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Lombardia
Cessione ramo azienda:
si valuta l'avviamento
si valuta l'avviamento
Lo ha chiarito la Ctp di Milano, valido accertamento dell'agenzia delle Entrate da 3,5 mln di euro
Nella cessione di un ramo d’azienda bancaria che opera nella gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione, ai fini dell’imposta di registro, è corretta la valutazione con il metodo patrimoniale complesso che dà rilevanza all’avviamento.
Con la sentenza n. 82/15/2010, depositata il 14 luglio 2010, la Commissione tributaria regionale di Milano ha riconosciuto la validità di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate del valore di circa 3 milioni e 500 mila euro, oltre sanzioni ed interessi. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Con la sentenza n. 82/15/2010, depositata il 14 luglio 2010, la Commissione tributaria regionale di Milano ha riconosciuto la validità di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate del valore di circa 3 milioni e 500 mila euro, oltre sanzioni ed interessi. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Il contenzioso - I giudici di secondo grado hanno riconosciuto la correttezza dell’operato dell’Ufficio che ha dato rilievo al metodo “patrimoniale complesso”, con conseguente valorizzazione dell’avviamento, invece di quello “patrimoniale semplice” adottato dalla società. Infatti, il metodo utilizzato dalla società, che prevede che il valore del complesso aziendale vada determinato come mera differenza tra le attività e le passività cedute, secondo i giudici si limita a considerare gli elementi attivi e passivi risultanti dalla contabilità, senza tenere in alcun conto quel “collegamento funzionale tra i beni che normalmente caratterizza il patrimonio delle aziende”.
Cos’è il metodo complesso - In particolare, i giudici hanno evidenziato che il metodo di valutazione “patrimoniale complesso”, più frequentemente applicato con riferimento alle aziende bancarie e commerciali, è anche quello maggiormente rappresentativo per la stima del valore di mercato di tale tipologia di azienda in quanto esprime meglio il complesso valore aziendale, considerando anche l’avviamento. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sussistenza di un avviamento non è escluso dal fatto che cedente e cessionaria del ramo d’azienda facciano parte di un medesimo gruppo o sistema aziendale.
pubblicato Martedì 21 Settembre 2010
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