Venerdì 24 Maggio 2013 - Aggiornato alle 20:08
Giurisprudenza
Compensi non dichiarati e versamenti
ingiustificati legittimano l'induttivo
ingiustificati legittimano l'induttivo
Sta al contribuente "smontare" le conclusioni dell'ufficio finanziario dimostrando che i movimenti bancari sospetti sono effettivamente esenti da tassazione
I versamenti ingiustificati e i contratti di locazione con compenso non dichiarato legittimano l'accertamento induttivo, vale a dire quella tipologia di accertamento utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per ricostruire la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, prescindendo dalle scritture contabili del contribuente, perché mancanti o inattendibili.
A chiarirlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza 10101 del 19 giugno.
I fatti
Un mediatore immobiliare ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 1998, per Iva, Irpef e Irap, basato su un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale ha confermato la legittimità dell'atto impositivo emesso dall'Agenzia, con sentenza che è stata successivamente confermata in grado d'appello.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, al fine di denunciare l'insufficiente motivazione della decisione, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973, e dell'articolo 51, comma 2, n. 2, del Dpr 633/1972. In particolare, in sede di legittimità, il contribuente si è difeso asserendo di aver fornito giustificazioni non generiche riguardo alle movimentazioni bancarie svolte, le quali sarebbero risultate relative a operazioni non fiscalmente rilevanti.
Con l'ordinanza in esame, la Corte di cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta, concludendo per la validità dell'accertamento induttivo effettuato dall'Agenzia.
La motivazione della Corte
Con l'ordinanza 10101/2012, la Corte di cassazione ha innanzitutto rilevato che, dalla lettura della sentenza di secondo grado, si evincono chiaramente gli accertamenti effettuati dalla Commissione tributaria regionale, fondati in particolare sulle risultanze, appositamente richiamate, del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.
In particolare, dall'esame della sentenza emerge che il contribuente svolgeva abituale attività di mediatore immobiliare e che presso la sua abitazione era stata rinvenuta documentazione extracontabile, consistente in appunti, ricevute e contratti di locazione.
Inoltre, risulta che il contribuente aveva effettuato alcuni versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario, in relazione ai quali non era riuscito però a fornire adeguate giustificazioni, e che lo stesso aveva poi presentato istanza di accertamento con adesione, senza tuttavia fornire la documentazione appositamente richiesta dall'ufficio.
Tali argomentazioni risultano, a parere della Corte, di per sé sufficienti a supportare, nonché a legittimare, la sentenza di secondo grado, con la conseguenza che la motivazione censurata deve ritenersi "pienamente conforme all'insegnamento di questa Corte quanto alla rilevanza probatoria delle verifiche delle movimentazioni bancarie… v. per tutte Cass. 10036/2011".
In proposito, si evidenzia che, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di accertamento induttivo, "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici -, sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito".
Inoltre, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, "è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti".
In tal senso, oltre alla citata sentenza 10036/2011, vedi Cassazione 4589/2009, 7766/2008, 25365/2007, 9573/2007, 1739/2007, 14675/2006, 7329/2003 e 4601/2002.
Conclusioni
Con l'ordinanza 10101/2012, la Suprema corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, disposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del mediatore immobiliare, in quanto fondato su versamenti ingiustificati presenti nel conto corrente del contribuente, nonché sul reperimento di contratti di locazione, con riferimento ai quali non era stato dichiarato alcun reddito.
La Cassazione ha ulteriormente ribadito l'orientamento secondo il quale, nei casi in cui l'accertamento tributario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, spetta al contribuente, tenuto conto dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre per l'Amministrazione finanziaria è sufficiente allegare i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.
Ne deriva che, a giudizio della Cassazione, con riferimento all'attività di mediazione immobiliare, il riscontro sul conto corrente di versamenti non giustificati e il reperimento di contratti di locazione non conosciuti dal Fisco risultano indici di un reddito imponibile non dichiarato.
A chiarirlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza 10101 del 19 giugno.
I fatti
Un mediatore immobiliare ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 1998, per Iva, Irpef e Irap, basato su un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale ha confermato la legittimità dell'atto impositivo emesso dall'Agenzia, con sentenza che è stata successivamente confermata in grado d'appello.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, al fine di denunciare l'insufficiente motivazione della decisione, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973, e dell'articolo 51, comma 2, n. 2, del Dpr 633/1972. In particolare, in sede di legittimità, il contribuente si è difeso asserendo di aver fornito giustificazioni non generiche riguardo alle movimentazioni bancarie svolte, le quali sarebbero risultate relative a operazioni non fiscalmente rilevanti.
Con l'ordinanza in esame, la Corte di cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta, concludendo per la validità dell'accertamento induttivo effettuato dall'Agenzia.
La motivazione della Corte
Con l'ordinanza 10101/2012, la Corte di cassazione ha innanzitutto rilevato che, dalla lettura della sentenza di secondo grado, si evincono chiaramente gli accertamenti effettuati dalla Commissione tributaria regionale, fondati in particolare sulle risultanze, appositamente richiamate, del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.
In particolare, dall'esame della sentenza emerge che il contribuente svolgeva abituale attività di mediatore immobiliare e che presso la sua abitazione era stata rinvenuta documentazione extracontabile, consistente in appunti, ricevute e contratti di locazione.
Inoltre, risulta che il contribuente aveva effettuato alcuni versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario, in relazione ai quali non era riuscito però a fornire adeguate giustificazioni, e che lo stesso aveva poi presentato istanza di accertamento con adesione, senza tuttavia fornire la documentazione appositamente richiesta dall'ufficio.
Tali argomentazioni risultano, a parere della Corte, di per sé sufficienti a supportare, nonché a legittimare, la sentenza di secondo grado, con la conseguenza che la motivazione censurata deve ritenersi "pienamente conforme all'insegnamento di questa Corte quanto alla rilevanza probatoria delle verifiche delle movimentazioni bancarie… v. per tutte Cass. 10036/2011".
In proposito, si evidenzia che, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di accertamento induttivo, "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 - che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici -, sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d'impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito".
Inoltre, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, "è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti".
In tal senso, oltre alla citata sentenza 10036/2011, vedi Cassazione 4589/2009, 7766/2008, 25365/2007, 9573/2007, 1739/2007, 14675/2006, 7329/2003 e 4601/2002.
Conclusioni
Con l'ordinanza 10101/2012, la Suprema corte ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, disposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del mediatore immobiliare, in quanto fondato su versamenti ingiustificati presenti nel conto corrente del contribuente, nonché sul reperimento di contratti di locazione, con riferimento ai quali non era stato dichiarato alcun reddito.
La Cassazione ha ulteriormente ribadito l'orientamento secondo il quale, nei casi in cui l'accertamento tributario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, spetta al contribuente, tenuto conto dell'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre per l'Amministrazione finanziaria è sufficiente allegare i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.
Ne deriva che, a giudizio della Cassazione, con riferimento all'attività di mediazione immobiliare, il riscontro sul conto corrente di versamenti non giustificati e il reperimento di contratti di locazione non conosciuti dal Fisco risultano indici di un reddito imponibile non dichiarato.
Michela Grisini
pubblicato Martedì 26 Giugno 2012
I più letti
La mancata percezione dell’affitto per morosità del conduttore non ne impedisce l’assoggettamento a imposta sui redditi fino a quando interviene la risoluzione del contratto
In Gazzetta il decreto che sospende il pagamento del tributo per alcune categorie di immobili. Versamento confermato per i proprietari di immobili di pregio, ville e castelli
Inutile appellarsi ai “tentennamenti” del Comune, la normativa non ammette i ritardatari, e i contratti di utenza domestica non dimostrano l’effettivo trasferimento dell’acquirente
Con circolare del dipartimento delle Finanze arriva il via libera all’attuazione anticipata dell’emendamento al decreto “sblocca debiti”, in fase di conversione in legge
La specifica disciplina delle società tra avvocati è stata “codificata” con il decreto legislativo n. 96 del 2001, emanato in attuazione della direttiva europea 98/5/Ce
In Gazzetta il decreto che sospende il pagamento del tributo per alcune categorie di immobili. Versamento confermato per i proprietari di immobili di pregio, ville e castelli
Andranno esposti nella sezione Imu e altri tributi locali nella colonna importi a debito versati. In caso di ravvedimento, pagamento contestuale di sanzioni ed interessi
I chiarimenti dell’Agenzia sui nuovi criteri di “ultimazione del servizio” e di “maturazione dei corrispettivi”, con riferimento in particolare al settore delle telecomunicazioni
In riferimento al 2013, deve essere obbligatoriamente utilizzato per il versamento dell'ultima rata e della maggiorazione standard, quest'anno destinata allo Stato
Inutile appellarsi ai “tentennamenti” del Comune, la normativa non ammette i ritardatari, e i contratti di utenza domestica non dimostrano l’effettivo trasferimento dell’acquirente
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell'imposta né risoluzione del contratto
Un riepilogo delle regole relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili a locazioni e cessioni di fabbricati, così come si presentano in seguito al Dl 83/2012
Importi differenti a seconda che sia previsto o meno un corrispettivo
Per superare il vincolo, al committente basta anche una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute
Dello stesso autore
3/5/2013
Necessaria, per la Suprema corte, l’analisi della fattispecie concreta nella valutazione della domanda. In caso contrario, si rischia di violare il principio di non colpevolezza
9/4/2013
Legittimo il recupero nei confronti di un commerciante di abbigliamento che, anziché effettuare i più convenienti saldi di fine stagione, liquida la merce in blocco e sottocosto
14/3/2013
Ha, inoltre, il potere di disporre il sequestro di beni appartenenti a una persona incensurata se ritiene che l’intestazione sia fittizia e l’indagato il proprietario effettivo
19/2/2013
In presenza di ricavi inadeguati a coprire uscite ingenti, il Fisco può ragionevolmente sospettare l’occultamento di redditi e ricostruire l’imponibile, salvo prova contraria
Notizie correlate
- Movimenti bancari fuori attività? Al contribuente l'onere di provarlo
- 12/1/2011

- Quelli rilevati dalla contabilità aziendale come versamenti dell'imprenditore a titolo di finanziamento legittimano l'analitico-presuntivo
- Accertamenti su conto corrente? La professione non basta alla difesa
- 18/9/2012

- L’amministratore di condominio, controllato per gli ingiustificati versamenti bancari, deve fornire una prova dettagliata per ogni singola operazione da spiegare
- Più sono i proprietari e gli inquilini da gestire, più crescono i compensi
- 15/3/2013

- L’incremento delle persone da amministrare e per le quali tenere una contabilità secondo il codice civile, aumenta non solo lo stress, ma anche il reddito imponibile
- Operazioni bancarie sospette: la reticenza valida l'accertamento
- 30/9/2010

- L'incontestabile valore indiziario del comportamento degli intestatari dei conti, chiave di volta delle indagini
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2013
(27)
Aprile, 2013
(31)
Marzo, 2013
(38)
Febbraio, 2013
(29)
Gennaio, 2013
(36)
Dicembre, 2012
(31)
Novembre, 2012
(42)
Ottobre, 2012
(44)
Settembre, 2012
(31)
Agosto, 2012
(30)
Luglio, 2012
(37)
Giugno, 2012
(30)


















