La denuncia di variazione del domicilio eletto o della residenza o della sede, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di atti del processo tributario, deve avvenire con specifica comunicazione contenente la puntale indicazione delle controversie su cui incide. L'effettuazione di una comunicazione generica comporta che le comunicazioni e notificazioni possano legittimamente eseguirsi presso l'indirizzo precedentemente dichiarato.
Questo il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione con la recente sentenza n. 14689 del 23 maggio 2006, depositata il successivo 23 giugno.
Il fatto
Il 10 aprile 1986, l'ufficio del Registro di Palermo notificava un avviso di accertamento, con il quale rettificava il valore dichiarato di un terreno.
L'atto veniva impugnato davanti alla Commissione tributaria di I grado, che accoglieva il ricorso.
La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale.
Con atto notificato il 16 marzo 2000, il contribuente proponeva ricorso di legittimità contro la sentenza della Ctr, deducendo la violazione dell'articolo 101 del Codice di procedura civile sull'assunto che, nonostante l'avvocato T., presso cui il contribuente aveva eletto domicilio, avesse dato adeguata comunicazione dell'avvenuto spostamento del proprio studio legale, la Commissione regionale gli aveva ugualmente inviato l'avviso di trattazione al vecchio recapito, da dove era stato restituito con la dicitura "sconosciuto all'indirizzo".
La pronuncia della Corte di cassazione
I giudici della Corte di cassazione hanno osservato che l'articolo 32-bis del Dpr n. 636 del 1972 (recante la disciplina del contenzioso tributario anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1992), applicabile nel caso di specie ratione temporis, prescriveva alle parti di eleggere domicilio nel primo atto difensivo e di comunicarne ogni successiva variazione perché, in caso contrario, le notificazioni avrebbero potuto essere loro fatte presso la segreteria stessa.
Il tenore letterale e la finalità della norma, hanno precisato i giudici di legittimità, "impongono di riguardare la predetta elezione come una dichiarazione indirizzata agli altri soggetti del processo cui, per poter acquisire rilievo giuridico, le successive variazioni della domiciliazione dovevano essere di conseguenza comunicate con una nuova dichiarazione altrettanto mirata e specifica".
Nel caso di specie, invece, l'avvocato T. si era limitato a inviare una generica lettera con la quale rappresentava l'avvenuto trasferimento dello studio senza fornire nessuna specificazione in ordine ai contribuenti da lui rappresentati, alle relative controparti e allo stato dei procedimenti che li concernevano.
I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che la predetta lettera non poteva considerarsi come una valida comunicazione di variazione del domicilio e, pertanto, hanno escluso che la segreteria della Commissione avesse l'obbligo di notificare l'avviso di trattazione al nuovo indirizzo dello studio legale dovendosi, invece, considerare validamente effettuata la notifica eseguita presso l'indirizzo risultante dagli atti processuali.
Osservazioni
La pronuncia in esame, sebbene emessa con riguardo a una norma del vecchio contenzioso tributario, ha affermato un principio di diritto pienamente valido anche con riguardo alla disciplina attualmente vigente.
In proposito, va osservato che l'articolo 17 del Dlgs n. 546 del 1992, dopo aver disposto che "le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio", stabilisce che le relative variazioni "...hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione".
Le regole dettate dalla norma appena richiamata rispondono all'esigenza di garantire - attraverso la corretta effettuazione delle comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo - il rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Al riguardo, la sentenza in commento ha specificato che l'onere che incombe sulla parte e sui difensori di provvedere alla comunicazione delle variazioni dell'indirizzo del luogo in cui le stesse desiderano ricevere gli atti del processo deve essere assolto non in modo generico, ma specificando in modo puntuale le controversie su cui incide.
In caso contrario, risulta pienamente legittima l'effettuazione delle comunicazioni e delle notificazioni presso l'indirizzo originariamente dichiarato, mentre, nel caso in cui manchino l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede oppure, per la loro assoluta incertezza, la notificazione o la comunicazione degli atti non siano possibili, questi sono correttamente comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione (articolo 17, comma 3, del Dlgs n. 546 del 1992).
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