Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Rimborso pagamenti “errati”, la decadenza non attende il saldo
Dal versamento dell’acconto scattano i quarantotto mesi utili per la restituzione dell’imposta
Il termine di decadenza, previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973, per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti decorre dal giorno dei versamenti in acconto nel caso in cui questi, già al momento della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono.
È questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 23074, depositata il 9 settembre scorso.
La pronuncia della Suprema corte ha fatto seguito al ricorso dell’agenzia delle Entrate contro la decisione dei giudici della Ctr Lazio, con la quale era stato riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso di alcuni versamenti di acconto, effettuati ai fini Irpef, il cui ammontare era stato determinato sul reddito locativo di un immobile di interesse storico-artistico, anziché sul reddito determinato sulla base della tariffa d’estimo più bassa della zona censuaria nella quale l’immobile si trovava (come stabilito dall’articolo 11 della legge 413/1991).
Secondo la Commissione regionale, l’istanza di rimborso doveva ritenersi tempestiva per tutti i versamenti effettuati dal contribuente (anche per quelli in acconto di cui si contestava la decadenza), in quanto la decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso doveva individuarsi nel momento del versamento del saldo, momento coincidente con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, e non in quello, sostenuto dall’ufficio, del versamento delle singole tranche di acconto.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sancendo il principio sopra riportato, fondato sull’individuazione del termine di decorrenza della decadenza ex articolo 38 Dpr 602/1973 nel momento in cui il contribuente è effettivamente in grado di conoscere se deve assolvere il debito d’imposta e in quale misura.
Del resto, occorre considerare in proposito che il termine decadenziale previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 fa riferimento ai soli casi di “errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”; in via generale, si tratta di situazioni nelle quali il versamento di cui si chiede il rimborso, già nel momento in cui viene eseguito non è dovuto (o non in quella misura), oppure appare essere dovuto in base a una disposizione di legge che sin dal versamento non doveva essere in realtà applicata perché non conforme al dettato della Costituzione o dell’ordinamento sovranazionale. Ciò spiega perché il termine per la richiesta di rimborso cominci a decorrere, in tali casi, dallo stesso momento nel quale è stato eseguito il versamento e sono sorti nel contribuente l’interesse e la possibilità di chiederne il rimborso.
Al contrario, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dello stesso versamento qualora il diritto al rimborso derivi – come precisato nella medesima sentenza in commento - da “un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale”. Pagamenti, cioè, che presentano un qualche carattere di provvisorietà e ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo (o in quella medesima misura) in via definitiva.
In queste situazioni, il versamento è da considerarsi dovuto (e in quella misura) al momento della sua effettuazione, e solo in seguito sarà possibile verificare l’inesistenza (totale o parziale) dell’obbligo tributario che vi era sotteso; perciò, non apparirebbe neppure concettualmente ammissibile il far decorrere il termine di decadenza della data del versamento medesimo, cioè da un momento in cui nessuna istanza di rimborso sarebbe stata ancora proponibile. E non lo sarebbe stata proprio in ragione della natura ancora precaria del titolo da cui l’obbligo del versamento è scaturito; cioè, per il carattere di provvisorietà di detto titolo, di per se stesso implicante la necessità di attendere la determinazione definitiva di quel medesimo obbligo prima di poter affermare con certezza se (o in quale misura) esso davvero sussista.
Domenico Bitonti
pubblicato Venerdì 26 Settembre 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
3/8/2011
Non è incostituzionale l'allungamento della decadenza di fronte a violazioni “in odore” di reato tributario
23/2/2011
Il finanziamento alla stabile organizzazione non va confuso con il fondo patrimoniale necessario per operare
27/10/2010
Applicata la norma del Registro che consente di individuare l'occultamento di operazioni elusive
27/5/2010
E’ di 115 milioni di euro il recupero effettuato dall’ufficio. I giudici di Milano ne confermano la legittimità
Notizie correlate
- La decadenza balla sul motivo del rimborso
- 16/10/2006

- Il termine da cui partono i quattro anni per la presentazione delle istanze dipende dalle cause per cui si chiede la ripetizione del versamento
- Istanza di rimborso a decorrere dai singoli versamenti in acconto
- 2/11/2009

- I 48 mesi per chiedere il recupero delle somme partono da quella data se il tributo non è dovuto sin dall’origine
- Rimborsi a rischio decadenza. Sempre, anche in Cassazione
- 11/2/2009
- La tardività dell’istanza è rilevabile, per la prima volta e d’ufficio, in sede di legittimità
- Deducibilità Irap. Per i rimborsi via libera alle istanze dal 12 giugno
- 5/6/2009

- Pronto il modello per richiedere la restituzione delle maggiori Irpef e Ires disposta dal decreto anticrisi
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















