Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Agevolazioni acquisto prima casa
imperdonabile la tardiva residenza
imperdonabile la tardiva residenza
Il trasferimento attuato fuori dai termini di legge comporta la decadenza, anche se il contribuente non ha colpa
In tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, costituisce presupposto essenziale per il conseguimento del beneficio, il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato entro il termine stabilito dalla legge e, nel contempo, non assume alcuna rilevanza la circostanza secondo cui il mancato trasferimento sia o meno attribuibile alla colpa del contribuente.
Questo il principio di diritto desumibile dall'ordinanza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 24926 del 26 novembre.
La vicenda
La vertenza riguarda il recupero da parte dell'agenzia delle Entrate dell'agevolazione fiscale sull'imposta di registro spettante per l'acquisto della prima casa, sul presupposto del mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel Comune di ubicazione dell'immobile oggetto dell'acquisto, entro il termine decadenziale di un anno (termine vigente all'epoca dei fatti).
La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l'appello dell'Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto del termine decadenziale, nel caso in cui il trasferimento di residenza sia stato conseguito tardivamente ma, il contribuente "…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi quando possibile abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata".
Secondo i giudici, seppure la residenza sia stata tardivamente acquisita, la decadenza non si sarebbe compiuta, in quanto i contribuenti hanno documentato di essersi sin da subito attivati a effettuare i lavori e a richiedere le concessioni amministrative per rendere abitabile l'immobile acquistato e, una volta conseguito il permesso di abitabilità, hanno materialmente ottenuto la predetta residenza.
Contro tale decisione, l'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La pronuncia della Cassazione
Per i giudici di legittimità, il diritto all'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa è condizionato alla circostanza secondo cui, l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero stabilisca, la residenza entro un determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dall'articolo 3 della legge 549/1995).
Nessuna rilevanza giuridica, invece, può essere riconosciuta né "…alla realtà fattuale, ove questa contrasti col dato anagrafico…", né "…all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato…".
Il rispetto del predetto termine, infatti, costituisce un presupposto essenziale al fine del conseguimento del beneficio fiscale.
La Cassazione, inoltre, sottolinea come tale interpretazione trovi conforto nel principio generale secondo cui la norma agevolativa, deve essere intesa come norma di stretta interpretazione.
La pronuncia esprime l'orientamento della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, ordinanza n. 4321/2009) secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel termine di legge (ora 18 mesi) è requisito costitutivo del diritto al beneficio e, il suo mancato adempimento, impedisce il realizzarsi dello stesso.
In ogni caso, la circostanza secondo cui il mancato trasferimento non sia imputabile al comportamento colposo del contribuente, non può assumere alcuna rilevanza ai fini del conseguimento dell'agevolazione.
Questo il principio di diritto desumibile dall'ordinanza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 24926 del 26 novembre.
La vicenda
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La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l'appello dell'Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto del termine decadenziale, nel caso in cui il trasferimento di residenza sia stato conseguito tardivamente ma, il contribuente "…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi quando possibile abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata".
Secondo i giudici, seppure la residenza sia stata tardivamente acquisita, la decadenza non si sarebbe compiuta, in quanto i contribuenti hanno documentato di essersi sin da subito attivati a effettuare i lavori e a richiedere le concessioni amministrative per rendere abitabile l'immobile acquistato e, una volta conseguito il permesso di abitabilità, hanno materialmente ottenuto la predetta residenza.
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La pronuncia della Cassazione
Per i giudici di legittimità, il diritto all'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa è condizionato alla circostanza secondo cui, l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero stabilisca, la residenza entro un determinato termine dall'acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dall'articolo 3 della legge 549/1995).
Nessuna rilevanza giuridica, invece, può essere riconosciuta né "…alla realtà fattuale, ove questa contrasti col dato anagrafico…", né "…all'eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato…".
Il rispetto del predetto termine, infatti, costituisce un presupposto essenziale al fine del conseguimento del beneficio fiscale.
La Cassazione, inoltre, sottolinea come tale interpretazione trovi conforto nel principio generale secondo cui la norma agevolativa, deve essere intesa come norma di stretta interpretazione.
La pronuncia esprime l'orientamento della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, ordinanza n. 4321/2009) secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel termine di legge (ora 18 mesi) è requisito costitutivo del diritto al beneficio e, il suo mancato adempimento, impedisce il realizzarsi dello stesso.
In ogni caso, la circostanza secondo cui il mancato trasferimento non sia imputabile al comportamento colposo del contribuente, non può assumere alcuna rilevanza ai fini del conseguimento dell'agevolazione.
Stefano Scorcia
pubblicato Mercoledì 16 Dicembre 2009
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