Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Accertamento induttivo legittimo anche se c'è furto delle scritture contabili
La denuncia dell'illecito non esonera il contribuente dall'onere di provare i componenti negativi di reddito
Con la recente sentenza n. 9919 del 16 aprile, la Corte di cassazione ha sancito che, in presenza di una denuncia di furto relativa alla documentazione contabile obbligatoria di una società, l'ufficio è legittimato a ricorrere all'accertamento analitico-induttivo di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/73, restando a carico della parte l'onere di provare la sussistenza di componenti negativi deducibili dal reddito d'impresa.
La denuncia di furto o di smarrimento, infatti, pur se tempestivamente effettuata presso le competenti autorità, non può assolvere agli obblighi richiesti dal legislatore ai fini della deducibilità di un costo e della detraibilità dell'Iva.
Né incombe sull'ufficio impositore l'onere di comprovare l'effettività e l'inerenza dei componenti negativi invocati dal contribuente.
In pratica, poiché la denuncia di furto non può riportare integralmente i dati delle fatture di acquisto, ivi compresi il contenuto - ovvero la natura del costo al fine di comprovarne l'inerenza con l'attività esercitata nonché la competenza temporale - e l'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta, spetta al contribuente attivarsi al fine di provare l'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, anche mediante l'acquisizione, presso i fornitori, della copia delle fatture stesse (si veda anche Cassazione n. 13605/2003, nella quale si sottolineava che la denuncia di furto costituisce elemento insufficiente a integrare i requisiti previsti ai fini della detraibilità di un costo(1)).
Queste le argomentazioni con le quali la Suprema corte ha respinto il ricorso di una società avverso una sentenza della Ctr del Veneto che aveva dichiarato la legittimità di un accertamento emesso a fronte di una verifica della Guardia di finanza e con il quale, stante il fatto che il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione, i costi afferenti agli accertati ricavi venivano determinati in via induttiva.
Lo smarrimento della documentazione contabile, imputabile a cause di forza maggiore, può sanare, per così dire, l'aspetto formale della violazione relativa alla mancata tenuta ed esibizione dei documenti e delle scritture obbligatorie, ma non consente di derogare ai principi di cui all'articolo 109 del Tuir (e all'articolo 19 del Dpr 633/72), secondo cui i costi sono deducibili se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi e si riferiscono ad attività o beni da cui da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito(2).
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità respingono pertanto le argomentazioni della società in merito alla presunta carenza degli elementi probatori e all'insufficiente motivazione dell'accertamento tributario.
In assenza di ulteriori elementi di riscontro, infatti, l'ufficio finanziario ha ragionevolmente determinato i costi imputabili ai maggiori ricavi accertati facendo riferimento agli elementi desumibili dal verbale di constatazione redatto dall'organo ispettivo. Per avvalorare la tesi di una diversa incidenza dei componenti negativi di reddito la società avrebbe dovuto opporre un'adeguata documentazione che potesse sopperire alla frammentazione contabile venutasi a creare a seguito del furto da parte di ignoti.
NOTE:
1) "E' evidente del resto - affermava la Corte di cassazione - che, nel caso in cui siano possibili riscontri incrociati, è molto più facile per il contribuente interessato che per l'Ufficio procurarsi la documentazione necessaria; né sussistono ragioni per addossare un simile onere all'Ufficio stesso".
2) Anche l'articolo 39, 2° comma, del Dpr 600/73, che disciplina il cosiddetto accertamento "induttivo puro", contempla tra le ipotesi nelle quali l'ufficio finanziario può determinare il reddito d'impresa "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti", avvalendosi per questo anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quella in cui "le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore".
La denuncia di furto o di smarrimento, infatti, pur se tempestivamente effettuata presso le competenti autorità, non può assolvere agli obblighi richiesti dal legislatore ai fini della deducibilità di un costo e della detraibilità dell'Iva.
Né incombe sull'ufficio impositore l'onere di comprovare l'effettività e l'inerenza dei componenti negativi invocati dal contribuente.
In pratica, poiché la denuncia di furto non può riportare integralmente i dati delle fatture di acquisto, ivi compresi il contenuto - ovvero la natura del costo al fine di comprovarne l'inerenza con l'attività esercitata nonché la competenza temporale - e l'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta, spetta al contribuente attivarsi al fine di provare l'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, anche mediante l'acquisizione, presso i fornitori, della copia delle fatture stesse (si veda anche Cassazione n. 13605/2003, nella quale si sottolineava che la denuncia di furto costituisce elemento insufficiente a integrare i requisiti previsti ai fini della detraibilità di un costo(1)).
Queste le argomentazioni con le quali la Suprema corte ha respinto il ricorso di una società avverso una sentenza della Ctr del Veneto che aveva dichiarato la legittimità di un accertamento emesso a fronte di una verifica della Guardia di finanza e con il quale, stante il fatto che il contribuente non aveva prodotto alcuna documentazione, i costi afferenti agli accertati ricavi venivano determinati in via induttiva.
Lo smarrimento della documentazione contabile, imputabile a cause di forza maggiore, può sanare, per così dire, l'aspetto formale della violazione relativa alla mancata tenuta ed esibizione dei documenti e delle scritture obbligatorie, ma non consente di derogare ai principi di cui all'articolo 109 del Tuir (e all'articolo 19 del Dpr 633/72), secondo cui i costi sono deducibili se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi e si riferiscono ad attività o beni da cui da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito(2).
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità respingono pertanto le argomentazioni della società in merito alla presunta carenza degli elementi probatori e all'insufficiente motivazione dell'accertamento tributario.
In assenza di ulteriori elementi di riscontro, infatti, l'ufficio finanziario ha ragionevolmente determinato i costi imputabili ai maggiori ricavi accertati facendo riferimento agli elementi desumibili dal verbale di constatazione redatto dall'organo ispettivo. Per avvalorare la tesi di una diversa incidenza dei componenti negativi di reddito la società avrebbe dovuto opporre un'adeguata documentazione che potesse sopperire alla frammentazione contabile venutasi a creare a seguito del furto da parte di ignoti.
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Maurizio Giambrone
pubblicato Lunedì 5 Maggio 2008
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