Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Omissione di scontrini, i supremi giudici danno ragione all'Agenzia
La definizione della sanzione principale non impedisce la sospensione dell'attività. La Corte di cassazione riconosce la specialità della norma
Nessuno sconto per i commercianti che non emettono scontrini e/o ricevute fiscali: la definizione agevolata della sanzione pecuniaria non salva dalla chiusura dell'esercizio.
E' questa la linea dura seguita dai giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 22459 del 5 settembre 2008.
Secondo la società ricorrente, il provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 471/1997, risultava illegittimo, in quanto, per la regolarizzazione della sanzione, si era avvalsa della facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997.
L'eccezione sollevata aveva trovato benevolo accoglimento nei primi due gradi di giudizio.
I giudici della Suprema corte, invece, ribadendo quanto già espresso con la sentenza 2439/2007, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, fa osservare che il citato comma 2 dell'articolo 12, secondo il quale "qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni (nda: all'epoca dei fatti le violazioni contestate dovevano essere solo tre) dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese", è una disposizione speciale, capace di costruire, per la provvisoria chiusura dell'attività, una disciplina in deroga all'articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997.
Se, ai sensi di tale ultima norma, "... la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie", la sanzione consistente nella sospensione dell'attività esula dalla regola proprio in virtù dell'articolo 12, che opera, seguendo il principio lex specialis derogat legi generali, una differenziazione nei confronti dell'ordinario regime.
Dunque, proprio rifacendosi al principio di specialità, la Corte di cassazione ha confermato l'applicabilità della sospensione pur in presenza di definizione agevolata.
Tutto ciò è stato ribadito anche dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 150/E/2007: "Ne deriva che l'effetto di impedire l'irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell'intervenuta definizione agevolata di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997 non può operare per la sanzione in argomento in quanto quest'ultima gode di una disciplina speciale".
In tale contesto, non vi è possibilità di "salvare" il contribuente che pur abbia concretamente manifestato la volontà di definire la propria posizione con il Fisco.
E' questa la linea dura seguita dai giudici di piazza Cavour con la sentenza n. 22459 del 5 settembre 2008.
Secondo la società ricorrente, il provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 471/1997, risultava illegittimo, in quanto, per la regolarizzazione della sanzione, si era avvalsa della facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997.
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I giudici della Suprema corte, invece, ribadendo quanto già espresso con la sentenza 2439/2007, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, fa osservare che il citato comma 2 dell'articolo 12, secondo il quale "qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni (nda: all'epoca dei fatti le violazioni contestate dovevano essere solo tre) dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese", è una disposizione speciale, capace di costruire, per la provvisoria chiusura dell'attività, una disciplina in deroga all'articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997.
Se, ai sensi di tale ultima norma, "... la definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie", la sanzione consistente nella sospensione dell'attività esula dalla regola proprio in virtù dell'articolo 12, che opera, seguendo il principio lex specialis derogat legi generali, una differenziazione nei confronti dell'ordinario regime.
Dunque, proprio rifacendosi al principio di specialità, la Corte di cassazione ha confermato l'applicabilità della sospensione pur in presenza di definizione agevolata.
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In tale contesto, non vi è possibilità di "salvare" il contribuente che pur abbia concretamente manifestato la volontà di definire la propria posizione con il Fisco.
Clarissa Ungaro
pubblicato Martedì 16 Settembre 2008
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