Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Adesione firmata merito archiviato.
E’ una transazione conservativa
E’ una transazione conservativa
Questa la natura del concordato, riconosciuta dai giudici della Commissione tributaria regionale del Piemonte
La giurisprudenza sembra allinearsi intorno un orientamento di estremo rigore nei casi di atti impositivi coerenti con quanto sottoscritto dal contribuente in sede di accertamento di adesione. Il mancato pagamento delle somme concordate o la mancata prestazione di garanzia da parte del soggetto accertato, successivamente all’adesione, “chiudono” ogni questione di merito se l’ufficio conclude il suo accertamento non discostandosi dal “quantum” contenuto nell’atto concordato tra le parti.
Un recente pronuncia di una commissione di merito (Ctr Piemonte, sentenza n. 44/34/10) sottolinea la natura di “transazione conservativa” dell’atto di adesione previsto dal Dlgs 218/1997 e tale affermazione, implicitamente, sottintende alla possibilità di “sopravvivenza” dell’accertamento originario accanto al concordato stesso.
Ne deriva che l’atto impositivo può essere messo in discussione innanzi il giudice tributario solo quando l’ufficio accertatore - “abbandonando” le determinazioni risultanti dall’atto convenuto con il contribuente - decide di optare per la seconda opzione possibile: la notifica dell’atto originario.
La pronuncia del collegio d’appello piemontese è relativa a un contenzioso curato dalla direzione provinciale di Vercelli e aggiunge, all’accordo tra la parte pubblica e il contribuente, l’ulteriore connotato della “transazione conservativa” al tratto identificativo già individuato nel verdetto di primo grado, laddove la sentenza del giudice provinciale aveva implicitamente sottolineato sia il profilo negoziale del concordato sia la necessità di tutela del contraente di buona fede.
In prima istanza la Ctp di Vercelli (sent. n. 14/01/09) infatti argomentava: “vero che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento della somma concordata (o della prima rata con prestazione di garanzia in caso di pagamento rateale) ma è pur che sostenere la inesistenza dell’atto in mancanza di pagamento significa svuotare di ogni contenuto un accordo intercorso tra due parti, dando ad una di esse una posizione di maggiore forza, permettendo al contribuente di decidere unilateralmente di cancellare un atto posto in essere come manifestazione della comune volontà delle due parti, liberamente espressa. Senza dimenticare che la redazione dell’avviso di accertamento notificato non può non risentire dell’intervenuto accordo”.
La Ctr Piemonte fa esplicito riferimento all’articolo 1453 del codice civile e indica in questa fonte lo strumento utile a cristallizzare la richiesta di adempimento, da parte dell’ufficio, dell’obbligazione sottoscritta in adesione.
L’organo giudicante giunge, pertanto, a questa conclusione collegando la norma civilistica agli articoli 6 e 9 del Dlgs 218/1997 e indicando, come detto, la natura dell’adesione quale “transazione a carattere conservativo”.
In effetti, deve essere rimarcato che la notifica di un atto coerente con la transazione, determinando l’inoppugnabilità della pretesa, risolve solo così il “vuoto” normativo del Dlgs 546/1992 sulla tempistica dell’iscrizione a ruolo delle somme collegate alla sottoscrizione del concordato.
In più, va segnalato che tra le due descritte decisioni di merito era intervenuto anche il giudice di legittimità (Cassazione, sentenza n. 10086/2009) affermando che “si deve concludere nel senso che, una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, “perfezionare”) l'accordo, versando quanto da esso risulta; essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione; il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata “perfezionata” la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato”.
Antonino Russo
pubblicato Mercoledì 24 Novembre 2010
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