Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Agevolazione acquisto prima casa
insensibile agli affari di cuore
insensibile agli affari di cuore
La “rottura” con il fidanzato comproprietario non può giustificare il mancato trasferimento di residenza
Gli impedimenti di carattere personale non esentano il contribuente dall’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”. Così la Ctr di Trieste, con la sentenza n. 13/9/10 (depositata lo scorso 26 aprile), ha confermato la legittimità del recupero effettuato dall’ufficio, a seguito del mancato trasferimento della residenza, da parte del beneficiario della tassazione ridotta, entro 18 mesi dalla stipula del rogito.
Il fatto
Il 22 aprile 2003, una contribuente acquistava, in comproprietà con il convivente more uxorio, un immobile da adibire ad abitazione principale. Per usufruire della tassazione da “prima casa”, la stessa, nel contratto di compravendita, dichiarava di voler stabilire la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile, nel termine di 18 mesi dalla stipula (come stabilito dal punto 1, lettera a), della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986).
Tuttavia, ad oltre 3 anni dalla stipula del rogito, l’ufficio riscontrava il mancato trasferimento della residenza anagrafica della contribuente e, pertanto, in data 18 maggio 2006, procedeva al recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, oltre a interessi e sanzioni.
La contribuente, pur riconoscendo il mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile, provvedeva a impugnare l’avviso di liquidazione davanti alla Ctp di Pordenone, affermando che tale inerzia era stata determinata da cause di forza maggiore, ravvisabili in sopravvenuti problemi di relazione con il comproprietario. In particolare, la ricorrente sosteneva che, a seguito della rottura del rapporto sentimentale con il convivente, era venuto meno il progetto abitativo che aveva ispirato l’acquisto del fabbricato e che tale circostanza, sopravvenuta e non prevedibile in sede di stipula del contratto di compravendita, doveva essere assimilata a una causa di forza maggiore, come tale fonte di esenzione della responsabilità della contribuente.
La Ctp adita accoglieva il ricorso della contribuente, reputando le difficoltà relazionali con il comproprietario quale elemento rilevante ai fini del mancato adempimento burocratico del trasferimento della residenza e ritenendo, dunque, che, non essendo configurabile una “colpevole inattività da parte della ricorrente”, dovesse essere ravvisata “la buona fede nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente” tale da riconoscere “nella sostanza, il beneficio agevolativo, e ciò anche in ossequio ai principi sanciti dallo Statuto del Contribuente agli artt. 6 e 5 nonché 10, comma 1”.
Avverso tale sentenza, l’Amministrazione finanziaria proponeva appello, evidenziando come, ai fini del trasferimento della residenza richiesto per il riconoscimento dei benefici “prima casa”, la situazione personale e relazionale della ricorrente non potesse assumere alcun tipo di rilevanza, considerato, peraltro, che la richiamata normativa non ha previsto che il trasferimento della residenza debba essere effettuato nell’immobile acquistato, bensì nell’intero territorio comunale di sua ubicazione.
L’ufficio evidenziava, inoltre, come le invocate cause di forza maggiore fossero configurabili solo in presenza di “circostanze obiettive”, tali da impedire in modo assoluto l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica nel comune in questione, in considerazione, peraltro, dell’apprezzabile lasso di tempo previsto dalla normativa per l’adempimento (Cassazione, sentenze 1616/1981 e 1392/2010).
La sentenza della Ctr
La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha, innanzitutto, preso le mosse dall’analisi del requisito costitutivo del trasferimento della residenza, previsto dalla normativa in esame per l’ottenimento del diritto all’agevolazione, sottolineando come lo stesso debba intendersi quale formale iscrizione all’anagrafe del Comune ove è ubicato l’immobile, sulla scorta della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che attribuisce la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali (Cassazione, sentenza n. 9949/2008).
Di conseguenza, mentre il giudice di primo grado ha erroneamente effettuato una valutazione personale e sostanziale della posizione della contribuente, a discapito del requisito anagrafico previsto dalla norma in questione, a parere della Ctr, invece, “i problemi relazionali con il comproprietario non possono certo qualificarsi come causa di forza maggiore, cioè come un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile verificatosi successivamente all’acquisto, che abbia reso impossibile l’avveramento, nel termine di legge, della condizione di cui alla lettera a) della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I allegata al DPR 131/86 e cioè il trasferimento nel Comune ove era ubicato l’immobile”.
Tale conclusione trova fondamento, oltre che nella inequivocità del dato letterale, anche nella circostanza che la norma agevolativa speciale in questione, derogando all’ordinario regime di tassazione, deve essere considerata di stretta interpretazione e, quindi, non suscettibile di applicazione estensiva.
Come si è detto, tale disposizione normativa, nel prevedere l’agevolazione “prima casa”, ne subordina la spettanza al rispetto di un requisito formale, quale è appunto il trasferimento della residenza secondo le risultanze anagrafiche del Comune ove è ubicato l’immobile.
Licia Gulotta
pubblicato Giovedì 20 Maggio 2010
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
16/5/2012
Non scattano automatismi tra un giudicato e l’altro. Nel processo tributario, “l’innocente” deve essere in grado di abbattere le presunzioni a base dell’accertamento
6/12/2011
Quello che conta è la loro disponibilità. Considerare il momento di invio come quello perfezionativo pregiudicherebbe il diritto di difesa della controparte
2/11/2011
L'avviso emesso dall'Agenzia prima dei 60 giorni dal rilascio del verbale non ne determina in assoluto la nullità perché non compromette la difesa del contribuente
21/10/2010
Una pronuncia innovativa per il fatto di aver messo sullo stesso piano personale contrattualizzato e non
Notizie correlate
- Benefici acquisto “prima casa”: dove occorre avere la residenza
- 5/12/2011

- Breve excursus sul requisito prescritto dalla norma per poter fruire dell’agevolazione fiscale. Le fattispecie particolari prese in esame dalla prassi amministrativa
- Lo sconto fiscale vuole fatti non parole, se no è elusione
- 9/2/2012

- Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
- Agevolazioni per la prima casa: ripensamento immune da sanzioni
- 31/10/2011

- Nessuna penalizzazione se la rinuncia dipende dall’impossibilità a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile nei 18 mesi successivi all’acquisto
- Paletti rigidi per l’agevolazione “prima casa”
- 22/6/2007

- La risoluzione del contratto di compravendita non esime dall’obbligo di trasferimento nei termini di legge nel comune di ubicazione dell’immobile
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















