Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Giurisprudenza
Assistenza legale, fuori dall'Iva
se garantita da uffici pubblici
se garantita da uffici pubblici
È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici di Lussemburgo con una recentissima pronuncia
Con la sentenza del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-246/08, la terza sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso, ai sensi dell'articolo 226 Ce, presentato dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia per l'inadempimento in materia di Iva. Secondo la normativa nazionale, non erano assoggettati all'imposta i servizi di assistenza legale prestati dai consulenti giuridici dei pubblici uffici venendo meno, a detta della Commissione, degli obblighi sanciti all'articolo 2, punto 1, e 4, nn. 1, 2 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee. Secondo la Corte di giustizia europea, non si applica l'Iva ai servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici nell'ambito di un procedimento giudiziario anche se l'assistito è tenuto al pagamento di un contributo.
L'origine della controversia
Nell'ottobre 2004 la Commissione, con l'invio di una lettera, poneva all'attenzione delle autorità finlandesi il diverso trattamento, ai fini Iva, dei servizi di assistenza legale a seconda del soggetto che li prestava. In particolare, la non applicazione dell'Iva sui servizi prestati dai consulenti degli uffici pubblici, rispetto a quanto accadeva per i consulenti privati, induce, a parere della Commissione, a una distorsione della concorrenza del mercato a svantaggio dei suddetti consulenti. Nello stesso anno le autorità finlandesi, in risposta alle osservazioni della Commissione, ribadivano che seppur il diverso trattamento Iva dei servizi provochi una distorsione del mercato, tale distorsione deve considerarsi minima in quanto, oltre all'Iva, altri fattori vanno ad incidere quale differenza tra le due tipologie di consulenti.
La Commissione europea l'anno successivo chiedeva esplcitamente alle autorità finlandesi, con lettera di diffida, di equiparare il trattamento Iva tra i consulenti degli uffici pubblici e quelli privati sostenendo che, secondo l'articolo 4, n. 5, primo comma sesta direttiva, nello svolgere il servizio di assistenza legale gli uffici pubblici non agiscono come autorità pubbliche. Viene così ribadita dalla Commissione che il mancato assoggettamento a Iva dei servizi legali provoca una distorsione della concorrenza del mercato. Negli anni seguenti la Commissione e le autorità finlandesi hanno continuato a scambiarsi argomentazioni a difesa, rispettivamente, delle proprie posizioni fino a quando, in tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre ricorso alla Corte di giustizia europea.
Il contesto normativo comunitario
Il riferimento normativo è costituito principalmente, in campo comunitario, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, il cui ambito di regolamentazione riguarda l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra di affari e, più in particolare, la definizione di una base imponibile uniforme nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Secondo l'articolo 2 della sesta direttiva, rientrano nell'ambito oggettivo dell'Iva sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso a opera di un soggetto passivo nonché l'attività di importazione di beni. Continua l'articolo 4, è soggetto passivo Iva chiunque eserciti, indipendentemente dal luogo, in maniera autonoma una delle attività di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 4. Si tratta di attività di produttore, commerciante o prestatore di servizi comprese attività estrattive ed agricole, nonché le attività di professioni liberali o assimilate. In particolare, aggiunge, tutte quelle operazioni svolte con carattere di stabilità che comportino lo sfruttamento di beni materiali e immateriali al fine di trarne introiti. Proseguendo nella disamina dell'articolo 4, nel punto 5 si stabilisce che non costituiscono soggetti passivi, per le operazioni o attività che esercitano in quanto pubbliche autorità, lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri organismi di diritto pubblico. Questo anche quando, nell'esercizio delle attività istituzionali, i "soggetti pubblici" di cui sopra percepiscano diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Attenzione, però, a quanto stabilito di seguito nel punto 5 del medesimo articolo 4. Ebbene, gli enti menzionati sono soggetti passivi Iva se il non assoggettamento delle attività provochi un'alterazione delle condizioni di mercato di rilievo. L'articolo 6, al punto 1 definisce come prestazione di servizi ogni operazione che non rientra in una cessione di beni così come stabilito nell'articolo 5. Nello specifico, rientra nelle prestazioni di servizi la cessione di beni immateriali, rappresentati o meno da un titolo; l'operazione che consiste in un obbligo di fare o tollerare un atto o una situazione ed infine, l'esecuzione di un servizio in base a una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione, in suo nome o comunque in base a una norma di legge.
La normativa nazionale finlandese
L'imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge 30 dicembre 1993. Secondo tale normativa l'assistenza legale fornita da un consulente privato nell'ambito di un procedimento giudiziario è imponibile ai fini Iva in quanto il presupposto oggettivo è costituito dalla esercizio di una prestazione di servizi giuridici. La medesima prestazione non è assoggettabile a Iva qualora sia effettuata da uffici pubblici con il gratuito patrocinio o anche previo pagamento di un contributo. Più articolato è il sistema di leggi che regolamenta, in Finlandia, il settore dell'assistenza legale. Ben quattro, due leggi e due decreti ministeriali, sono stati i testi adottati nel solo anno 2002. Si tratta della legge sull'assistenza legale e sugli uffici di assistenza legale dello Stato entrambi del 5 aprile 2002 e dei decreti ministeriali del 23 maggio 2002 rispettivamente sull'assistenza legale e sui criteri di retribuzione dell'assistenza legale. Per non risultare troppo dispersivi nella trattazione occorre soffermarsi sui tratti salienti della disciplina nazionale sopra menzionata. L'articolo 1, della legge sull'assistenza legale, la garantisce a spese dello Stato a quanti fossero coinvolti in una controversia, di natura giudiziale o stragiudiziale, e non possedessero sufficienti mezzi finanziari per coprire le spese legali. Assistenza prestata, continua l'articolo 8, da funzionari di uffici pubblici retribuiti dallo Stato. Sempre l'articolo 8, inoltre, prevede la possibilità che la parte in causa venga assistita, in alternativa, da un consulente privato, salvo specifici motivi che precludono a tale possibilità. L'articolo 17 stabilisce che l'onorario del consulente privato sia imputato allo Stato e pagato previa deduzione del contributo a carico dell'assistito. L'articolo 1 del decreto sull'assistenza legale precisa, invece, le condizioni per potersi avvalere del consulente privato. Infatti l'assistenza legale è accordata in funzione delle risorse disponibili e del patrimonio del richiedente e può essere prestata a titolo gratuito o dietro pagamento di un contributo. Quest'ultimo si distingue in un contributo di base o supplementare.
Le argomentazioni delle parti
Il principale appunto mosso, nel ricorso, dalla Commissione europea alla Repubblica finlandese è il mancato assoggettamento a Iva dei servizi di assistenza legale prestati dagli uffici pubblici nell'ambito di un procedimento giudiziario avverso il pagamento di un contributo da parte dell'assistito. Il nocciolo della questione, secondo la Commissione, sta nel fatto che rientrano nel presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva, indipendentemente dalla natura pubblica del soggetto, i servizi di assistenza legale prestati, in un procedimento giudiziario, qualora vi sia il pagamento, anche parziale, di un corrispettivo da parte del beneficiario. Inoltre, continua la Commissione, deve essere verificato se la fattispecie descritta costituisca o meno una distorsione del mercato considerato che i suddetti servizi non sono svolti in un regime giuridico loro proprio e, pertanto, gli uffici pubblici non presterebbero tali servizi in virtù di disposizioni specifiche dalle quali esulano i consulenti privati ma, sottolinea, nello stesso ambito. In sede stragiudiziale, invece, ciò non si verifica in quanto tale ambito è precluso ai consulenti privati che si trovano, quindi, in una posizione differente. Alla luce di ciò, il tutto darebbe luogo ad una distorsione della concorrenza che la giurisprudenza ritiene di un certo rilievo.
Il governo finlandese, da parte sua, sostiene che i servizi di assistenza legale prestati dagli uffici pubblici costituiscono un tutt'uno con l'attività svolta dagli uffici e non sussistono i requisiti, ai secondo l'articolo 2, punto 1 della sesta direttiva, per essere considerati un'attività economica a sè stante. Per di più, tali servizi vengo effettuati senza la classica logica dei ricavi contrapposti ai costi che caratterizza tutte le attività economiche in cui il soggetto si assume il cd. rischio di impresa. Con queste ed altre argomentazioni il governo finlandese asserisce che l'esenzione dall'Iva dei servizi e gli stessi non provochino alcuna distorsione di rilievo nella concorrenza del mercato come previsti nell'articolo 4, n. 5, secondo comma della sesta direttiva.
La posizione della Corte di Giustizia europea
Occorre premettere che, con il ricorso presentato, la Commissione europea contesta principalmente il non assoggettamento a Iva dei servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici nell'ambito di procedimenti giudiziari dietro pagamento di un contributo da parte del beneficiario, qualora le sue entrate, da una parte, superino i limiti per essere ammessi al gratuito patrocinio e dall'altra restino comunque al di sotto della soglia di esclusione dal beneficio di qualsiasi assistenza legale. La disamina, degli eurogiudici, si incentra sulla valutazione della fondatezza del ricorso, verificando se i servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici nell'ambito di procedimenti giudiziari, dietro pagamento di un parziale compenso, rientrino o meno nel novero delle attività economiche così come definito dall'articolo 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva. Anche in questo caso la Corte ha appurato che il nesso tra i servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici e il controvalore che i beneficiari devono pagare non costituisce un legame diretto tanto da potersi considerare come retribuzione di detti servizi. Ne consegue, che non costituiscono una attività economica secondo l'articolo 2, punto 1, e dell'articolo 4, nn. 1 e 2, sesta direttiva. A maggior ragione la Commissione, oltre alle argomentazioni addotte, non ha fornito altri elementi capaci di dimostrare che i servizi di assistenza legale, come descritti, costituiscano attività economiche. Si deve considerare, infine, che nella ormai costante giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ex articolo 226 CE, incombe sulla Commissione l'onere di provare l'asserito inadempimento. Per le motivazioni argomentate la terza sezione della Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso promosso dalla Commissione non ritenendo di dover esaminare gli ulteriori argomenti sollevati.
L'origine della controversia
Nell'ottobre 2004 la Commissione, con l'invio di una lettera, poneva all'attenzione delle autorità finlandesi il diverso trattamento, ai fini Iva, dei servizi di assistenza legale a seconda del soggetto che li prestava. In particolare, la non applicazione dell'Iva sui servizi prestati dai consulenti degli uffici pubblici, rispetto a quanto accadeva per i consulenti privati, induce, a parere della Commissione, a una distorsione della concorrenza del mercato a svantaggio dei suddetti consulenti. Nello stesso anno le autorità finlandesi, in risposta alle osservazioni della Commissione, ribadivano che seppur il diverso trattamento Iva dei servizi provochi una distorsione del mercato, tale distorsione deve considerarsi minima in quanto, oltre all'Iva, altri fattori vanno ad incidere quale differenza tra le due tipologie di consulenti.
La Commissione europea l'anno successivo chiedeva esplcitamente alle autorità finlandesi, con lettera di diffida, di equiparare il trattamento Iva tra i consulenti degli uffici pubblici e quelli privati sostenendo che, secondo l'articolo 4, n. 5, primo comma sesta direttiva, nello svolgere il servizio di assistenza legale gli uffici pubblici non agiscono come autorità pubbliche. Viene così ribadita dalla Commissione che il mancato assoggettamento a Iva dei servizi legali provoca una distorsione della concorrenza del mercato. Negli anni seguenti la Commissione e le autorità finlandesi hanno continuato a scambiarsi argomentazioni a difesa, rispettivamente, delle proprie posizioni fino a quando, in tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre ricorso alla Corte di giustizia europea.
Il contesto normativo comunitario
Il riferimento normativo è costituito principalmente, in campo comunitario, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, il cui ambito di regolamentazione riguarda l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra di affari e, più in particolare, la definizione di una base imponibile uniforme nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Secondo l'articolo 2 della sesta direttiva, rientrano nell'ambito oggettivo dell'Iva sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso a opera di un soggetto passivo nonché l'attività di importazione di beni. Continua l'articolo 4, è soggetto passivo Iva chiunque eserciti, indipendentemente dal luogo, in maniera autonoma una delle attività di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 4. Si tratta di attività di produttore, commerciante o prestatore di servizi comprese attività estrattive ed agricole, nonché le attività di professioni liberali o assimilate. In particolare, aggiunge, tutte quelle operazioni svolte con carattere di stabilità che comportino lo sfruttamento di beni materiali e immateriali al fine di trarne introiti. Proseguendo nella disamina dell'articolo 4, nel punto 5 si stabilisce che non costituiscono soggetti passivi, per le operazioni o attività che esercitano in quanto pubbliche autorità, lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri organismi di diritto pubblico. Questo anche quando, nell'esercizio delle attività istituzionali, i "soggetti pubblici" di cui sopra percepiscano diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Attenzione, però, a quanto stabilito di seguito nel punto 5 del medesimo articolo 4. Ebbene, gli enti menzionati sono soggetti passivi Iva se il non assoggettamento delle attività provochi un'alterazione delle condizioni di mercato di rilievo. L'articolo 6, al punto 1 definisce come prestazione di servizi ogni operazione che non rientra in una cessione di beni così come stabilito nell'articolo 5. Nello specifico, rientra nelle prestazioni di servizi la cessione di beni immateriali, rappresentati o meno da un titolo; l'operazione che consiste in un obbligo di fare o tollerare un atto o una situazione ed infine, l'esecuzione di un servizio in base a una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione, in suo nome o comunque in base a una norma di legge.
La normativa nazionale finlandese
L'imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge 30 dicembre 1993. Secondo tale normativa l'assistenza legale fornita da un consulente privato nell'ambito di un procedimento giudiziario è imponibile ai fini Iva in quanto il presupposto oggettivo è costituito dalla esercizio di una prestazione di servizi giuridici. La medesima prestazione non è assoggettabile a Iva qualora sia effettuata da uffici pubblici con il gratuito patrocinio o anche previo pagamento di un contributo. Più articolato è il sistema di leggi che regolamenta, in Finlandia, il settore dell'assistenza legale. Ben quattro, due leggi e due decreti ministeriali, sono stati i testi adottati nel solo anno 2002. Si tratta della legge sull'assistenza legale e sugli uffici di assistenza legale dello Stato entrambi del 5 aprile 2002 e dei decreti ministeriali del 23 maggio 2002 rispettivamente sull'assistenza legale e sui criteri di retribuzione dell'assistenza legale. Per non risultare troppo dispersivi nella trattazione occorre soffermarsi sui tratti salienti della disciplina nazionale sopra menzionata. L'articolo 1, della legge sull'assistenza legale, la garantisce a spese dello Stato a quanti fossero coinvolti in una controversia, di natura giudiziale o stragiudiziale, e non possedessero sufficienti mezzi finanziari per coprire le spese legali. Assistenza prestata, continua l'articolo 8, da funzionari di uffici pubblici retribuiti dallo Stato. Sempre l'articolo 8, inoltre, prevede la possibilità che la parte in causa venga assistita, in alternativa, da un consulente privato, salvo specifici motivi che precludono a tale possibilità. L'articolo 17 stabilisce che l'onorario del consulente privato sia imputato allo Stato e pagato previa deduzione del contributo a carico dell'assistito. L'articolo 1 del decreto sull'assistenza legale precisa, invece, le condizioni per potersi avvalere del consulente privato. Infatti l'assistenza legale è accordata in funzione delle risorse disponibili e del patrimonio del richiedente e può essere prestata a titolo gratuito o dietro pagamento di un contributo. Quest'ultimo si distingue in un contributo di base o supplementare.
Le argomentazioni delle parti
Il principale appunto mosso, nel ricorso, dalla Commissione europea alla Repubblica finlandese è il mancato assoggettamento a Iva dei servizi di assistenza legale prestati dagli uffici pubblici nell'ambito di un procedimento giudiziario avverso il pagamento di un contributo da parte dell'assistito. Il nocciolo della questione, secondo la Commissione, sta nel fatto che rientrano nel presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva, indipendentemente dalla natura pubblica del soggetto, i servizi di assistenza legale prestati, in un procedimento giudiziario, qualora vi sia il pagamento, anche parziale, di un corrispettivo da parte del beneficiario. Inoltre, continua la Commissione, deve essere verificato se la fattispecie descritta costituisca o meno una distorsione del mercato considerato che i suddetti servizi non sono svolti in un regime giuridico loro proprio e, pertanto, gli uffici pubblici non presterebbero tali servizi in virtù di disposizioni specifiche dalle quali esulano i consulenti privati ma, sottolinea, nello stesso ambito. In sede stragiudiziale, invece, ciò non si verifica in quanto tale ambito è precluso ai consulenti privati che si trovano, quindi, in una posizione differente. Alla luce di ciò, il tutto darebbe luogo ad una distorsione della concorrenza che la giurisprudenza ritiene di un certo rilievo.
Il governo finlandese, da parte sua, sostiene che i servizi di assistenza legale prestati dagli uffici pubblici costituiscono un tutt'uno con l'attività svolta dagli uffici e non sussistono i requisiti, ai secondo l'articolo 2, punto 1 della sesta direttiva, per essere considerati un'attività economica a sè stante. Per di più, tali servizi vengo effettuati senza la classica logica dei ricavi contrapposti ai costi che caratterizza tutte le attività economiche in cui il soggetto si assume il cd. rischio di impresa. Con queste ed altre argomentazioni il governo finlandese asserisce che l'esenzione dall'Iva dei servizi e gli stessi non provochino alcuna distorsione di rilievo nella concorrenza del mercato come previsti nell'articolo 4, n. 5, secondo comma della sesta direttiva.
La posizione della Corte di Giustizia europea
Occorre premettere che, con il ricorso presentato, la Commissione europea contesta principalmente il non assoggettamento a Iva dei servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici nell'ambito di procedimenti giudiziari dietro pagamento di un contributo da parte del beneficiario, qualora le sue entrate, da una parte, superino i limiti per essere ammessi al gratuito patrocinio e dall'altra restino comunque al di sotto della soglia di esclusione dal beneficio di qualsiasi assistenza legale. La disamina, degli eurogiudici, si incentra sulla valutazione della fondatezza del ricorso, verificando se i servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici nell'ambito di procedimenti giudiziari, dietro pagamento di un parziale compenso, rientrino o meno nel novero delle attività economiche così come definito dall'articolo 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva. Anche in questo caso la Corte ha appurato che il nesso tra i servizi di assistenza legale forniti dagli uffici pubblici e il controvalore che i beneficiari devono pagare non costituisce un legame diretto tanto da potersi considerare come retribuzione di detti servizi. Ne consegue, che non costituiscono una attività economica secondo l'articolo 2, punto 1, e dell'articolo 4, nn. 1 e 2, sesta direttiva. A maggior ragione la Commissione, oltre alle argomentazioni addotte, non ha fornito altri elementi capaci di dimostrare che i servizi di assistenza legale, come descritti, costituiscano attività economiche. Si deve considerare, infine, che nella ormai costante giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento per inadempimento ex articolo 226 CE, incombe sulla Commissione l'onere di provare l'asserito inadempimento. Per le motivazioni argomentate la terza sezione della Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso promosso dalla Commissione non ritenendo di dover esaminare gli ulteriori argomenti sollevati.
Andrea De Angelis
pubblicato Lunedì 2 Novembre 2009
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