Giurisprudenza
Conti bancari. Basta la presunzione
per vincere l'intestazione fittizia
Ammessa la prova contraria del contribuente, che può far valere le proprie ragioni anche in sede contenziosa
intestazione fittizia
All'Amministrazione finanziaria è attribuito il potere di determinare il reddito e di imputarne il possesso al soggetto che, anche per il tramite di interposizione fittizia, ne sia il reale e vero percettore, con la sola dimostrazione di un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Sarà poi cura del contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, "smontare" il quadro indiziario erariale attraverso idonea documentazione probatoria.
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza n. 21454, depositata lo scorso 9 ottobre, con la quale, accogliendo il ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate, ha cassato con rinvio la sentenza di appello emessa dalla Ctr delle Marche.

La vicenda
L'ufficio di Pesaro emette un avviso di accertamento a carico di una società, contestando un maggior reddito non dichiarato. L'accertamento si fonda su una serie di indagini svolte dalla Guardia di finanza, dalle quali era emerso un notevole flusso finanziario tra società fiduciarie e rappresentante legale della società accertata (movimentazioni effettuate attraverso conti correnti bancari e alcuni libretti al portatore nella materiale disponibilità del legale rappresentante della società accertata) e, pertanto, riconducibili a reddito imponibile di quest'ultima.

Avverso tale atto impositivo, la società propone vittoriosamente ricorso innanzi alla Ctp. Il successivo appello dell'ufficio viene respinto dai giudici di secondo grado.

L'Amministrazione finanziaria propone ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 37 del Dpr 602/1973.

In particolare, l'ufficio ritiene che le movimentazioni effettuate con libretti al portatore e conti correnti intestasti a nomi di fantasia, nella disponibilità materiale e gestionale del rappresentante legale della società accertata, costituiscono operazioni imputabili a quest'ultima, i cui soci peraltro fanno parte della medesima famiglia.
Tutti questi elementi, sempre secondo l'interpretazione dell'ufficio, fanno presumere - con la valenza indiziaria di gravità, precisione e concordanza - l'ascrivibilità alla società accertata di tutte le operazioni bancarie effettuate con i richiamati strumenti finanziari.

La Corte accoglie la doglianza dell'ufficio e, nel confermare la legittimità da parte degli uffici finanziari di acquisire, nell'ambito dell'attività accertativa, copia dei conti correnti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti (Cassazione, sentenza 8683/2002), precisa che "…in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore". In tal caso, tuttavia, "…occorre comunque che risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (Cass. n. 13391/03), ad onta della formale intestazione al terzo, (Cass. n. 4423/03)".

Infine, in conformità a un pacifico orientamento giurisprudenziale, la Cassazione afferma che trattasi di "…una presunzione legale di carattere relativo, essendo ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, a cui resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa…depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado…".

Nel caso di specie, continuano i giudici di piazza Cavour, all'imponente quadro indiziario rappresentato dall'Amministrazione finanziaria (idoneo a riferire i conti correnti e i relativi movimenti bancari alla società accertata) non ha fatto seguito, da parte del contribuente, una adeguata e valida documentazione probatoria che lo confutasse.

Osservazioni
La sentenza ci offre lo spunto per alcune brevi riflessioni su di un tema, quello degli accertamenti bancari, di grande attualità e sul quale la giurisprudenza di legittimità sembra aver assunto una posizione pro-fisco oramai chiara e consolidata.
Ciò ha portato parte della dottrina ad affermare che l'attuale normativa determina uno squilibrio nei rapporti fisco/contribuente in favore dell'Erario, a cui è permesso procedere per "presunzioni", mentre il contribuente è gravato del peso di dimostrare l'infondatezza delle stesse, realizzandosi così una ipotesi di inversione dell'onere della prova.

Tuttavia, si ritiene di non poter condividere tali affermazioni.
Se è vero, infatti, che spetta al contribuente dimostrare l'inefficacia di una ricostruzione presuntiva, è anche vero, che è compito (non sempre facile) dell'Amministrazione finanziaria soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'attività accertativa posta in essere.
Toccherà poi ai magistrati valutare l'attendibilità o meno dell'impianto presuntivo anche sulla base dell'attività difensiva svolta dal contribuente accertato.
Marco Denaro
pubblicato Venerdì 6 Novembre 2009

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