Giurisprudenza
Agevolazioni all’impresa familiare:
rileva la proprietà, non la gestione
I benefici fiscali non spettano se l’azienda è condotta da entrambi i coniugi, ma appartiene a uno solo
foto d'epoca azienda familiare
La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 23170 del 17 novembre che non godono del regime fiscale agevolato concesso alle imprese familiari, i coniugi la cui azienda, anche se cogestita in virtù di una procura, apparteneva a uno dei due prima del matrimonio
Così la Suprema corte ha respinto il ricorso della coppia, che aveva chiesto in sede giurisdizionale il riconoscimento di “azienda familiare” dell’attività gestita da molti anni insieme al marito, ma di proprietà della moglie.
 
Il fatto
Una coppia di coniugi si è vista negare dalle Commissioni tributarie di merito il riconoscimento di “azienda familiare” in relazione all’attività, di proprietà della moglie, gestita insieme al marito da molti anni.
In particolare, i contribuenti sostenevano che la gestione dell’attività era condotta interamente dal marito (il quale, peraltro, esercitava in proprio un’impresa individuale) in virtù di una procura a lui rilasciata dalla moglie, mentre la Commissione tributaria regionale ha escluso senza alcun dubbio che l’impresa gestita potesse considerarsi impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, con imputazione dei redditi a ciascuno dei due coniugi.
Questa tesi è stata adottata per effetto della dichiarazione di separazione dei beni, acquistati successivamente all’entrata in vigore della legge 151/1975, resa dai due all’ufficiale di Stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio.
Al riguardo, la Ctr ha ritenuto che, ai fini della cogestione dell’impresa familiare, il rilascio della procura non avrebbe avuto alcun senso, proprio in base al ragionamento specularmente opposto, che la procura non sarebbe stata necessaria “ove l’impresa fosse stata effettivamente comune”.
 
I soccombenti ricorrono in Cassazione contro la sentenza del riesame, deducendo sostanzialmente:
  • violazione dell’articolo 177, lettera d), cc, in relazione all’articolo 228 della legge 151/1975, in quanto l’impresa, cogestita dai coniugi fin dal suo nascere, ma costituita come tale dopo il matrimonio, doveva ritenersi assoggettata al regime dell’azienda coniugale di cui al citato articolo 177 o in subordine a quello dell’articolo 230-bis cc, quale ipotesi residuale rispetto alla cogestione, non potendo la dichiarazione di separazione dei beni produrre effetti in relazione a detta azienda, che preesisteva alla legge del 1975. Peraltro, in questo contesto è rilevante la circostanza che l’azienda coniugale in esame “si caratterizza attraverso la gestione comune dell'impresa senza che rilevi il regime di comunione o meno vigente fra le parti”, enunciazione questa non contestata dalla sentenza impugnata. Aggiungono poi che il rilascio della procura, seppure non prevista per un’azienda coniugale o un’impresa familiare, non è neppure esclusa, in quanto rappresenta un autonomo mezzo di tutela dell’affidamento dei terzi
  • violazione dell’articolo 230-bis cc, che prevede la retribuzione del lavoro prestato dal familiare, e implica comunque un diritto agli utili da parte del marito, il che avvalorerebbe la tesi da loro sostenuta. In altre parole, i ricorrenti lamentano il disconoscimento dell’impresa familiare in relazione al regime patrimoniale dei coniugi adottato ex post alla riforma del diritto di famiglia.
 
L’impresa familiare nel codice civile
Pregiudizialmente all’indagine sul dictum del giudice di legittimità, occorre rapportare l’identificazione della nozione di “azienda gestita da entrambi i coniugi” di cui all’articolo 177 (ove il termine “azienda”, come indica l’articolo 2555 cc, è un complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa) all’“impresa familiare” di cui all’articolo 230-bis cc.
 
Al riguardo, deve parlarsi in linea teorica di “azienda gestita da entrambi i coniugi” quando gli stessi provvedano congiuntamente alla sua gestione, cioè all’esercizio dell’impresa. Pertanto, il complesso di beni organizzato a tal fine dai coniugi, se costituito in epoca successiva al matrimonio, cade integralmente in comunione (articolo 177 cc).
 
Il successivo articolo 230-bis cc disciplina, invece, la diversa figura dell’impresa familiare, definita come “quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”. Importante è evidenziare che la disposizione costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti tra titolare dell’impresa e suoi collaboratori, parenti e affini, quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto, quale prestazione di lavoro subordinato (2094 cc), società (2251 cc), associazione in partecipazione (2549 cc) o comunione di azienda (177 cc).
 
Non poche sono le differenze d’ordine giuridico riscontrabili tra i due istituti, da cui l’indagine diretta ad accertare nel caso concreto se si tratti di una “azienda gestita da entrambi i coniugi” o di una “impresa familiare” comporta rilevanti conseguenze sul piano pratico.
Si può riassumere che l’ipotesi in cui due coniugi, soggetti al regime della comunione legale, cogestiscano un’impresa (comunione nell’esercizio dell’impresa) dà vita alla figura dell’“azienda gestita da entrambi i coniugi”, con la conseguente applicazione dell’articolo 177 cc.
Diversamente, nel caso in cui due coniugi non soggetti al regime della comunione legale gestiscano un’azienda, dovrà farsi riferimento alla diversa normativa dell’articolo 230-bis, ricorrendo la figura di “impresa familiare costituita unicamente dai due coniugi”.
 
La decisione della Cassazione
Respingendo i motivi del ricorso, la Corte di cassazione conferma l’impeccabile motivazione della decisione impugnata, ricordando, fra l’altro, quanto al primo profilo di censura, che la norma transitoria contenuta nell’articolo 228 della legge 151/1975, che riguarda la separazione dei soli beni acquistati dopo l’entrata in vigore della legge, con facoltà dei coniugi di escluderne taluni acquistati durante il matrimonio, non influisce sul regime previsto dall’articolo 177, ultimo comma (nella versione applicabile dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975), il quale prevede, come sopra ricordato, che la comunione legale di aziende appartenenti a uno dei due coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, concerna gli utili e gli incrementi.
Ciò perché la norma di cui all’articolo 228 non prescrive in alcun modo che l’indicata convenzione tra i coniugi debba essere universale, né l’obbligo che essa abbia ad oggetto tutti i predetti beni può desumersi dalle regole proprie dell’istituto della comunione legale tra coniugi, le quali ammettono e presuppongono la validità di pattuizioni che escludono taluni beni dalla comunione medesima (articoli 210 e 2647 cc), (cfr Cassazione 4887/1994).
 
Né assurge a tale titolo la procura (articolo 1387 cc) rilasciata dal proprietario dell’impresa familiare al proprio coniuge, proprio perché detto documento non ha un significato univoco, trattandosi di atto tipicamente rivolto alla rappresentanza dell’impresa all’esterno e alla tutela dei terzi, che può contenere l’indicazione anche di un estraneo non titolare dell’impresa.
E’stato, infatti, opportunamente deciso al riguardo (Cassazione 3887/1996, 3301/1996) che la rappresentanza legale della società semplice, a norma dell’articolo 2266, comma 2, cc, spetta a ciascun socio amministratore, in mancanza di diversa disposizione del contratto; con la conseguenza che le parti possono pattiziamente derogare a tale disciplina, affidando l’indicata rappresentanza a persone che non possiedano la qualità di socio.
Pertanto, compete al contribuente dimostrare la sussistenza dell’elemento della gestione congiunta, nell’ambito delle imprese e aziende familiari (che nella fattispecie trattata non sono stati però valorizzati), non rilevando in modo decisivo il rilascio di una procura da parte di un coniuge in favore dell’altro.
 
Ma la Corte non ritiene degna di pregio neppure la lamentela con la quale i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 177 e 230-bis cc, deducendo che i giudici del merito avrebbero dovuto ravvisare nella fattispecie la sussistenza di un’azienda gestita da entrambi i coniugi e non dell’impresa familiare.
Al riguardo, nella motivazione della sentenza della Cassazione si legge che la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo 177 può essere assimilata alla fattispecie dell’impresa familiare regolata dall’articolo 230-bis, in cui non è presente una gestione comune e paritaria dell’impresa, ma vi è un capo famiglia che sovrintende ai familiari/collaboratori, con una previsione di quote per ciascun partecipante (elementi di fatto insussistenti nel caso concreto).
 
Peraltro, tenendo conto della previsione dell’articolo 5, Dpr 597/1973, sul regime di trasparenza, l’impresa familiare regolata dall’articolo 230-bis cc è condizionata all’indicazione nominativa dei familiari partecipanti, alla specificazione delle quote attribuite e alla dichiarazione annuale di ciascun partecipante di avere lavorato per l’impresa familiare.
Tale disposizione, infatti, esclude dall’attribuzione dei redditi dell’impresa familiare i collaboratori che prestano la loro opera nella famiglia. E’anche noto al riguardo, infatti, che l’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis cc. è fiscalmente regolata dal richiamato articolo 5, comma 4, Dpr 917/1986, il quale prevede che i redditi che ne derivano, limitatamente al 49% dell’ammontare, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
In conclusione, i redditi conseguiti dai coniugi de quibus vanno assoggettati autonomamente a tassazione diretta.
Salvatore Servidio
pubblicato Venerdì 26 Novembre 2010

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