Giurisprudenza
Ballerina e squillo, non cameriera.
Giusto l’accertamento del Fisco
Non è credibile, anzi impossibile servire ai tavoli di vari locali notturni aperti fino all’alba nello stesso giorno
La signora ha svolto attività di meretricio: legittima la ripresa a tassazione dei relativi proventi non dichiarati. Così ha concluso la Corte di cassazione con la sentenza 20528 del 1° ottobre, nella quale ha testualmente affermato che “…all’esercizio dell’attività di prostituta della…, che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”.
 
La dichiarazione infedele
La Suprema corte è stata interpellata per dirimere una vicenda iniziata nel 2002, quando un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha notificato a una signora vari avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi e all’Iva per gli anni 1996, 1997 e 1998. Dai controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalla contribuente, e sui versamenti da lei eseguiti sul proprio conto bancario, si prospettava una situazione diversa da quella messa nero su bianco. In sostanza, la rilevante differenza tra il dichiarato e il versato, faceva plausibilmente pensare allo svolgimento contestuale di più attività, sia come dipendente sia come libera professionista: la donna avrebbe quindi percepito anche redditi connessi all’esercizio di arti e professioni.

La contribuente, nel dichiarare di aver svolto in quegli anni l’attività di cameriera, ma non potendo negare l’evidenza dei fatti, in Commissione tributaria provinciale si giustificava sostenendo che i maggiori introiti costituivano regali di amici. La Ctp le credeva, affermando che uno stile di vita “disinvolto” non può essere fiscalmente perseguito e, peraltro, i compensi da prostituzione non sono imponibili.

Di contro l’ufficio, in appello, nel sottolineare di non aver mai fatto riferimento ad alcuna attività di meretricio, ipotizzata invece a chiare lettere dal giudice di primo grado, ma di aver prospettato soltanto l’esercizio di un’attività professionale parallela a quella di dipendente, ribadiva che gli accertamenti derivavano dai compensi non dichiarati, ricevuti come lavoratrice “autonoma”. In ogni caso, la dichiarazione del primo giudice portava a una diversa riflessione, cioè che prostituirsi è “vietato” e i guadagni connessi vanno tassati come proventi illeciti (articolo 14, comma 4, legge 537/1993). Nel merito, per la Ctr, le prove fornite dalla contribuente valevano a sollevarla dagli addebiti del Fisco.

Il giudizio di legittimità
L’Agenzia non si è arresa, portando la questione in Cassazione e trovando accoglimento.
La Suprema corte ha emesso la decisione dando per certo il fatto che la vera professione della donna non poteva certamente essere quella di cameriera: un tale tipo di lavoro non può svolgersi contemporaneamente in più locali notturni nello stesso giorno. Maggiormente plausibile, invece, l’attività di ballerina e ancora di più quella di prostituta.
I redditi provenienti dal meretricio vanno considerati, secondo il giudice di legittimità, come guadagni derivanti dall’esercizio di un’attività economica come tutte le altre.
Troppo stagionata e irrilevante, inoltre, la risposta a una interrogazione parlamentare fornita nel 1990 dall’allora ministero delle Finanze, secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili: affermazione condivisa in primo grado.
L’ufficio ha ragione. Ora un’altra sezione della Ctr dovrà anche calcolare le spese di giudizio da accollare alla parte soccombente.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 6 Ottobre 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione