Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Cartelle mute ante giugno 2008:
la Consulta conferma legittimità
la Consulta conferma legittimità
Per i giudici costituzionali è infondata la questione sui "vecchi" ruoli senza responsabile del procedimento
Piena validità per le cartelle di pagamento "non firmate" consegnate agli agenti della riscossione precedentemente al 1° giugno 2008. La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 221 depositata il 17 luglio, ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 58/2009, promovendo la norma contenuta nel decreto legge "milleproroghe" n. 248/2007 (articolo 36, comma 4-ter) che circoscrive la nullità delle cartelle mute a quelle date in carico al concessionario dopo la data su indicata.
In particolare, la disposizione sottoposta all'esame del Giudice delle leggi ha reso obbligatoria, a pena di nullità dell'atto, l'indicazione sulla cartella di pagamento del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. L'applicazione di tale obbligo viene fatto decorrere dai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Per i ruoli consegnati precedentemente, è espressamente previsto che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti non determina nullità delle relative cartelle di pagamento.
E proprio quest'ultima parte della norma ha spinto alcune commissioni tributarie (Ctr di Venezia, Ctp di Bari, Ctp di Grosseto) a sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni articoli della Carta, in particolare i nn. 3 e 53 sul principio di uguaglianza dei cittadini, perché, "nel sanare retroattivamente il vizio di nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore", verrebbero penalizzati coloro che hanno ricevuto le cartelle esattoriali prima del 1° giugno 2008.
La Consulta, dopo aver dichiarato la manifesta inammissibilità per alcune questioni sollevate in maniera generica e non argomentate, ricorda e ribadisce i principi già espressi nella sentenza n. 58 del 27 febbraio scorso. La disposizione censurata dai giudici di merito non contiene una norma retroattiva né rappresenta una sanatoria di atti già emanati, ma provvede solo a stabilire per il futuro "comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore".
In particolare, la disposizione sottoposta all'esame del Giudice delle leggi ha reso obbligatoria, a pena di nullità dell'atto, l'indicazione sulla cartella di pagamento del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. L'applicazione di tale obbligo viene fatto decorrere dai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Per i ruoli consegnati precedentemente, è espressamente previsto che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti non determina nullità delle relative cartelle di pagamento.
E proprio quest'ultima parte della norma ha spinto alcune commissioni tributarie (Ctr di Venezia, Ctp di Bari, Ctp di Grosseto) a sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni articoli della Carta, in particolare i nn. 3 e 53 sul principio di uguaglianza dei cittadini, perché, "nel sanare retroattivamente il vizio di nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore", verrebbero penalizzati coloro che hanno ricevuto le cartelle esattoriali prima del 1° giugno 2008.
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r.fo.
pubblicato Lunedì 20 Luglio 2009
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