Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Biglietti omaggio, ricavi evasi.
In Campania vittoria da 12 milioni
In Campania vittoria da 12 milioni
La società aveva condotto l’operazione per coprire la mancata emissione di titoli di ingresso a pagamento
I giudici partenopei e la Corte di cassazione danno ragione all’ufficio di Napoli 2 che aveva accertato ricavi evasi per 20 milioni, con conseguenti maggiori imposte Iva, Irpeg e Irap e sanzioni pari a circa 12 milioni di euro, nei confronti di una società che gestiva un parco divertimenti.
La Corte di cassazione, con ordinanza, ha infine rigettato il ricorso prodotto dalla società, riconoscendo definitivamente la piena legittimità e fondatezza del recupero relativo ai maggiori ricavi evasi, così come aveva già fatto la Ctr.
Il fatto e l’avviso di accertamento
Nel 2004, l’ufficio Analisi e Ricerca della direzione regionale Entrate della Campania segnala il nominativo di una società, operante nel settore dei servizi turistici complementari, alla quale, l’ufficio di Napoli 2 invia un questionario con richiesta di esibizione di documentazione.
Nel corso delle indagini fiscali, emergono numerose irregolarità contabili, relativamente ai costi, e un corposo rilievo su ricavi evasi.
In particolare, vengono recuperati costi non documentati, non di competenza dell’anno preso in esame, non inerenti, non deducibili ai sensi dell’articolo 74 del Tuir e altri costi ritenuti inesistenti.
Per quanto riguarda i ricavi, poi, emerge che la società aveva commissionato, nel corso dell’anno di imposta preso in esame (1999), a varie tipografie specializzate, la stampa di 1,5 milioni di biglietti di ingresso da utilizzare presso la propria struttura. E ancora, dall’esame dei listini prezzi, esibiti a richiesta dell’ufficio, vengono individuate la tipologia e la composizione della clientela, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi. Infine, viene rapportato il numero di biglietti acquistati (e quindi venduti) con i listini prezzi.
Conclusa la verifica documentale, l’ufficio redige le tabelle esplicative dei dati sopra evidenziati, per motivare in dettaglio il recupero delle imposte Irpeg (3,739 milioni di euro), Irap (426mila euro) e Iva (2,012 milioni), in uno con 5,608 milioni di euro di sanzioni e interessi.
Il giudizio in Ctp
A seguito del contenzioso instaurato dalla società, la Ctp di Napoli ordina una consulenza tecnica d’ufficio. Il perito, dopo incontri congiunti con il rappresentante della contribuente e con funzionari dell’ufficio, deposita le sue conclusioni, con le quali disconosce gran parte dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, legittimando soltanto una minima parte dei costi recuperati e annullando totalmente il recupero dei maggiori ricavi accertati. La sentenza della Ctp si adegua completamente alle risultanze della consulenza tecnica.
Il ricorso in Ctr e la vittoria definitiva in Cassazione
L’ufficio propone appello illustrando, in primis, la mancanza di una valida motivazione a supporto della pronuncia, in quanto, nella fase del giudizio, non si era tenuto conto delle proprie argomentazioni addotte sia con l’atto di costituzione sia con le memorie aggiunte. Faceva, inoltre, rilevare che le difese dell’Agenzia, esplicitate nei due atti, avevano confutato con chiarezza le doglianze della ricorrente, facendo leva su fatti precisi non presi nella giusta e adeguata considerazione dai giudici di primo grado. Ancora, contestava la violazione dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992, in quanto il Collegio, per sopperire alle carenze probatorie della parte (che al ricorso non aveva allegato alcuna documentazione), aveva disposto d’ufficio l’acquisizione di detta documentazione, violando altresì il principio sancito dall’articolo 115 del codice di procedura civile, norma applicabile anche al processo tributario.
In merito, poi, alla perizia tecnica, l’ufficio, sul punto cruciale dei maggiori ricavi accertati, osservava che le conclusioni cui era giunto il consulente incaricato avevano carattere valutativo, e, pertanto, erano ontologicamente sottratte alla funzione dell’organo ausiliario, in quanto esuberanti la sfera squisitamente tecnica attribuita a quest’ultimo.
L’ufficio, infine, faceva rilevare che i biglietti, stampati in una tipografia non autorizzata dalla Siae, erano in gran parte numerati.
La Ctr di Napoli, accoglie per la gran parte l’appello, riconoscendo valido il rilievo relativo ai maggiori ricavi accertati e anche quello più rilevante sui costi.
La Ctr parte dalla considerazione che la giustificazione fornita dalla società – “l’agenzia aveva stampato solo biglietti omaggio” – era del tutto inconsistente, in quanto “…trattandosi di una società di capitali con scopo lucrativo è da escludere che l’enorme quantitativo di biglietti stampati sia servito solo per far affluire la clientela con graziosi omaggi…”.
Relativamente alla consulenza tecnica, la Commissione regionale afferma che “…si apprende dalla relazione peritale che agli atti non vi sono presunzioni semplici su cui l’Ufficio possa basare l’accertamento, né tantomeno gravi, precise e concordanti…il Collegio ritiene, invece, che l’Ufficio abbia soddisfatto l’onere della prova ponendo a base della propria pretesa i fatti costitutivi e determinando i maggiori ricavi non contabilizzati secondo una metodologia trasparente mentre la società nulla ha eccepito positivamente, limitandosi alla formulazione di eccezioni meramente negative del tutto irrilevanti in quanto tendenti ad escludere semplicemente la esistenza dei fatti senza fornire la prova dell’estraneità…”.
Itala Recco
pubblicato Mercoledì 9 Giugno 2010
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