Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 14:30
Lombardia
Il furto di scritture contabili non svincola il contribuente
Sentenza favorevole per l'ufficio delle Entrate di Legnano che incassa oltre 38 milioni di euro
È di oltre 38 milioni di euro il valore di una vittoria in un contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha coinvolto l’Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di Legnano e una società che opera nel settore dei filati.
In seguito ad una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Avellino e sulla base dei dati indicati nel verbale, l’Ufficio di Legnano ha emesso diversi avvisi di accertamento a carico della predetta società con riferimento ai periodi d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005. L’Agenzia delle Entrate ha, in particolare, accertato un significativo maggior imponibile per un carico fiscale complessivo, tributi e sanzioni, pari ad oltre 38 milioni di euro.
La società, nel gennaio 2009, ha presentato ricorsi contro gli atti di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza di primo grado, depositata il 17.11.2009, ha decretato la fondatezza integrale dei rilievi effettuati dall’Ufficio di Legnano, con ventimila euro di spese di lite.
In particolare la Commissione ha rappresentato che “la circostanza che la ricorrente sia rimasta vittima del furto delle scritture contabili non la esimeva dall’obbligo di procedere alla ricostruzione delle stesse. Costituisce infatti giurisprudenza pacifica e consolidata che l’onere della prova dell’esistenza del diritto alla detrazione ricade sul contribuente, il quale deve dimostrare le circostanze addotte a sua difesa circa l’esistenza degli acquisiti di beni, a cui fanno riferimento le fatture non reperite. Ne consegue che il furto delle fatture, anche se tempestivamente denunciato, non libera il contribuente dall’onere di ricostruirne il contenuto, acquisendo presso i fornitori copia delle fatture stesse”.
È ancora pendente la correlata vicenda esattiva, per oltre 42 milioni di euro, in ragione del ruolo straordinario emesso e dei significativi compensi richiesti dal concessionario della riscossione. Al riguardo, si significa che la sospensione già è stata negata da altra sezione della CTP di Milano, prefigurando l’ovvio esito di rigetto, in quanto le censure proposte riguardano solo vizi “non propri” delle cartelle.
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Marco Rondanini
pubblicato Mercoledì 25 Novembre 2009
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