestono carattere generale. La Direzione risponderà entro 90 giorni dalla data di presentazione, ai sensi della circolare n. 99/2000.
- Cooperazione e formazione.
Allo scopo di assicurare il periodico aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia e degli iscritti all'Ordine, la Dr Veneto e i Consigli provinciali si impegnano: 1) a organizzare congiuntamente attività formative su novità in materia fiscale e 2) ad assicurare interscambi formativi, sia in qualità di docenti che di discenti, nell'ambito delle attività didattiche ordinarie o di seminari programmati ad hoc. Durante il periodo di tirocinio di accesso alla professione, i praticanti potranno svolgere degli "stage" annuali presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, previa la definizione di ulteriori modalità applicative mediante successive intese a livello nazionale..
E' prevista la costituzione di un Osservatorio: saranno organizzati incontri periodici per esaminare eventuali problematiche che richiedano un approfondimento congiunto e per monitorare l'operatività dell'accordo sottoscritto.
Nel quadro di tale accordo il direttore regionale del Veneto, Enrico Pardi, e il rappresentante dei Consigli provinciali della stessa regione appartenenti all'Ordine dei Consulenti del lavoro, Alessandro Visparelli, hanno firmato anche un'ulteriore intesa operativa limitatamente alla lavorazion di preavvisi e comunicazioni di irregolarità afferenti gli esiti della liquidazione del modello 770 per gli anni d'imposta 2002-2003.
I consulenti del lavoro potranno inviare agli uffici di Belluno, Padova 1, Padova 2, Rovigo, Treviso, Venezia 1, Venezia 2, Verona 1, Verona 2, Vicenza 1 e Vicenza 2, una lista delle posizioni per le quali la correzione dell'esito della liquidazione può essere facilmente operato d'ufficio anche senza la relativa documentazione.
Le fattispecie lavorabili riguardano i versamenti periodici di pari importo, il ravvedimento operoso, il credito d'imposta per assistenza fiscale, i versamenti di addizionale regionale con periodo errato, ritenute su somme e valori relativi ad annualità erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo.
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