Giurisprudenza
Appello dell'ufficio: l'autorizzazione non va motivata
Logica ed esame testuale della norma fanno propendere per tale conclusione
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L'autorizzazione, richiesta dalla legge, per la proposizione dell'appello principale da parte dell'ufficio nel giudizio tributario non ha bisogno di alcuna motivazione.
In questi termini è riassumibile il principio di diritto formulato dalla Cassazione, con la recente sentenza n. 3007 del 12 febbraio 2007.

In sede di impugnazione della sentenza n. 116/18/2000, emessa dalla Ctr della Lombardia, un contribuente deduceva la violazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perché, a suo dire, la presentazione dell'atto di appello da parte dell'ufficio tributario era sì stata autorizzata dal funzionario competente, ma senza che nell'autorizzazione fossero esplicitate le ragioni che avevano comportato la decisione circa l'opportunità di procedere all'impugnazione della sentenza del giudice di primo grado.
A parere del ricorrente, da tale circostanza derivava l'inammissibilità dell'atto di gravame proposto dalla parte pubblica.
La Suprema corte ha respinto la doglianza, rilevando che la legge non prevede che l'autorizzazione in parola debba essere motivata.

I giudici di piazza Cavour sono partiti dall'esame testuale della norma di cui al citato articolo 52 del decreto sul contenzioso tributario, rilevando che la stessa si limita a stabilire esclusivamente che gli uffici dell'Agenzia delle entrate che sono parti nel giudizio tributario "devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale", mentre non vi è alcuna prescrizione per cui detta autorizzazione, stante il suo carattere meramente procedurale, debba essere motivata.

La sentenza risulta meritevole di menzione perché, nel vasto panorama delle pronunce che si sono occupate dell'interpretazione della norma in questione, ha contribuito a puntualizzare un aspetto finora poco rimarcato.
Come noto, in ordine agli aspetti più prettamente "processuali" dell'autorizzazione richiesta agli uffici tributari per la proposizione dell'appello principale davanti alle Commissioni tributarie regionali, la Corte di cassazione si è recentemente espressa con la sentenza n. 20516 del 22 settembre 2006 (vd Angela Boglione, "L'autorizzazione all'appello va provata", su FISCOoggi del 6 novembre 2006), nella quale si è precisato che non è sufficiente la mera affermazione dell'esistenza dell'autorizzazione, ma la stessa va provata dall'ufficio; prima ancora, tra le tante, la stessa Suprema corte, nell'ordinanza n. 21709 del 17 novembre 2004 (vd Angelo Buscema, "Inammissibile l'appello dell'ufficio privo del visto della direzione regionale", su FISCOoggi del 29 dicembre 2004), aveva sottolineato l'inammissibilità dell'atto di appello dell'ufficio mancante della prescritta autorizzazione.

Finora, peraltro, l'attenzione della giurisprudenza si era, prevalentemente, concentrata sugli aspetti più spiccatamente processuali dell'istituto in esame, mentre era mancato un approfondimento degli aspetti di taglio "amministrativo" dell'autorizzazione in parola.

Sotto tale punto di vista, uno dei precedenti più significativi è costituito dalla sentenza n. 24163 del 29 dicembre 2004, in cui i giudici di legittimità hanno chiarito la regola secondo cui l'anteriorità cronologica dell'autorizzazione rispetto all'atto di appello va fissata con riguardo al momento della notificazione di quest'ultimo, e non a quello della data dell'appello medesimo.
Ciò in quanto "l'autorizzazione, avendo ad oggetto l'appello, per sua stessa natura richiede che l'organo preposto alla autorizzazione sia posto in condizioni di conoscere i rilievi e le argomentazioni su cui il gravame sarà per fondarsi. Onde il progetto di appello, che gli viene sottoposto, intervenuta l'autorizzazione, diverrà, attraverso la notifica, appello ritualmente proposto".

La sentenza n. 3007 ha, quindi, aggiunto un ulteriore tassello all'interpretazione dell'istituto dell'autorizzazione di cui all'articolo 52 del Dlgs n. 546 del 1992.
Secondo i giudici, in tali ipotesi, la motivazione, oltre a costituire un requisito non prescritto dalla norma, neppure sarebbe logicamente configurabile.
Infatti, un controllo del giudice sulla motivazione dell'autorizzazione all'appello finirebbe per risolversi in un mero "duplicato della valutazione del giudice circa la fondatezza dell'appello stesso".

Tale precisazione è pienamente in linea di coerenza con la ratio e la funzione dell'istituto dell'autorizzazione nell'ambito del processo tributario.
Invero - poiché attraverso l'autorizzazione si intende assicurare il controllo dell'organo sovraordinato rispetto all'agire dei dipendenti uffici, in modo da evitare che vengano proposte impugnazioni poco ponderate e suscettibili (ove rigettate) di comportare una condanna dell'ufficio alla rifusione delle spese del processo - deve ragionevolmente ritenersi che nella concessione dell'autorizzazione sia implicita una positiva valutazione delle ragioni di opportunità e convenienza, in ordine all'impugnazione della sentenza sfavorevole di prime cure.

Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 20 Marzo 2007

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