Corretta la procedura utilizzata dall’ufficio per ricostruire il reddito dichiarato da un tassista, ma inverosimile
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza 19/25/11 del 14 febbraio, ha respinto il ricorso di un contribuente, nella fattispecie un tassista, il cui reddito dichiarato risultava inverosimile, come inverosimile appariva il dato dichiarato di una media di 6/8 corse giornaliere.
L’esiguità del reddito dichiarato aveva dunque fatto scattare l’indagine dell’ufficio, al fine di verificare l’attendibilità dei ricavi denunciati.
Dal controllo effettuato emergeva che le registrazioni in contabilità evidenziavano un sostanziale appiattimento dei corrispettivi mensilmente registrati.
Esaminando le schede carburante, veniva fuori come il contribuente, a fronte dei 26mila km dichiarati ai fini dello studio di settore, avesse in realtà percorso 34.400 km, il che, considerato che l’attività in questione non rientra in regime di concorrenza, ma risulta disciplinata da accordi di categoria col Comune, faceva emergere, nella comparazione tra corrispettivi vincolati e chilometraggio percorso, “le notevoli incongruenze del dichiarato con le tariffe regolamentari di trasporto e il percorso medio individuato dal Comune”.
La Ctr, quindi, respingeva il ricorso del contribuente, evidenziando come la ricostruzione dell’ufficio fosse corretta, realistica e prudente.
Le conclusioni raggiunte dai giudici di merito sono, del resto, in linea con il consolidato orientamento della Corte suprema, la quale, per esempio, con la sentenza 17408/2010, ha chiaramente affermato che“anche dalla lettura delle norme invocate da parte della stessa ricorrente ed in particolare dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, si evince la facoltà per l’A.F. di procedere ad accertamento induttivo, non solo quando la dichiarazione del contribuente non sia congrua con gli studi di settore, ma quando "gli accertamenti,..., possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività”.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica”.
Ogni sforzo compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto è quindi meritorio, pur tenendo in ogni caso presente l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che richiedono, comunque, sempre un confronto con la situazione concreta del contribuente (confronto che può essere anche vincente, allorché i dati forniti dallo stesso contribuente risultino palesemente inattendibili e inverosimili).
Ben venga dunque il puntuale accertamento delle “
specifiche condizioni di esercizio” dell’attività.
A tal proposito, almeno per quanto riguarda la realtà fiorentina, vi è da sottolineare come la ricostruzione prenda anche in considerazione le distinte di rimborso per “servizi taxi in convenzione”, che riguardano le corse effettuate per conto della cooperativa di riferimento, la quale stipula con la clientela abituale abbonamenti per il servizio di trasporto, le cui corse vengono successivamente rimborsate al trasportatore di turno.
Le ricevute che risultano essere emesse per tale servizio evidenziano, quindi, l’importo del rimborso maturato nel mese di riferimento e il numero delle corse corrispondenti effettuate.
Rapportando l’importo complessivamente rimborsato nell’anno al numero delle corse da cui è scaturito, si evince il costo medio di una corsa, che, data l’incontestabile applicazione nel servizio convenzionato delle tariffe, assume una valenza probatoria certa.
Se, poi, tali valori risultano coerenti anche con la media delle tariffe del servizio taxi in linea con il regolamento unificato approvato dal Consiglio comunale, deliberato unitamente ai rappresentanti di categoria, la prova risulta praticamente inattaccabile.
Le tariffe applicate nella prestazione del servizio, non soggiacendo a un regime di libera concorrenza, sono determinate infatti sulla base di precisi accordi contrattuali tra le categorie di settore e il Comune.
In base ai rilievi statistici del Comune di Firenze, la corsa media attribuibile al servizio di taxi è stata dunque individuata in 3,2 km.
Conseguentemente, moltiplicando tale chilometraggio medio per 0,81 euro (costo al km stabilito dal regolamento unificato per il servizio taxi del Comune di Firenze), si ottiene il costo medio dei km pari a 2,59 euro.
A questo vanno poi aggiunte le tariffe regolamentari di 2,50 euro per tariffa iniziale, 0,62 euro per un bagaglio, 1,16 euro per la chiamata radio-taxi o telefono e si ottiene così un totale di 6,87 euro quale costo complessivo di una corsa media (che, essendo addirittura inferiore al costo medio di una corsa in convenzione, dimostra l’attendibilità e la prudenza con cui l’ufficio determina il costo complessivo di una corsa media).
Prendendo dunque il chilometraggio dichiarato dal contribuente (inferiore a quello risultante dalle schede carburanti da lui stesso compilate) e dividendolo per la corsa media, si ottiene il numero delle corse effettuate nell’anno.
Moltiplicando poi tali corse per il costo della corsa media si ottiene il totale dei corrispettivi che si ritengono effettivamente realizzati a fronte di quelli dichiarati.
L’attività di trasporto in esame, peraltro, essendo caratterizzata da finalità a utilità pubblica, a differenza di altre attività terziarie gode, a norma del Dpr 696/1996, di agevolazioni fiscali quali: l’esenzione da Iva (e, di conseguenza, l’esonero del rilascio di ricevuta fiscale in relazione ai compensi realizzati dalla prestazione di servizio), il poter usufruire del rimborso delle accise sul carburante e il riconoscimento di un credito d’imposta ai fini fiscali, l’uso promiscuo dell’auto (non regolamentato, come invece per altri soggetti fiscali, nella deducibilità dei costi di gestione, che, di contro, intervengono sulla determinazione dei risultati d’esercizio).
Alla luce di tali semplificazioni, ne consegue che la veridicità e/o congruità dei ricavi effettivamente realizzati, in quanto non certificabili con le modalità ordinariamente previste, non può che essere ponderata, in prevalenza, attraverso metodi di riscontro indiretto sulla base del vaglio di tutti gli elementi, agli atti e/o reperiti, che sono qualificati dall’oggettività del riscontro documentale, oltre che da una incontestabile e ragionevole pertinenza alle caratteristiche dell’attività calata nella realtà socio-economica del territorio su cui la stessa si svolge.
In un tale contesto, pertanto, rilevano i seguenti ulteriori elementi:
- i corrispettivi trascritti nel previsto registro e dichiarati nel quadro RG del modello Unico
- i requisiti giuridici e tecnici propri dell’attività, riscontrati nel regolamento unificato del servizio taxi, che, in quanto oggetto di delibera (data l’utilità pubblica del servizio), soggiacendo agli obblighi statuiti dal Testo unico enti locali, viene obbligatoriamente pubblicato per il controllo di legittimità e quindi risulta pubblicamente recepibile
- il piano delle tariffe praticate all’utenza, approvato dal Consiglio comunale, sentita la commissione competente, a cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, e il cui estratto tariffario deve essere esposto nella parte posteriore dell’abitacolo dell’auto di servizio, in posizione accessibile all’utenza e nelle lingue di maggiore diffusione, al fine di rendere sempre accessibili le tariffe ufficialmente in vigore, dato che è espressamente vietata la determinazione del corrispettivo del trasporto mediante accordo diretto tra l’utente e il vettore
- la determinazione di una corsa media di un taxi, individuata non dall’ufficio con ipotetici criteri empirici, ma da organi tecnici del Comune nell’ambito del varo, da parte della Giunta comunale, delle tariffe ordinarie e agevolate.
Era pertanto sulla base dei su indicati elementi “noti”, che l’ufficio aveva elaborato il riscontro qualitativo sulla congruità del dichiarato e provveduto alla rideterminazione dei ricavi conseguiti. Per il contribuente, invece, tale procedura confliggeva sia con le modalità normative, che lo regolavano, sia con la realtà complessiva del contesto territoriale.
Nel caso specifico, in particolare, dividendo il chilometraggio dichiarato di 26mila km per la corsa media di 3,2 km, si ottenevano 8.125 chilometri.
Moltiplicando poi le corse per il costo di quella media (pari, come detto, a 6,87 euro), si otteneva un totale di 55.818 euro di corrispettivi effettivamente realizzati, a fronte di quelli dichiarati per 25.712 euro.
L’accertamento dell’ufficio non si basava, quindi, su elementi “suggestivi”, ma, al contrario, su gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, essendo un accertamento di tipo analitico-presuntivo le cui caratteristiche giuridiche, in ordine ai presupposti necessari, ai poteri attribuiti, agli ambiti di applicazione, sono chiaramente disciplinate dall’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973, norma alla quale espressamente si riferisce il comma 3 dell’articolo 62-sexies del Dl 331/1993, per ricondurre nel suo alveo più ampio una specifica modalità di esecuzione dell’attività di accertamento nei riguardi di contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Peraltro, la legittimità dello specifico metodo di accertamento e della ricostruzione effettuata dalla direzione provinciale delle Entrate di Firenze è stata più volte riconosciuta dalla Commissione tributaria provinciale, relativamente ad altri accertamenti nei confronti di altri tassisti, basati sui medesimi elementi presuntivi (fra le tante si segnalano le sentenze 14/11/10, 23/14/10, 24/06/10, 26/06/10, 63/06/10,72/01/10 e 02/10/10 ).
Quanto alla giurisprudenza della Ctr, si evidenzia infine che, in vicende del tutto analoghe a quella oggetto di commento, anche con le recentissime sentenze 14/13/11, 15/13/11 e 19/25/11, è stata statuita la piena legittimità dell’accertamento dell’ufficio.