Giurisprudenza
Motivi "sommari", l’appello va avanti
Non necessaria una loro precisa e dettagliata indicazione
cass_4.jpg
I motivi specifici di impugnazione non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice sia delle ragioni della doglianza.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 23608 del 15 settembre scorso. Conseguentemente, se da un lato non è consentita con la proposizione dell’appello una motivazione contenente il mero rinvio alle argomentazioni già svolte e indicate negli scritti del precedente grado di giudizio, dall’altro non è, comunque, richiesta una precisa e dettagliata indicazione dei motivi di doglianza, che possono tuttavia evincersi implicitamente anche da una loro esposizione sintetica e sommaria, caratterizzata da chiarezza e univocità.

Un’analoga posizione era stata tenuta, fra le Corti di merito, dalla Ctr. Lombardia, sentenza n. 55 del 13/12/2007, per i cui giudici “l’enunciazione dei motivi d'appello può essere anche sommaria e non richiede un particolare livello di specificità sempre che sia possibile identificare il nucleo di una censura rivolta ad una pronuncia giurisdizionale già in precedenza emessa ed, a propria volta, motivata”.

Il quadro di riferimento normativo, giurisprudenziale e di prassi
Al di là delle specifiche eccezioni, il giudizio dinanzi alla Commissioni tributarie regionali assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame a carattere sostitutivo, per cui la sentenza di secondo grado prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall’appello presentato, di quella di primo grado (Cassazione, sentenza 17121/2007).

L’appello costituisce, quindi, il mezzo di gravame con il quale si introduce il giudizio di secondo grado, proponendo un nuovo esame della causa e un riesame di primo grado; tale nuovo esame troverà svolgimento nei limiti della domanda proposta dalla parte.

La rilevata natura di gravame dell’appello consente anche di delimitare il suo oggetto che, sostanzialmente, è lo stesso del giudizio di primo grado ove questo venga riproposto nella sua interezza.
Proprio l’operare dell’appello come revisio prioris istantiae, rende necessario riproporre le domande o le eccezioni già proposte in primo grado e non accolte, che altrimenti dovranno intendersi rinunciate, come espressamente prevede l’articolo 56 del Dlgs 546/1992.
Conseguenza di ciò è che, nella proposizione del ricorso in appello, non è sufficiente un generico richiamo ai motivi di primo grado (motivazione per relationem), bensì occorre una loro specifica indicazione (Cassazione, sentenza 734/1990).

L’articolo 53, primo comma, del Dlgs 546/1992 dispone che l’appello deve contenere, tra gli altri elementi, “i motivi specifici di impugnazione” ovverosia la causa petendi, che costituisce la parte “distruttiva” della sentenza”.

Il mero rinvio alle controdeduzioni di primo grado da parte dell’ente impositore, ad esempio, comporterebbe la declaratoria di inammissibilità dell’appello per assenza o per assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione.

Tale grave sanzione di inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio e, quindi, anche da parte del presidente di sezione della Ctr in sede di esame preliminare del ricorso in appello.

Secondo la circolare 98/1996, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione costituisce un requisito essenziale dell’atto di impugnazione, posto che la sua funzione è proprio quella di determinare il quantum appellatum, per cui occorre che le censure siano esposte con sufficiente chiarezza, atteso che non è possibile fare riserva di presentare i motivi in un momento successivo o addirittura in fase di discussione in pubblica udienza.
Massimo Longo
pubblicato Lunedì 20 Ottobre 2008

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione