Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Accertamento fiscale, contano
anche le matrici degli assegni
anche le matrici degli assegni
Valido qualunque documento che evidenzi l'esistenza di maggiori redditi, se è reperito nel corso della verifica
Con ordinanza 14770 del 5 luglio, la Corte di cassazione ha precisato che anche le matrici degli assegni possono essere considerate documentazione extracontabile ai fini fiscali, se insieme ad altri elementi sorreggono l'accertamento.
Il fatto
A seguito rigetto del ricorso proposto nei confronti di un avviso di accertamento unificato Irpef, Irap e Iva, basato, tra l'altro, su documentazione extracontabile rinvenuta in uno pseudo laboratorio, l'appello della contribuente veniva egualmente dichiarato infondato dalla Commissione tributaria regionale, la quale riteneva sussistente la produzione del reddito d'impresa sulla base di vari elementi (presenza di locale adibito a laboratorio di macchine da cucire, annotazioni nelle agende sulle quantità di camicie confezionate per committente, con prezzi per singolo capo).
Il conseguente ricorso per Cassazione riguardava, tra l'altro, la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge (articoli 51 e seguenti del Dpr 917/1986, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, e 4 del Dpr 633/1972, in tema di esercizio di impresa), per non avere la Commissione del riesame considerato che la dimostrazione (ex articoli 2697 e 2729 codice civile) del fatto costitutivo dell'imposizione gravava sull'ufficio e che non sussisteva, nella specie, alcun elemento che riconducesse l'attività di lavoro dipendente svolta dalla contribuente, a un'attività di tipo imprenditoriale.
La decisione
Con l'ordinanza 14770/2011, la Corte di cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito il principio che il rinvenimento di documenti, elementi, dati e notizie non altrimenti riconducibili alle scritture contabili formalmente tenute, costituiscono presunzione di maggiori redditi non dichiarati e autorizzano l'Amministrazione finanziaria alla inerente rettifica.
In questo contesto nessuna criticità può addossarsi all'operato della Commissione regionale, atteso che la motivazione della sentenza impugnata, a seguito di una congrua valutazione delle acquisizioni istruttorie del cui percorso argomentativo ha reso edotte le parti in causa, non appare né incongrua, né contraddittoria, né contraria all'orientamento del diritto.
E', infatti, sufficiente ricordare - a tal fine - che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la piena attendibilità non solo di un brogliaccio ma anche di agende-calendario, block-notes, "matrici di assegni", estratti di conti correnti bancari, per l'accertamento induttivo dell'imponibile ai fini Iva (Cassazione 5786/1992) e ha affermato che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un pezzo di carta, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati sulla contabilità ufficiale e, perciò, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'articolo 54 del Dpr 633/1972 (Cassazione 13331/1992, 6949/2006).
D'altronde, è consolidato l'indirizzo secondo cui, per l'accertamento di operazioni non annotate nella contabilità "ufficiale", si può utilizzare qualsiasi forma di documentazione astrattamente idonea a evidenziarne l'esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali, (Cassazione 19329/2006, 3388/2010).
Si tratta di un principio pacifico, se si considera che:
Il fatto
A seguito rigetto del ricorso proposto nei confronti di un avviso di accertamento unificato Irpef, Irap e Iva, basato, tra l'altro, su documentazione extracontabile rinvenuta in uno pseudo laboratorio, l'appello della contribuente veniva egualmente dichiarato infondato dalla Commissione tributaria regionale, la quale riteneva sussistente la produzione del reddito d'impresa sulla base di vari elementi (presenza di locale adibito a laboratorio di macchine da cucire, annotazioni nelle agende sulle quantità di camicie confezionate per committente, con prezzi per singolo capo).
Il conseguente ricorso per Cassazione riguardava, tra l'altro, la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge (articoli 51 e seguenti del Dpr 917/1986, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, e 4 del Dpr 633/1972, in tema di esercizio di impresa), per non avere la Commissione del riesame considerato che la dimostrazione (ex articoli 2697 e 2729 codice civile) del fatto costitutivo dell'imposizione gravava sull'ufficio e che non sussisteva, nella specie, alcun elemento che riconducesse l'attività di lavoro dipendente svolta dalla contribuente, a un'attività di tipo imprenditoriale.
La decisione
Con l'ordinanza 14770/2011, la Corte di cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito il principio che il rinvenimento di documenti, elementi, dati e notizie non altrimenti riconducibili alle scritture contabili formalmente tenute, costituiscono presunzione di maggiori redditi non dichiarati e autorizzano l'Amministrazione finanziaria alla inerente rettifica.
In questo contesto nessuna criticità può addossarsi all'operato della Commissione regionale, atteso che la motivazione della sentenza impugnata, a seguito di una congrua valutazione delle acquisizioni istruttorie del cui percorso argomentativo ha reso edotte le parti in causa, non appare né incongrua, né contraddittoria, né contraria all'orientamento del diritto.
E', infatti, sufficiente ricordare - a tal fine - che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la piena attendibilità non solo di un brogliaccio ma anche di agende-calendario, block-notes, "matrici di assegni", estratti di conti correnti bancari, per l'accertamento induttivo dell'imponibile ai fini Iva (Cassazione 5786/1992) e ha affermato che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un pezzo di carta, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati sulla contabilità ufficiale e, perciò, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'articolo 54 del Dpr 633/1972 (Cassazione 13331/1992, 6949/2006).
D'altronde, è consolidato l'indirizzo secondo cui, per l'accertamento di operazioni non annotate nella contabilità "ufficiale", si può utilizzare qualsiasi forma di documentazione astrattamente idonea a evidenziarne l'esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali, (Cassazione 19329/2006, 3388/2010).
Si tratta di un principio pacifico, se si considera che:
- la sentenza 2675/2007 ritiene utilizzabili i documenti acquisiti anche presso l'abitazione di un defunto
- per la sentenza 48148/2009, i documenti extracontabili inchiodano il contribuente anche nel processo penale, essendo sufficienti i file trovati nel computer aziendale per provare il superamento delle soglie oltre le quali si può essere processati per evasione
- la sentenza 13061/2011 ritiene legittimo l'atto impositivo fondato sulle risultanze di un'agenda reperita presso il contribuente verificato e recante la sua contabilità "parallela", anche se in modo confusionario e non chiaro, vista la presenza di correzioni e cancellature.
Salvatore Servidio
pubblicato Martedì 12 Luglio 2011
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