Giurisprudenza
Cambio d'indirizzo non comunicato?
Valida la notifica in Commissione
Effettuata dopo gli inutili tentativi di consegna, non comporta la violazione del principio del contraddittorio
civico
La notifica dell'atto processuale presso la segreteria della Commissione tributaria, ex articolo 17, comma 3, del Dlgs 546/1992, è consentita non solo quando vi sia una carenza originaria o inidoneità delle indicazioni concernenti il luogo in cui effettuare le comunicazioni o le notificazioni, ma anche nei casi in cui il ricorrente non adempia l'onere di comunicare le successive variazioni e risulti impossibile, per avvenuta inefficacia delle indicazioni, l'effettuazione della notifica.
Sono queste le conclusioni espresse dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10702 dell'11 maggio 2009.

La controversia sottoposta al vaglio della Suprema corte trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'agenzia delle Entrate contestava a una Sas, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, indebite detrazioni Iva, poiché da controlli incrociati con altre società erano state riscontrate fatturazioni afferenti operazioni commerciali fittizie.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso presentato dalla società. L'agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado, ma la notifica dell'atto di appello non andava a buon fine poiché:
  1. il difensore domiciliatario risultava trasferito per ignota destinazione e non più iscritto presso l'albo   dei  commercialisti
  2. non risultava più l'esercizio di alcuna attività imprenditoriale presso la sede legale della società
  3. lo stabile di residenza del liquidatore era stato evacuato per disposta demolizione
  4. lo stesso liquidatore risultava irreperibile.

Conseguentemente, l'oggettiva impossibilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario, malgrado l'esperimento di tutte le indagini fattibili, aveva reso necessaria l'esecuzione della notifica presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, ultima parte, del Dlgs 546/1992 (laddove prevede che: "se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione").

La Commissione tributaria regionale, pur dando atto di tutti i tentativi esperiti dal messo notificatore, dichiarava inammissibile l'appello dell'ufficio "per notifica irregolare se non addirittura inesistente" e, nell'affermare che non erano state eseguite le dovute ricerche anagrafiche e che in caso di irreperibilità la notifica deve essere eseguita nelle forme previste dall'articolo 143 c.p.c., obliterava completamente il disposto dell'articolo 17, comma 3, del Dlgs 546/1992.

Avverso detta decisione l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, deducendo che l'ufficio, proprio in virtù di quanto disposto dalla norma speciale, di cui al più volte citato articolo 17, aveva effettuato la notifica presso la segreteria della Commissione tributaria regionale (ciò dopo avere tentato senza esito alcuno di notificare l'atto di appello presso il difensore domiciliatario, presso la sede della società e presso l'ultima residenza nota del rappresentante legale e dopo essersi accertato che negli atti processuali non risultava alcuna variazione di domicilio, di residenza o sede); pertanto, la notificazione in questione doveva ritenersi legittima e rituale.

Tanto premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate, affermando che la notificazione dell'avviso di trattazione dell'appello eseguita presso la segreteria della Commissione tributaria (effettuata dopo gli inutili tentativi di notifica esperiti), oltre a essere conforme alla legge, non comporta la violazione del principio del contraddittorio.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, nel processo tributario, in caso di sussistente e incontestata situazione di "assoluta incertezza" del luogo di notificazione dell'appello, si applica l'articolo 17, comma 3, del Dlgs 546/1992 e la notificazione non deve ritenersi "meno garantista di quella eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., data anzi la maggiore possibilità di conoscenza per l'appellato rispetto al deposito presso la casa comunale" (cfr. Cassazione 8618/2003, 11223/2002).
Tanto è avvalorato dal fatto che "l'art. 1, comma 2, del D.lgs 546/1992 dispone che debbano applicarsi in via primaria le disposizioni del rito tributario e, solo in via secondaria le norme processuali civili, con un limite duplice e contestuale della compatibilità logico - giuridica tra i due sistemi processuali e della mancanza di previsioni specifiche da parte del D.lgs. n. 546, atteso che tra i due sistemi sussiste un rapporto di specialità tale che la presenza di una norma processuale tributaria esclude l'operatività di quella processuale comune, con la conseguenza che anche l'astratta ipotizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria" (cfr. Cassazione 15687/2002, 12908/2007).

Francesca La Face
pubblicato Lunedì 25 Maggio 2009

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