Giurisprudenza
Contrasto alle false fatturazioni.
Una nuova tessera nel mosaico
Fra gli indizi a sostegno della tesi dell’ufficio, la “scarsa collaborazione” della società sottoposta a verifica
La mancata esibizione di documenti, sanzionabile in quanto considerata slealtà nei confronti dell’Amministrazione, verso la quale vige comunque un obbligo di collaborazione, rappresenta essa stessa indizio della pervicace volontà del contribuente di sottrarsi al legittimo controllo degli uffici finanziari ed espressione della consapevole scelta di voler operare al di fuori delle regole fiscali. Si potrebbe sintetizzare così la “morale” della sentenza 21/66/10 emessa dalla Ctr Lombardia, sezione di Brescia, con cui si è posto un ulteriore punto a favore dell’azione di contrasto alle false fatturazioni.
 
La vicenda processuale
L’ufficio locale di Salò sottoponeva a verifica fiscale per l’anno 2005 una sas operante nel settore della produzione di impianti e sistemi per l’automazione industriale, rinvenendo fatture emesse da un soggetto che in quel periodo era dipendente della stessa società.
Il dipendente affermava di aver ereditato l’azienda paterna e, pur non avendo svolto un’effettiva attività d’impresa, ammetteva di avere emesso qualche fattura ai propri datori di lavoro, ma non riconosceva come proprie quelle rinvenute presso la società verificata, né era in grado di mostrare una propria contabilità.
 
Ulteriori indizi che conducevano a ritenere false le fatture erano:
  • i pagamenti, effettuati in contanti o mai eseguiti benché ogni fattura contestata riportasse importi di diverse decine di migliaia di euro di imponibile
  • la mancanza di prova del trasporto dei macchinari, voluminosi e pesanti.
Dalla verifica, che veniva estesa all’annualità d’imposta precedente, emergevano altre fatture palesemente false, emesse dallo stesso dipendente e da un altro soggetto inesistente.
Ma l’attenzione dei verificatori si incentrava su un altro aspetto: le fatture annotate, emesse dal dipendente, riguardavano macchinari che questi aveva dichiarato di non aver prodotto, né commercializzato. Ebbene, gli stessi macchinari risultavano venduti a un’altra società (una srl), il cui legale rappresentante era il medesimo della prima verificata.
 
Il cerchio si chiudeva con la verifica estesa anche alla srl.
 
Gli accertamenti erano poi impugnati, con le solite contestazioni circa l’onere della prova, l’obbligo di motivazione e con la produzione di ogni sorta di documento per attestare ex post l’effettività delle operazioni.
 
I giudici in primo grado respingevano entrambe le impugnazioni (della sas e della srl).
 
La sentenza 21/66/10, emessa a seguito dell’appello proposto dalla srl, si presenta interessante non solo e non tanto perché conferma l’orientamento giurisprudenziale sul tema delle false fatturazioni, ma anche in quanto focalizza la propria attenzione su un ulteriore aspetto.
 
La società, come detto, in sede contenziosa ha profuso documenti per affermare la propria “verità”. La Ctr ha ritenuto, accogliendo la specifica eccezione dell’ufficio, di non voler assolutamente tener conto di tali documenti, non esibiti in sede di verifica, anche se ritualmente richiesti.
 
Sul punto, i giudici si sono espressi con estrema chiarezza: “il rifiuto alla esibizione dei documenti, che, ai sensi dell’art. 52, comma 5 DPR 633/72, impedisce di tener conto di una successiva produzione in sede contenziosa, postula la intenzionalità del comportamento del contribuente, il quale appunto rifiuti l’esibizione o dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti o li sottragga comunque all’ispezione.
In particolare, si determina la preclusione ex art. 52, comma 5 DPR 633/72, in base alla quale non possono essere presi in considerazione dai giudici tributari i documenti esibiti dal contribuente in giudizio e non in sede di verifica fiscale, soltanto nel caso in cui il rifiuto sia stato effettuato con dolo, cioè con la volontà di impedire che, durante l’accesso, possano essere effettuate la verifica e la valutazione dei documenti stessi (tra le molte, cfr. CTC, sez.2, n.2167del 13/04/1999 e CTC, sez.1 n. 8166 del 08/11/2002). Orbene, ad avviso dei giudici di Appello, tre anni (dalla richiesta sino alla notifica del pvc) costituiscono periodo più che adeguato e sufficiente per rinvenire ogni sorta di documentazione e scritture contabili da mettere a disposizione dell’amministrazione finanziaria e così concorrere, in maniera leale, alle legittime operazioni di verifica. Inerzia e parziale adesione costituiscono, oltre al dato temporale richiamato, indici inequivoci di un preciso coefficiente soggettivo, riassumibili sotto il paradigma del dolo, espressivo di una precisa quanto consapevole opzione d’impresa”.
Teresa Iannielli
pubblicato Giovedì 15 Luglio 2010

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