Marche
Contenzioso: l’interpello non ammette ricorso
Una società marchigiana aveva impugnato le risposte negative fornite dall'Agenzia delle Entrate
Le risposte rese in sede di interpello non sono impugnabili. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Ancona, confermando l’interpretazione già fornita dall’Agenzia delle Entrate in due circolari (circolari n. 7 del 03 marzo 2009 e n. 32 del 14 giugno 2010).

Il contenzioso – Una società marchigiana aveva presentato delle istanze di interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per gli anni di imposta 2006-2007. A fronte delle risposte negative dell’Amministrazione, aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Ancona, ottenendo però, anche in questo caso, parere contrario.
 
La sentenza – Secondo i giudici, il ricorso non era ammissibile perché relativo ad atti formalmente non impugnabili e che, sostanzialmente, non possono essere sottoposti a pronuncia giurisdizionale. Come già stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 21405 del 11 ottobre 2007), per potersi rivolgere alla Commissione è necessaria la presenza nell’atto di una compiuta e definita pretesa tributaria. Condizione che, in questo caso, non sussisteva. Ad avvalorare la decisione dei giudici di primo grado anche una sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 191 del 14 giugno 2007) che definisce la risposta a un interpello un mero parere “che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente”.
 
La società ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite.

pubblicato Giovedì 23 Settembre 2010

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