Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 20:08
Giurisprudenza
Autotutela su atto definitivo. Solo
per “interesse pubblico generale”
per “interesse pubblico generale”
In caso contrario, si darebbe ingresso a una controversia sulla legittimità di un documento impositivo ormai non suscettibile, nella sua sostanza, di annullamento
Il ricorso contro il diniego di annullamento di un avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, non è sempre legittimo – in quanto, se così fosse, si darebbe ingresso a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo – ma lo è solo quando il ricorrente dimostri un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto stesso.
In questi termini si è espressa la Cassazione, nell’ordinanza 10020 dello scorso 18 giugno che, pur ribadendo il principio generale per cui avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale – sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe il via a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo – ne ammette, tuttavia, l’impugnabilità ma solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto stesso, connessi all’esistenza di un pubblico interesse dell’Amministrazione all’annullamento dell’atto definitivo.
I fatti di causa
Un contribuente impugna in Cassazione la sentenza tributaria di appello che, nel riformare la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento in autotutela di tre avvisi di accertamento.
Secondo i giudici di merito, gli atti impugnati erano stati ritualmente notificati e mai impugnati dal contribuente che, col ricorso avverso il diniego di autotutela, non aveva dedotto l’esistenza di alcun interesse pubblico all’annullamento degli stessi, ma voleva solo sottoporre al giudizio di merito provvedimenti impositivi oramai definitivi.
Nel ricorso di legittimità, il contribuente lamenta una serie di doglianze non ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Cassazione, in quanto non involgono né mettono in dubbio la circostanza della definitività degli avvisi di accertamento.
In particolare, la Corte suprema, conformandosi a un precedente e consolidato orientamento, ha ribadito il principio secondo cui “…il contribuente che richiede all’amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l’esistenza di ‘un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione’ alla rimozione dell’atto”.
In sostanza, avverso il diniego di autotutela opposto dall’Amministrazione “…può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 11457/2010; n. 16097/2009)”, con la conseguenza che, fuori da tale ipotesi, il provvedimento di rifiuto di ritiro in autotutela, espresso dall’Amministrazione finanziaria, di atti impositivi definitivi non è suscettibile di essere impugnato innanzi ai giudici tributari (Cassazione, sezioni unite, sentenza 3698/ 2009).
Osservazioni
L’ordinanza affronta il delicato problema del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, da intendersi, in generale, quale manifestazione del potere amministrativo attraverso cui la stessa PA può riesaminare il proprio operato, procedendo autonomamente alla correzione degli eventuali vizi dell’atto emanato.
Nell’ambito del diritto tributario, l’autotutela trova la sua fonte normativa non solo nel dettato Costituzionale – in particolare, gli articoli 23 e 53 secondo i quali, rispettivamente, “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva …” – ma anche nell’articolo 2-quater del Dl 564/1994 e nel relativo regolamento di esecuzione adottato con il Dm 37/1997.
L’istituto dell’autotutela rappresenta, quindi, una potestà dell’Amministrazione rientrante nell’esercizio della cosiddetta discrezionalità amministrativa – con l’unico limite costituito da una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria (articolo 2, Dm 37/1997) – che si sostanzia nella valutazione sull’esistenza di un interesse pubblico attuale all’eliminazione dell’atto, ma che non deve mirare solo ed esclusivamente a un generico ripristino della legalità, quanto piuttosto rispondere sia a un’esigenza di tutela dell’interesse pubblico sia all’interesse del contribuente di essere sottoposto a una tassazione equa.
Pertanto, in presenza di un’attività amministrativa viziata, la PA è tenuta ad agire sempre in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti che, seppur non titolari di un vero e proprio diritto a ottenere una risposta, quest’ultima è sempre auspicabile e in linea con le stesse regole interne di funzionamento dell’Amministrazione (cfr Cassazione, sentenza 6283/2012).
Tuttavia, come ribadito più volte dalla Corte suprema, il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti nei termini e con le modalità previste (Cassazione, sezioni unite, sentenze 2870, 3698 e 16097, tutte del 2009).
In questi termini si è espressa la Cassazione, nell’ordinanza 10020 dello scorso 18 giugno che, pur ribadendo il principio generale per cui avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale – sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe il via a una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo – ne ammette, tuttavia, l’impugnabilità ma solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto stesso, connessi all’esistenza di un pubblico interesse dell’Amministrazione all’annullamento dell’atto definitivo.
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Secondo i giudici di merito, gli atti impugnati erano stati ritualmente notificati e mai impugnati dal contribuente che, col ricorso avverso il diniego di autotutela, non aveva dedotto l’esistenza di alcun interesse pubblico all’annullamento degli stessi, ma voleva solo sottoporre al giudizio di merito provvedimenti impositivi oramai definitivi.
Nel ricorso di legittimità, il contribuente lamenta una serie di doglianze non ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Cassazione, in quanto non involgono né mettono in dubbio la circostanza della definitività degli avvisi di accertamento.
In particolare, la Corte suprema, conformandosi a un precedente e consolidato orientamento, ha ribadito il principio secondo cui “…il contribuente che richiede all’amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l’esistenza di ‘un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione’ alla rimozione dell’atto”.
In sostanza, avverso il diniego di autotutela opposto dall’Amministrazione “…può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 11457/2010; n. 16097/2009)”, con la conseguenza che, fuori da tale ipotesi, il provvedimento di rifiuto di ritiro in autotutela, espresso dall’Amministrazione finanziaria, di atti impositivi definitivi non è suscettibile di essere impugnato innanzi ai giudici tributari (Cassazione, sezioni unite, sentenza 3698/ 2009).
Osservazioni
L’ordinanza affronta il delicato problema del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, da intendersi, in generale, quale manifestazione del potere amministrativo attraverso cui la stessa PA può riesaminare il proprio operato, procedendo autonomamente alla correzione degli eventuali vizi dell’atto emanato.
Nell’ambito del diritto tributario, l’autotutela trova la sua fonte normativa non solo nel dettato Costituzionale – in particolare, gli articoli 23 e 53 secondo i quali, rispettivamente, “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” e “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva …” – ma anche nell’articolo 2-quater del Dl 564/1994 e nel relativo regolamento di esecuzione adottato con il Dm 37/1997.
L’istituto dell’autotutela rappresenta, quindi, una potestà dell’Amministrazione rientrante nell’esercizio della cosiddetta discrezionalità amministrativa – con l’unico limite costituito da una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria (articolo 2, Dm 37/1997) – che si sostanzia nella valutazione sull’esistenza di un interesse pubblico attuale all’eliminazione dell’atto, ma che non deve mirare solo ed esclusivamente a un generico ripristino della legalità, quanto piuttosto rispondere sia a un’esigenza di tutela dell’interesse pubblico sia all’interesse del contribuente di essere sottoposto a una tassazione equa.
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Marco Denaro
pubblicato Giovedì 21 Giugno 2012
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