Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Ballerina e squillo, non cameriera.
Giusto l’accertamento del Fisco
Giusto l’accertamento del Fisco
Non è credibile, anzi impossibile servire ai tavoli di vari locali notturni aperti fino all’alba nello stesso giorno
La signora ha svolto attività di meretricio: legittima la ripresa a tassazione dei relativi proventi non dichiarati. Così ha concluso la Corte di cassazione con la sentenza 20528 del 1° ottobre, nella quale ha testualmente affermato che “…all’esercizio dell’attività di prostituta della…, che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”.
La contribuente, nel dichiarare di aver svolto in quegli anni l’attività di cameriera, ma non potendo negare l’evidenza dei fatti, in Commissione tributaria provinciale si giustificava sostenendo che i maggiori introiti costituivano regali di amici. La Ctp le credeva, affermando che uno stile di vita “disinvolto” non può essere fiscalmente perseguito e, peraltro, i compensi da prostituzione non sono imponibili.
Di contro l’ufficio, in appello, nel sottolineare di non aver mai fatto riferimento ad alcuna attività di meretricio, ipotizzata invece a chiare lettere dal giudice di primo grado, ma di aver prospettato soltanto l’esercizio di un’attività professionale parallela a quella di dipendente, ribadiva che gli accertamenti derivavano dai compensi non dichiarati, ricevuti come lavoratrice “autonoma”. In ogni caso, la dichiarazione del primo giudice portava a una diversa riflessione, cioè che prostituirsi è “vietato” e i guadagni connessi vanno tassati come proventi illeciti (articolo 14, comma 4, legge 537/1993). Nel merito, per la Ctr, le prove fornite dalla contribuente valevano a sollevarla dagli addebiti del Fisco.
Il giudizio di legittimità
La dichiarazione infedele
La Suprema corte è stata interpellata per dirimere una vicenda iniziata nel 2002, quando un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha notificato a una signora vari avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi e all’Iva per gli anni 1996, 1997 e 1998. Dai controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalla contribuente, e sui versamenti da lei eseguiti sul proprio conto bancario, si prospettava una situazione diversa da quella messa nero su bianco. In sostanza, la rilevante differenza tra il dichiarato e il versato, faceva plausibilmente pensare allo svolgimento contestuale di più attività, sia come dipendente sia come libera professionista: la donna avrebbe quindi percepito anche redditi connessi all’esercizio di arti e professioni.
La contribuente, nel dichiarare di aver svolto in quegli anni l’attività di cameriera, ma non potendo negare l’evidenza dei fatti, in Commissione tributaria provinciale si giustificava sostenendo che i maggiori introiti costituivano regali di amici. La Ctp le credeva, affermando che uno stile di vita “disinvolto” non può essere fiscalmente perseguito e, peraltro, i compensi da prostituzione non sono imponibili.
Di contro l’ufficio, in appello, nel sottolineare di non aver mai fatto riferimento ad alcuna attività di meretricio, ipotizzata invece a chiare lettere dal giudice di primo grado, ma di aver prospettato soltanto l’esercizio di un’attività professionale parallela a quella di dipendente, ribadiva che gli accertamenti derivavano dai compensi non dichiarati, ricevuti come lavoratrice “autonoma”. In ogni caso, la dichiarazione del primo giudice portava a una diversa riflessione, cioè che prostituirsi è “vietato” e i guadagni connessi vanno tassati come proventi illeciti (articolo 14, comma 4, legge 537/1993). Nel merito, per la Ctr, le prove fornite dalla contribuente valevano a sollevarla dagli addebiti del Fisco.
Il giudizio di legittimità
L’Agenzia non si è arresa, portando la questione in Cassazione e trovando accoglimento.
La Suprema corte ha emesso la decisione dando per certo il fatto che la vera professione della donna non poteva certamente essere quella di cameriera: un tale tipo di lavoro non può svolgersi contemporaneamente in più locali notturni nello stesso giorno. Maggiormente plausibile, invece, l’attività di ballerina e ancora di più quella di prostituta.
I redditi provenienti dal meretricio vanno considerati, secondo il giudice di legittimità, come guadagni derivanti dall’esercizio di un’attività economica come tutte le altre.
Troppo stagionata e irrilevante, inoltre, la risposta a una interrogazione parlamentare fornita nel 1990 dall’allora ministero delle Finanze, secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili: affermazione condivisa in primo grado.
L’ufficio ha ragione. Ora un’altra sezione della Ctr dovrà anche calcolare le spese di giudizio da accollare alla parte soccombente.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 6 Ottobre 2010
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