Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Al verificatore che passa in banca
non serve altro che la presunzione
non serve altro che la presunzione
Nell'ambito delle indagini finanziari, il Fisco assolve alla sua parte con le sole movimentazioni dei conti
Nel caso in cui l'accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria si fondi su movimentazioni dei conti correnti bancari, spetta al contribuente, in virtù dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desunti da tali movimentazioni sono frutto di operazioni non assoggettabili a tassazione, mentre, per l'Erario, l'onere probatorio è assolto con la semplice produzione degli elementi risultanti dai conti stessi.
Con la sintetica sentenza n. 13807 del 9 giugno, la Cassazione ribadisce così un principio in linea con il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr, ex multis, Cassazione, sentenze 23852/2009, 2752/2009, 2753/2009, 20858/2007).
Dal punto di vista normativo, il potere degli uffici finanziari di svolgere indagini bancarie si rinviene, per le imposte dirette, nell'articolo 32, comma 1, nn 2), 5), 6-bis) e 7), del Dpr 600/1973 e, relativamente all'Iva, nell'omologo articolo 51, comma 2, nn 2), 5), 6-bis) e 7), del Dpr 633/1972.
In altri termini, con le citate disposizioni, il legislatore ha dato rilevanza normativa - attribuendole, tuttavia, una presunzione iuris tantum - alla massima di esperienza secondo cui le rimesse in un conto corrente effettuate da un contribuente costituiscono, di solito, il profitto derivante dalla sua attività, e non un patrimonio separato ed estraneo alla stessa.
Una volta che le movimentazioni bancarie vengono ricondotte, per presunzione ex lege, all'attività del contribuente soggetto ad accertamento fiscale, la stessa legge - articolo 32, comma 1, n. 2), del Dpr 600/1973 - pone a carico del contribuente l'onere probatorio di dimostrare "...che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine..." (perché, ad esempio, si tratta di acquisti ereditari, di redditi per cui già sono state pagate le imposte eccetera).
La sentenza della Cassazione
La vicenda nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di alcuni avvisi di accertamento - con i quali era stato rettificato, ai fini delle imposte dirette, il proprio reddito per gli anni 1998/2000 - emessi da un ufficio finanziario a seguito di indagini della Guardia di finanza, dalle quali era emersa la partecipazione del contribuente accertato (in qualità di socio) a un circolo ricreativo in cui si giocava d'azzardo e dal quale il contribuente/socio avrebbe realizzato proventi illeciti - desunti dall'esame delle movimentazioni bancarie - non dichiarati al Fisco.
Nello specifico, il ricorrente lamentava l'infondatezza dell'atto impositivo e precisava che le somme rinvenute nei conti bancari erano il frutto di vincite al gioco conseguite presso case da gioco estere autorizzate e da restituzioni di vecchi prestiti.
I giudici di primo grado respingevano il ricorso, mentre quelli d'appello accoglievano il gravame proposto dal contribuente, ritenendo non provata la provenienza da attività illecita delle somme rinvenute nei conti bancari allo stesso intestati.
L'Amministrazione finanziaria ricorreva per Cassazione e deduceva la violazione del richiamato articolo 32 del Dpr 600/1973 laddove la Ctr aveva ritenuto che gravasse sull'Amministrazione stessa l'onere di dimostrare che le movimentazioni bancarie compiute su un conto corrente intestato al contribuente fossero riferibili al reddito da attività illecite.
In particolare, secondo l'Amministrazione ricorrente, l'erroneità interpretativa in cui era incorso il collegio d'appello era suffragata dalla circostanza, non contestata, che negli anni accertati il contribuente aveva svolto un'attività illecita di gestione di casa da gioco non autorizzata, a nulla rilevando la generica difesa del contribuente per cui le somme erano relative a una pregressa attività commerciale dallo stesso svolta in un paese extracomunitario e a numerose frequentazioni di case da gioco autorizzate, nazionali ed estere.
La Cassazione, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e rimandato ai giudici di appello l'accertamento circa il raggiungimento della prova - che spetta al contribuente - dell'irrilevanza, ai fini fiscali, dei movimenti bancari riscontrati dagli organi accertatori e presuntivamente attribuiti all'attività illecita di gioco d'azzardo, accertata in sede penale.
Marco Denaro
pubblicato Martedì 15 Giugno 2010
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