Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Contabilità smarrita? Il recupero
non transita solo per via induttiva
non transita solo per via induttiva
Legittimo l'accertamento analitico basato su copie delle scritture acquisite dalla Gdf in un precedente accesso
E' pienamente legittimo il ricorso da parte dell'ufficio, in ipotesi di smarrimento delle scritture contabili, a un controllo di tipo analitico, in luogo di quello sintetico o induttivo. E da tale scelta, che rimane nella piena discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, nessuna lesione può mai subire il diritto di difesa del contribuente, posto che la notificazione allo stesso dell'atto accertativo lo pone nella condizione di conoscere pienamente tutti i rilievi contestatigli dal Fisco.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 377 del 12 gennaio 2009.
La vicenda
L'Amministrazione finanziaria notificava a una società sportiva un avviso di accertamento con il quale rideterminava i redditi dichiarati per un determinato periodo di imposta, sulla base di copie di atti acquisiti dalla Guardia di finanza durante un accesso presso la medesima società, che aveva poi smarrito l'intera documentazione contabile dopo aver cessato l'attività.
La contribuente impugnava l'atto impositivo, contestando la ricostruzione del reddito operata e il fatto che l'ufficio avesse fatto ricorso, pur in assenza di una formale documentazione, a un accertamento di tipo analitico, al posto di quello sintetico o induttivo.
La Ctp annullava l'atto accertativo, condannando l'ufficio al pagamento delle spese processuali.
Infruttuoso risultava il successivo appello dell'agenzia delle Entrate; i giudici della Commissione regionale affermavano che l'ufficio aveva applicato "confusamente il potere di accertamento con incertezza tra metodo analitico e metodo sintetico", con quest'ultimo che era da preferirsi in un caso, come quello in contestazione, dove vi era lo smarrimento dell'intera documentazione contabile sociale.
Il ricorso e la decisione della Cassazione
L'Amministrazione ricorreva in Cassazione lamentando, in primo luogo, come i giudici di secondo grado avessero dato per assodata l'inesistenza della contabilità, ritenendo, su tali basi, non congruo il ricorso a un accertamento di tipo analitico. Al riguardo, l'ufficio sottolineava che non solo una contabilità societaria vi era stata in passato ed era stata regolarmente tenuta, ma che, soprattutto, vi fosse la disponibilità delle copie degli atti reperiti dalla Guardia di finanza; atti che permettevano di ricostruire in modo alquanto esauriente anche la contabilità successiva alla cessazione dell'attività. Copie che, quindi, dovevano considerarsi al pari degli originali. Sosteneva sempre, inoltre, l'ufficio che l'accertamento condotto poteva anche essere in parte induttivo, ma solo in parte, non potendo non operare in modo analitico per la parte contabile certamente provata e risultante dalle copie in suo possesso.
Per ciò che concerneva, infine, il rilievo mosso dalla Ctr in base al quale l'Amministrazione non avrebbe indicato con precisione quale tipo di accertamento aveva posto in essere, così palesando, a dir loro, una confusione nell'applicare il proprio potere accertativo, con incertezza tra utilizzo del metodo analitico e di quello induttivo, e non permettendo al contribuente un'adeguata difesa, l'ufficio evidenziava come nessuna disposizione normativa prescrivesse l'obbligo di qualificare espressamente il metodo accertativo seguito o adoperato, essendo pienamente legittimo l'utilizzo di metodi misti.
La Cassazione ha, come anticipato, giudicato fondate le doglianze dell'Amministrazione finanziaria.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Commissione tributaria regionale fosse incorsa chiaramente in errore nel ritenere inesistente la contabilità del contribuente, non tenendo per nulla in considerazione le copie acquisite dalla Gdf e la circostanza che antecedentemente alla cessazione della società vi fosse una regolare tenuta della documentazione contabile.
Altro errore della Ctr era stato il ritenere che l'ufficio fosse tenuto, a garanzia del diritto di difesa del contribuente, a indicare con esattezza che tipo di accertamento avesse posto in essere. In proposito, infatti, la Suprema corte ha ricordato che il potere di accertamento del reddito in capo all'ufficio non è in alcun modo condizionato dal metodo adottato; questo può essere analitico o sintetico, o in ipotesi anche misto, ed è nella discrezione dell'ufficio, anche tenuto conto dei dati concretamente utilizzabili nel caso contingente, scegliere tra l'una o l'altra metodologia.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 377 del 12 gennaio 2009.
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L'Amministrazione finanziaria notificava a una società sportiva un avviso di accertamento con il quale rideterminava i redditi dichiarati per un determinato periodo di imposta, sulla base di copie di atti acquisiti dalla Guardia di finanza durante un accesso presso la medesima società, che aveva poi smarrito l'intera documentazione contabile dopo aver cessato l'attività.
La contribuente impugnava l'atto impositivo, contestando la ricostruzione del reddito operata e il fatto che l'ufficio avesse fatto ricorso, pur in assenza di una formale documentazione, a un accertamento di tipo analitico, al posto di quello sintetico o induttivo.
La Ctp annullava l'atto accertativo, condannando l'ufficio al pagamento delle spese processuali.
Infruttuoso risultava il successivo appello dell'agenzia delle Entrate; i giudici della Commissione regionale affermavano che l'ufficio aveva applicato "confusamente il potere di accertamento con incertezza tra metodo analitico e metodo sintetico", con quest'ultimo che era da preferirsi in un caso, come quello in contestazione, dove vi era lo smarrimento dell'intera documentazione contabile sociale.
Il ricorso e la decisione della Cassazione
L'Amministrazione ricorreva in Cassazione lamentando, in primo luogo, come i giudici di secondo grado avessero dato per assodata l'inesistenza della contabilità, ritenendo, su tali basi, non congruo il ricorso a un accertamento di tipo analitico. Al riguardo, l'ufficio sottolineava che non solo una contabilità societaria vi era stata in passato ed era stata regolarmente tenuta, ma che, soprattutto, vi fosse la disponibilità delle copie degli atti reperiti dalla Guardia di finanza; atti che permettevano di ricostruire in modo alquanto esauriente anche la contabilità successiva alla cessazione dell'attività. Copie che, quindi, dovevano considerarsi al pari degli originali. Sosteneva sempre, inoltre, l'ufficio che l'accertamento condotto poteva anche essere in parte induttivo, ma solo in parte, non potendo non operare in modo analitico per la parte contabile certamente provata e risultante dalle copie in suo possesso.
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Mauro Di Biasi
pubblicato Martedì 17 Febbraio 2009
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