Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Atto d’appello, è sempre valida
la notifica al difensore costituito
la notifica al difensore costituito
Trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, non è più necessaria la comunicazione alla parte
La notificazione dell’atto di appello presso il procuratore costituito, ai sensi del primo comma dell’articolo 330 del codice di procedura civile, è legittima anche quando è effettuata dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, purché la stessa avvenga entro il termine “lungo” di cui all’articolo 327 del codice di rito. E ciò vale anche per il processo tributario.
Questo il principio espresso dalla Cassazione nella pronuncia n. 24302 del 18 novembre.
La vicenda
Un contribuente impugna con successo, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, un silenzio rifiuto relativo a un'istanza di rimborso Irpef.
Il successivo appello proposto dall’Amministrazione finanziaria viene dichiarato inammissibile dai giudici liguri di secondo grado, nella considerazione che l’atto di gravame era stato notificato non alla parte personalmente ma al procuratore costituito, nonostante la notificazione fosse stata eseguita dopo un anno dalla pubblicazione della pronuncia impugnata.
L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione eccependo la violazione dell’articolo 330 del codice processuale civile e dell’articolo 17, comma 2, del Dlgs 546/1992.
Le norme
L’articolo 330 del codice di procedura civile – rubricato “Luogo di notificazione dell’impugnazione” – statuisce, al comma 1, che “se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”; il successivo comma 3 dispone, poi, che “quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
Nel processo tributario, l’omologa disposizione normativa rappresentata dall’articolo 17, comma 2, del Dlgs 546/1992 afferma che “l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”.
In ordine all’applicabilità della disposizione di cui al citato articolo 330 cpc – nella parte in cui dispone l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione “presso il procuratore costituito” – anche al processo tributario (stante il disposto di cui al richiamato articolo 17, da considerarsi norma speciale rispetto all’articolo 330), si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Infatti, una parte della giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 12098/2007) ha escluso la possibilità di applicare l’articolo 330 cpc nel processo tributario, mentre, in altre pronunce, sempre la Suprema corte (sentenze nn. 21161/2008, 18861/2007 e 8972/2007) ha assunto una posizione positiva al riguardo.
Tale contrasto è stato recentemente risolto dalle sezioni unite della Cassazione che, nella pronuncia n. 29290/2008, hanno ritenuto di dover superare la tesi negativa “…attraverso un diverso duplice ordine di argomentazioni a) la previsione di cui all’art. 17, del citato decreto costituisce eccezione alla sola disposizione di cui all’art. 170 c.p.c., per le notificazioni endoprocessuali: mancando dunque per la notifica degli atti di impugnazione una disposizione specifica, deve trovare applicazione quella prevista dall’art. 330 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 49; b) nella previgente disciplina del ‘contenzioso tributario’ dettata dal D.P.R. n. 636 del 1972, l’esistenza di una disposizione di contenuto analogo a quella di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, cioè dell’art. 32 bis, a norma del quale ‘le comunicazioni e le notificazioni (erano) eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni’, non aveva creato ostacolo all’applicabilità dell’art. 330 c.p.c.”.
Infine, questa interpretazione non trova ostacolo nella non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem”, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è pur sempre facoltativa.
La decisione
Ritornando alla sentenza in commento, i giudici di piazza Cavour, rifacendosi alle argomentazioni espresse dalle sezioni unite, hanno riaffermato il principio dell’applicabilità al processo tributario dell’articolo 330 cpc e, per l’effetto, hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, i giudici di legittimità hanno stabilito che la disposizione contenuta nell’articolo 330 cpc, secondo la quale, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del cpc, “…deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell’art. 327 c.p.c., il quale, dopo l’entrata in vigore della l. 7 ottobre 1969 n. 742, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, ha la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione feriale, il quale va dall’1 agosto al 15 settembre di ciascun anno…”.
In conclusione, l’appello può essere notificato al procuratore costituito della parte entro un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza di primo grado che non è stata notificata.
Marco Denaro
pubblicato Lunedì 30 Novembre 2009
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