Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Appello al contumace inammissibile
senza attestazione di conformità
senza attestazione di conformità
I giudici di legittimità prendono le distanze da un loro precedente orientamento (che sembrava) consolidato
L'omissione dell'attestazione di conformità del ricorso/appello notificato a mezzo del servizio postale costituisce causa di inammissibilità dell'atto processuale stesso, qualora il convenuto/appellato sia rimasto contumace.
Queste le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione nella pronuncia n. 1174, depositata lo scorso 22 gennaio 2010.
Ma andiamo con ordine.
Un contribuente impugna in cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso del medesimo contro il silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap.
L'inammissibilità dichiarata dai giudici del gravame si fonda sulla mancata attestazione, nell'atto di appello depositato in segreteria, della conformità dello stesso a quello consegnato all'ufficio appellato, stante la contumacia dell'ufficio stesso.
Il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22 e 53 del Dlgs 546/1992, nella considerazione che non è la mera mancanza dell'attestazione di conformità a determinare l'inammissibilità del ricorso ma la reale non conformità della copia consegnata rispetto a quella depositata.
Infine, continua il ricorrente, in caso di notifica a mezzo posta, quella depositata non è una copia, ma un vero e proprio originale, alla cui verifica della conformità si sarebbe potuto facilmente ovviare o chiedendo al ricorrente di completare il ricorso con la dichiarazione di conformità oppure chiedendo all'ufficio convenuto di depositare copia conforme del ricorso consegnatoli, non essendo consentita una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Cassazione rigetta il ricorso.
Al riguardo, i giudici supremi richiamano un proprio precedente indirizzo, contenuto nella sentenza 4615/2008, secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53 - che disciplina il deposito in segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, nell'ipotesi de qua la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione".
In altri termini, nella citata pronuncia, i giudici di piazza Cavour, pur ritenendo la mera mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e l'atto notificato, insufficiente, di per sé, per dichiarare l'inammissibilità dell'atto processuale (essendo necessaria l'effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in assenza di attestazione, cfr Cassazione, 21676/2006, 17702/2004, 17180/2004), sono dell'avviso che tale principio si rivela condivisibile - nel rispetto dell'esigenza di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale (cfr Corte costituzionale 98/2004 e 520/2002) - solo in presenza di costituzione del resistente o dell'appellato, posto che, in tale situazione, la difformità tra i due esemplari di ricorso è suscettibile di essere contestata dalla parte costituita e, comunque, agevolmente rilevata dal giudice, attraverso il diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti, entrambi, acquisiti in giudizio.
Lo stesso principio, di contro, diviene inappagante in ipotesi di contumacia del resistente o dell'appellato, giacché, in tale situazione, viene a mancare in radice, per la parte, ogni possibilità di riscontrare e denunciare la difformità e risulta, peraltro, impedita, al giudice, ogni effettiva possibilità di verifica ufficiosa della prescritta conformità, attraverso la diretta comparazione dell'esemplare depositato a quello notificato, dato che la contumacia del resistente o dell'appellato preclude l'acquisizione, del secondo esemplare, agli atti del giudizio.
Brevi considerazioni finali
Senza nulla togliere all'autorevolezza del Collegio giudicante, bisogna segnalare che, seppur in linea con la richiamata sentenza 4615/2008, l'odierna pronuncia fa registrare, come detto, un passo indietro rispetto all'interpretazione finora attribuita, sempre dalla Corte suprema, alla mancanza dell'attestazione di conformità del ricorso/appello depositato rispetto a quello consegnato, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
Il riferimento è alla sentenza 6780 del 20 marzo 2009 (vedi Massimo Cancedda, "L'omessa prova di conformità non conduce all'inammissibilità", in FiscoOggi del 17 aprile 2009), nella quale la Cassazione aveva affermato che "è causa d'inammissibilità dell'appello notificato per posta o per consegna diretta, non la mancanza di attestazione da parte dell'appellante della conformità dell'atto d'impugnazione notificato rispetto all'atto di notificazione depositato presso la segreteria della CTR, ma l'effettiva difformità, che è onere dell'appellato di eccepire e che si presuppone verificata sia quando l'appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo sia quando l'appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevare tale eccezione" (in senso conforme, Cassazione 14430/2005, 3562/2005, 17180/2004).
Queste le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione nella pronuncia n. 1174, depositata lo scorso 22 gennaio 2010.
Ma andiamo con ordine.
Un contribuente impugna in cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso del medesimo contro il silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap.
L'inammissibilità dichiarata dai giudici del gravame si fonda sulla mancata attestazione, nell'atto di appello depositato in segreteria, della conformità dello stesso a quello consegnato all'ufficio appellato, stante la contumacia dell'ufficio stesso.
Il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22 e 53 del Dlgs 546/1992, nella considerazione che non è la mera mancanza dell'attestazione di conformità a determinare l'inammissibilità del ricorso ma la reale non conformità della copia consegnata rispetto a quella depositata.
Infine, continua il ricorrente, in caso di notifica a mezzo posta, quella depositata non è una copia, ma un vero e proprio originale, alla cui verifica della conformità si sarebbe potuto facilmente ovviare o chiedendo al ricorrente di completare il ricorso con la dichiarazione di conformità oppure chiedendo all'ufficio convenuto di depositare copia conforme del ricorso consegnatoli, non essendo consentita una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Cassazione rigetta il ricorso.
Al riguardo, i giudici supremi richiamano un proprio precedente indirizzo, contenuto nella sentenza 4615/2008, secondo cui "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53 - che disciplina il deposito in segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell'appellante, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza. Qualora, però, l'appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, in quanto, in caso contrario, nell'ipotesi de qua la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione".
In altri termini, nella citata pronuncia, i giudici di piazza Cavour, pur ritenendo la mera mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e l'atto notificato, insufficiente, di per sé, per dichiarare l'inammissibilità dell'atto processuale (essendo necessaria l'effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in assenza di attestazione, cfr Cassazione, 21676/2006, 17702/2004, 17180/2004), sono dell'avviso che tale principio si rivela condivisibile - nel rispetto dell'esigenza di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale (cfr Corte costituzionale 98/2004 e 520/2002) - solo in presenza di costituzione del resistente o dell'appellato, posto che, in tale situazione, la difformità tra i due esemplari di ricorso è suscettibile di essere contestata dalla parte costituita e, comunque, agevolmente rilevata dal giudice, attraverso il diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti, entrambi, acquisiti in giudizio.
Lo stesso principio, di contro, diviene inappagante in ipotesi di contumacia del resistente o dell'appellato, giacché, in tale situazione, viene a mancare in radice, per la parte, ogni possibilità di riscontrare e denunciare la difformità e risulta, peraltro, impedita, al giudice, ogni effettiva possibilità di verifica ufficiosa della prescritta conformità, attraverso la diretta comparazione dell'esemplare depositato a quello notificato, dato che la contumacia del resistente o dell'appellato preclude l'acquisizione, del secondo esemplare, agli atti del giudizio.
Brevi considerazioni finali
Senza nulla togliere all'autorevolezza del Collegio giudicante, bisogna segnalare che, seppur in linea con la richiamata sentenza 4615/2008, l'odierna pronuncia fa registrare, come detto, un passo indietro rispetto all'interpretazione finora attribuita, sempre dalla Corte suprema, alla mancanza dell'attestazione di conformità del ricorso/appello depositato rispetto a quello consegnato, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
Il riferimento è alla sentenza 6780 del 20 marzo 2009 (vedi Massimo Cancedda, "L'omessa prova di conformità non conduce all'inammissibilità", in FiscoOggi del 17 aprile 2009), nella quale la Cassazione aveva affermato che "è causa d'inammissibilità dell'appello notificato per posta o per consegna diretta, non la mancanza di attestazione da parte dell'appellante della conformità dell'atto d'impugnazione notificato rispetto all'atto di notificazione depositato presso la segreteria della CTR, ma l'effettiva difformità, che è onere dell'appellato di eccepire e che si presuppone verificata sia quando l'appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo sia quando l'appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevare tale eccezione" (in senso conforme, Cassazione 14430/2005, 3562/2005, 17180/2004).
Marco Denaro
pubblicato Venerdì 12 Febbraio 2010
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