Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Cessione quote sociali: il contratto non è reale, la tassazione sì
Basta il consenso delle parti per far sorgere l'obbligo di versare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza
La stipula del contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo costituisce da sola il presupposto, prescritto dalla legge 102/1991, articolo 3, per assoggettare la plusvalenza a imposta sostitutiva, a nulla rilevando l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo pattuito.
A tali conclusioni è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza 29745/2008.
La controversia
Due contribuenti impugnavano innanzi alla Ctp il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla loro istanza di rimborso, relativa a quanto versato pro-quota a titolo d'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, dovuta a seguito dell'atto di cessione delle quote di una Srl di cui gli stessi erano proprietari.
I contribuenti, in particolare, fondavano l'impugnativa sulla circostanza che con una successiva pattuizione avevano annullato con efficacia retroattiva la precedente cessione delle quote, per cui nulla era dovuto all'Erario, non essendosi verificato il presupposto impositivo, in quanto nessuna plusvalenza era stata realizzata. La Ctp accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale rigettava il successivo appello proposto dall'ufficio, ritenendo che nella specie non si era verificata alcuna plusvalenza in quanto non era stato pagato il corrispettivo originariamente pattuito.
L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, deducendo sia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 81 e 82 del Tuir (ora 67 e 68), che in materia di redditi diversi regolamentano il trattamento tributario delle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni sociali, sia la natura consensuale dell'originario negozio di cessione delle quote sociali.
La sentenza
La Suprema corte ha accolto il ricorso con argomentazioni che rinvengono la loro fonte nella qualificazione giuridica dell'atto traslativo di proprietà delle partecipazioni sociali.
Secondo i giudici, infatti, il contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo rientra nella nozione di compravendita, cioè di un tipico contratto consensuale, per il cui perfezionamento è sufficiente l'accordo delle parti, non essendo necessario il pagamento del prezzo pattuito o il trasferimento della res.
La caratteristica principale dei contratti consensuali, nel cui genus è ascrivibile la compravendita, risiede, infatti, nella circostanza che il loro perfezionamento si determina, come detto, per effetto del raggiungimento dell'accordo delle parti, a differenza dei contratti reali (quali, ad esempio, il mutuo o il comodato) che richiedono, oltre che il consenso delle parti, anche la consegna del bene.
L'applicabilità delle norme sulla compravendita alla cessione delle quote (o delle azioni) di una società di capitali è stata riconosciuta, peraltro, in più di un'occasione dalla giurisprudenza, in relazione a ipotesi in cui venivano in considerazione non le caratteristiche della quota o delle azioni della società, ma la consistenza e le qualità dei beni sociali (Cassazione, sentenze 2843/1996, 12921/1991, 4382/1979, 2748/1952).
Tale orientamento muove dalla considerazione che "le azioni (e le quote della società) costituiscono beni "di secondo grado", essendo rappresentativi di diritti su beni che, pur essendo ricompresi nel patrimonio della società, sono, in una certa misura,oggetto di "appartenenza" da parte dei singoli soci" (cfr Cassazione, sentenza 3370/2004).
La riconduzione della cessione delle quote sociali a titolo oneroso nell'alveo della compravendita determina come immediata conseguenza, secondo i giudici di legittimità, che la sola stipula del contratto in questione rappresenta il presupposto impositivo prescritto dall'articolo 3 della legge 102/1991, non assumendo rilevanza alcuna l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo pattuito o la successiva risoluzione dello stesso contratto per mutuo dissenso.
Secondo la Suprema corte, infatti, il successivo accordo delle parti che prevede lo scioglimento del contratto regolante la cessione di quote sociali, anche se fatto con efficacia retroattiva (per cui il medesimo si considera come se non fosse mai stato concluso), non può avere alcuna rilevanza, ai sensi dell'articolo 1372, comma 2, del Codice civile, nei confronti dei terzi e, a maggior ragione, nei confronti dell'Erario.
A tali conclusioni è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza 29745/2008.
La controversia
Due contribuenti impugnavano innanzi alla Ctp il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla loro istanza di rimborso, relativa a quanto versato pro-quota a titolo d'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, dovuta a seguito dell'atto di cessione delle quote di una Srl di cui gli stessi erano proprietari.
I contribuenti, in particolare, fondavano l'impugnativa sulla circostanza che con una successiva pattuizione avevano annullato con efficacia retroattiva la precedente cessione delle quote, per cui nulla era dovuto all'Erario, non essendosi verificato il presupposto impositivo, in quanto nessuna plusvalenza era stata realizzata. La Ctp accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale rigettava il successivo appello proposto dall'ufficio, ritenendo che nella specie non si era verificata alcuna plusvalenza in quanto non era stato pagato il corrispettivo originariamente pattuito.
L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, deducendo sia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 81 e 82 del Tuir (ora 67 e 68), che in materia di redditi diversi regolamentano il trattamento tributario delle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni sociali, sia la natura consensuale dell'originario negozio di cessione delle quote sociali.
La sentenza
La Suprema corte ha accolto il ricorso con argomentazioni che rinvengono la loro fonte nella qualificazione giuridica dell'atto traslativo di proprietà delle partecipazioni sociali.
Secondo i giudici, infatti, il contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo rientra nella nozione di compravendita, cioè di un tipico contratto consensuale, per il cui perfezionamento è sufficiente l'accordo delle parti, non essendo necessario il pagamento del prezzo pattuito o il trasferimento della res.
La caratteristica principale dei contratti consensuali, nel cui genus è ascrivibile la compravendita, risiede, infatti, nella circostanza che il loro perfezionamento si determina, come detto, per effetto del raggiungimento dell'accordo delle parti, a differenza dei contratti reali (quali, ad esempio, il mutuo o il comodato) che richiedono, oltre che il consenso delle parti, anche la consegna del bene.
L'applicabilità delle norme sulla compravendita alla cessione delle quote (o delle azioni) di una società di capitali è stata riconosciuta, peraltro, in più di un'occasione dalla giurisprudenza, in relazione a ipotesi in cui venivano in considerazione non le caratteristiche della quota o delle azioni della società, ma la consistenza e le qualità dei beni sociali (Cassazione, sentenze 2843/1996, 12921/1991, 4382/1979, 2748/1952).
Tale orientamento muove dalla considerazione che "le azioni (e le quote della società) costituiscono beni "di secondo grado", essendo rappresentativi di diritti su beni che, pur essendo ricompresi nel patrimonio della società, sono, in una certa misura,oggetto di "appartenenza" da parte dei singoli soci" (cfr Cassazione, sentenza 3370/2004).
La riconduzione della cessione delle quote sociali a titolo oneroso nell'alveo della compravendita determina come immediata conseguenza, secondo i giudici di legittimità, che la sola stipula del contratto in questione rappresenta il presupposto impositivo prescritto dall'articolo 3 della legge 102/1991, non assumendo rilevanza alcuna l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo pattuito o la successiva risoluzione dello stesso contratto per mutuo dissenso.
Secondo la Suprema corte, infatti, il successivo accordo delle parti che prevede lo scioglimento del contratto regolante la cessione di quote sociali, anche se fatto con efficacia retroattiva (per cui il medesimo si considera come se non fosse mai stato concluso), non può avere alcuna rilevanza, ai sensi dell'articolo 1372, comma 2, del Codice civile, nei confronti dei terzi e, a maggior ragione, nei confronti dell'Erario.
Emanuele Cormio
pubblicato Lunedì 26 Gennaio 2009
I più letti
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Senza partecipazione al contraddittorio, anche l’alta concentrazione di concorrenza perde valore e non può scalfire la legittimità dell’accertamento standardizzato
Adeguate le prescrizioni tecniche riguardanti i “rotoli” da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori e la loro conservazione
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
3/12/2010
Con la decadenza dalla carica non è legittimato a far valere la nullità della notifica di un atto impositivo
8/2/2010
Diventa un obbligo per il giudice quando è indispensabile per pervenire a una ragionevole decisione della controversia
24/11/2009
Le somme non servono solo a remunerare il lavoratore per il maggiore disagio derivante dall'incarico fuori sede
21/9/2009
Nulla perché non motivata la sentenza della Ctr che quantifica la pretesa fiscale oltre i limiti delle domande di parte
Notizie correlate
- Compromesso: la tassazione del pagamento double-face
- 2/8/2007

- Le condizioni affinché le somme versate a titolo di caparra confirmatoria rilevino anche come acconto del corrispettivo pattuito. Il trattamento fiscale
- Iva, no allo sconto prima casa quando è cessione del contratto
- 11/8/2009

- Per beneficiare dell'imposta al 4% sulla prima casa l'effettivo acquirente deve essere nominato entro termine certo
- La cessione d'azienda (1)
- 7/11/2005
- La definizione di azienda e l'avviamento. Aspetti fiscali: le imposte dirette
- Riassetti aziendali. Quando il Fisco può metter bocca
- 6/2/2008

- Le cessioni di partecipazioni a valori nominali e irrisori. Tra realizzo e assoluta antieconomicità
Archivio Giurisprudenza
Febbraio, 2012
(3)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(18)
Marzo, 2011
(22)
















