Con la recente sentenza n. 12354 del 10 giugno, la Cassazione è ritornata sul controverso problema della motivazione delle sentenze, già più volte esaminato a fronte delle varie eccezioni che vengono portate all'attenzione della Corte dalle parti che impugnino sentenze ritenute non congruamente motivate.
Il principio affermato con la sentenza in esame, per quanto non nuovo, merita di essere esaminato perché potrebbe essere portato come principio di diritto in altre occasioni nelle quali si debbano impugnare sentenze motivate con recepimenti acritici di altre sentenze o soltanto apparentemente motivate.
La questione portata all'attenzione della Corte riguardava l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360, n. 5), del codice di procedura civile, di una sentenza che, a giudizio dell'ufficio ricorrente, senza curarsi di motivare l'attinenza dei riferimenti giurisprudenziali da esso richiamati in rapporto alle questioni devolute alla cognizione dei giudici, si era limitata a respingere sic et simpliciter le censure prospettate.
Con la sentenza che qui si commenta, la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio motivazionale sotto lo specifico profilo dell'omessa motivazione rilevando che "nella parte motiva della decisione impugnata vengono richiamate... una sentenza della Corte di Cassazione ed una circolare ministeriale, senza approfondire in alcun modo i riferimenti applicativi alla specie concreta".
In effetti, prosegue la Corte, "il giudice di seconde cure poteva certamente utilizzare gli argomenti sviluppati nella decisione della Corte, ma il contenuto della sentenza evocata doveva essere fatto proprio con autonoma e critica valutazione, ancorché in integrale condivisione (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2003, n.1539)", giacché "la mera adesione acritica all'orientamento giurisprudenziale richiamato rende la motivazione meramente apparente e, quindi, affetta da nullità assoluta".
In un passo successivo della sentenza, la Corte si sofferma anche a fornire delle spiegazioni al suo orientamento, così argomentando: "Il principio desumibile dagli articoli 132, comma 2, n.4) del codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, secondo il quale la mancanza o estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, è applicabile anche al nuovo rito tributario, come disciplinato dal D. Lgs. N.546/1992, in forza del generale rinvio, contenuto nell'art.1, comma 2 del citato decreto legislativo ( Cass., Sez. trib., 12 febbraio 2001, n.1944 )".
Fin qui, la sentenza in commento.
E' appena il caso di notare, ad ogni buon conto, che la pronuncia in rassegna appare concorde con altra, emessa sempre dalla Corte di cassazione e sempre in tempi molto recenti; ci si riferisce alla sentenza n. 9055 del 2 maggio 2005, che ha analizzato la stessa problematica del pronunciamento sopra commentato, arrivando a risultati del tutto analoghi.
La vertenza era nata, nel caso specifico, nei confronti dell'Agenzia del Territorio e riguardava l'attribuzione a titolo definitivo di rendite catastali per un complesso immobiliare destinato ad attività alberghiera, ritenuta eccessiva dalla parte, che l'aveva impugnata, ottenendo un giudizio sfavorevole in primo grado e parzialmente favorevole in grado di appello.
In particolare, i giudici dell'appello avevano motivato l'accoglimento parziale delle tesi di parte con questi termini testuali: "Tenuto conto che la Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n.720/24/2001 relativa ad immobile dello stesso complesso ha ridotto i valori a lire 3.000.000 al metro quadro, questa Commissione nell'uniformarsi alla valutazione su richiamata, determina il valore unitario per metro quadro in lire 3.000.000".
A fronte di una sentenza così redatta, la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul vizio di motivazione prontamente eccepito, in sede di ricorso, dall'ufficio dell'Agenzia del Territorio, ha così sentenziato: "La decisione impugnata deve essere cassata alla luce di orientamenti consolidati di questa Corte.
E' pacificamente nulla la sentenza motivata con la mera enunciazione della opportunità di uniformarsi ad altra decisione, che si afferma adottata nei confronti di altro contribuente, ma della quale non viene riportata la motivazione e non viene neppure indicato il contenuto decisorio (Cass. 5 maggio 1992, n.5314).
Peraltro, a tutto concedere, la motivazione di una sentenza per relationem agli argomenti utilizzati in altra pronuncia è legittima solo quando il giudice, riportando il contenuto della sentenza evocata, non si limiti a richiamarla genericamente, ma la fa propria con autonoma e critica valutazione (Cass., sez. tributaria, 3 febbraio 2003, n.1539).
Resta, comunque, fermo che il principio desumibile dagli articoli 132, comma 2, n.4), del codice di procedura civile, e 118 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, secondo il quale la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, è applicabile anche al nuovo rito tributario, come disciplinato dal D.Lgs. n.546/1992, in forza del generale rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo (Cass., sezione tributaria, sentenza n. 1944 del 12 febbraio 2001)".
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