Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Autotutela, inutile chiedere al giudice se l’ufficio non risponde
Sull’istanza non può formarsi un provvedimento impugnabile di silenzio-rifiuto
Differentemente dall’istanza di rimborso di tributi, su quella di autotutela – promossa dal contribuente per chiedere l’annullamento di atti impositivi a lui notificati – non può formarsi provvedimento di silenzio-rifiuto, laddove l’Amministrazione finanziaria sia rimasta inerte. Così ha deciso la Commissione provinciale di Brindisi (sentenza n. 40 del 18 marzo 2008), rigettando completamente il ricorso contro alcuni avvisi di accertamento notificati al contribuente nella sua residenza “secondaria”.
La vicenda comincia con la notifica al contribuente, presso la casa circondariale, di sei avvisi di accertamento, avverso i quali non fu proposta alcuna impugnazione, a causa “delle condizioni psichiche dovute allo stato di reclusione”. Al ricevimento della conseguente cartella di pagamento, il contribuente presentò istanza di autotutela, sostenendo l’illegittimità degli avvisi di accertamento che non avrebbero tenuto che egli, negli anni oggetto di recupero, era stato semplice intermediario agricolo, con percezione di una provvigione dell’1 per cento.
L’agenzia delle Entrate non si pronunciò in merito all’istanza. Da qui, il ricorso del contribuente in Ctp avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio alla richiesta di annullamento degli avvisi e della conseguente iscrizione a ruolo.
La Ctp di Brindisi ha deciso per l’inapplicabilità alla fattispecie esaminata dell’istituto del silenzio–rifiuto. Sulla questione – si legge nella sentenza – si erano già pronunciate le sezione unite della Cassazione (sentenze 16776/2005 e 7388/2007) laddove, in ordine al rifiuto dell’Amministrazione a procedere ad autotutela, i giudici hanno operato un distinguo tra il rifiuto espresso e il silenzio-rifiuto, affermando l’ammissibilità del ricorso contro il primo e negandola contro il secondo.
A tale riguardo, con la seconda delle citate pronunce, le Sezioni unite si erano così espresse: “nel giudizio instaurato contro il mero esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa. Ove l’atto di rifiuto dell’annullamento d’ufficio contenga una conferma della fondatezza della pretesa tributaria, e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l’Amministrazione finanziaria dovrà adeguarsi a tale pronuncia. In difetto, potrà essere esperito il rimedio del ricorso in ottemperanza di cui all’art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992…il carattere discrezionale del ricorso all’autotutela comporta, altresì, l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-rifiuto, non esistendo, all’epoca dell’atto impugnato, alcuna previsione normativa specifica in materia”.
Fin qui la Suprema corte, al cui indirizzo il collegio di merito ha inteso uniformarsi in quanto, ha sostenuto, non vi è dubbio che la previsione di cui sopra non possa ritenersi esistente neppure oggi. Infatti, hanno proseguito i giudici, se è vero che l’atto di diniego espresso a esercitare l’autotutela possa ritenersi impugnabile e quindi farsi rientrare tra gli atti di cui all’articolo 19 del Dlgs 546/1992, per il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria, la stessa cosa non può dirsi per il silenzio-rifiuto. La differenza sta nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell’Amministrazione a non esercitare l’invocata autotutela è manifestata mediante un atto amministrativo il quale necessariamente deve essere motivato e, pur avendo il carattere della discrezionalità, può sempre essere sindacato dal giudice sotto il profilo della legittimità. Nel caso del silenzio-rifiuto, invece, non può dirsi la stessa cosa, perché manca una volontà espressa dell’Amministrazione finanziaria. Il rifiuto-tacito rientra tra gli atti impugnabili ma solo con riferimento a una istanza di restituzione di tributi, non in altri casi.
Né può ritenersi, ha spiegato la sentenza, che la mancata previsione normativa dell’impugnabilità del silenzio-rifiuto a esercitare l’autotutela costituisca una lacuna di tutela giurisdizionale, perché così non è. Non può essere così per due motivi. In primo luogo perché, in base alla disciplina contenuta nell’articolo 2-quater del Dl 564/1994, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’annullamento d’ufficio o alla revoca dei propri atti soltanto per il perseguimento di interessi pubblici e non a tutela di specifici interessi di parte. In secondo luogo perché l’impugnabilità del silenzio-rifiuto, nell’ambito dell’ordinamento tributario, è stata prevista, con carattere eccezionale, solo nell’ipotesi cui sopra si accennava (silenzio-rifiuto al rimborso di tributi e accessori).
I giudici, in conclusione, hanno ritenuto che non fosse loro consentito dare un’interpretazione difforme delle norme richiamate, e cioè tale da estendere l’impugnabilità anche all’ipotesi in esame del silenzio-rifiuto, che è fattispecie completamente diversa da quella legislativamente prevista.
La vicenda comincia con la notifica al contribuente, presso la casa circondariale, di sei avvisi di accertamento, avverso i quali non fu proposta alcuna impugnazione, a causa “delle condizioni psichiche dovute allo stato di reclusione”. Al ricevimento della conseguente cartella di pagamento, il contribuente presentò istanza di autotutela, sostenendo l’illegittimità degli avvisi di accertamento che non avrebbero tenuto che egli, negli anni oggetto di recupero, era stato semplice intermediario agricolo, con percezione di una provvigione dell’1 per cento.
L’agenzia delle Entrate non si pronunciò in merito all’istanza. Da qui, il ricorso del contribuente in Ctp avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio alla richiesta di annullamento degli avvisi e della conseguente iscrizione a ruolo.
La Ctp di Brindisi ha deciso per l’inapplicabilità alla fattispecie esaminata dell’istituto del silenzio–rifiuto. Sulla questione – si legge nella sentenza – si erano già pronunciate le sezione unite della Cassazione (sentenze 16776/2005 e 7388/2007) laddove, in ordine al rifiuto dell’Amministrazione a procedere ad autotutela, i giudici hanno operato un distinguo tra il rifiuto espresso e il silenzio-rifiuto, affermando l’ammissibilità del ricorso contro il primo e negandola contro il secondo.
A tale riguardo, con la seconda delle citate pronunce, le Sezioni unite si erano così espresse: “nel giudizio instaurato contro il mero esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa. Ove l’atto di rifiuto dell’annullamento d’ufficio contenga una conferma della fondatezza della pretesa tributaria, e tale fondatezza sia esclusa dal giudice, l’Amministrazione finanziaria dovrà adeguarsi a tale pronuncia. In difetto, potrà essere esperito il rimedio del ricorso in ottemperanza di cui all’art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992…il carattere discrezionale del ricorso all’autotutela comporta, altresì, l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-rifiuto, non esistendo, all’epoca dell’atto impugnato, alcuna previsione normativa specifica in materia”.
Fin qui la Suprema corte, al cui indirizzo il collegio di merito ha inteso uniformarsi in quanto, ha sostenuto, non vi è dubbio che la previsione di cui sopra non possa ritenersi esistente neppure oggi. Infatti, hanno proseguito i giudici, se è vero che l’atto di diniego espresso a esercitare l’autotutela possa ritenersi impugnabile e quindi farsi rientrare tra gli atti di cui all’articolo 19 del Dlgs 546/1992, per il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria, la stessa cosa non può dirsi per il silenzio-rifiuto. La differenza sta nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell’Amministrazione a non esercitare l’invocata autotutela è manifestata mediante un atto amministrativo il quale necessariamente deve essere motivato e, pur avendo il carattere della discrezionalità, può sempre essere sindacato dal giudice sotto il profilo della legittimità. Nel caso del silenzio-rifiuto, invece, non può dirsi la stessa cosa, perché manca una volontà espressa dell’Amministrazione finanziaria. Il rifiuto-tacito rientra tra gli atti impugnabili ma solo con riferimento a una istanza di restituzione di tributi, non in altri casi.
Né può ritenersi, ha spiegato la sentenza, che la mancata previsione normativa dell’impugnabilità del silenzio-rifiuto a esercitare l’autotutela costituisca una lacuna di tutela giurisdizionale, perché così non è. Non può essere così per due motivi. In primo luogo perché, in base alla disciplina contenuta nell’articolo 2-quater del Dl 564/1994, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’annullamento d’ufficio o alla revoca dei propri atti soltanto per il perseguimento di interessi pubblici e non a tutela di specifici interessi di parte. In secondo luogo perché l’impugnabilità del silenzio-rifiuto, nell’ambito dell’ordinamento tributario, è stata prevista, con carattere eccezionale, solo nell’ipotesi cui sopra si accennava (silenzio-rifiuto al rimborso di tributi e accessori).
I giudici, in conclusione, hanno ritenuto che non fosse loro consentito dare un’interpretazione difforme delle norme richiamate, e cioè tale da estendere l’impugnabilità anche all’ipotesi in esame del silenzio-rifiuto, che è fattispecie completamente diversa da quella legislativamente prevista.
Gabriella Petrone
pubblicato Giovedì 17 Luglio 2008
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
24/3/2010
La Cassazione ribadisce i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli
24/4/2009
La procedura del rimborso è ammessa soltanto quando a "terminare" è l'attività della società contribuente
12/3/2009
Per i periodi ante fallimento è responsabile delle conseguenze derivanti dagli inadempimenti a lui imputabili
2/3/2009
Le incongruenze fra costi e ricavi e l’acquisto di un costoso macchinario alla base dell’accertamento
Notizie correlate
- Autotutela negata, inammissibile il ricorso avverso il provvedimento
- 18/2/2009

- Questo quando l'accertamento è definitivo, altrimenti a decidere sulle sorti del "rifiuto" è il giudice tributario
- Diniego di autotutela: impugnabile, ma niente valutazioni nel merito
- 20/5/2011

- Il giudice tributario non ha il potere di sindacare le ragioni sottese al provvedimento di rifiuto espresso dall’Amministrazione finanziaria
- Autotutela per l'atto definitivo? Contro il diniego poco da fare
- 14/6/2010

- L'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere di annullamento e/o di revoca non può sostituire gli ordinari rimedi giurisdizionali non esperiti
- Inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego di autotutela
- 2/1/2007

- L'atto non rientra fra quelli tassativamente indicati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/92
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
















