Giurisprudenza
Controlli bancari: soci e familiari sotto la lente del Fisco
Confermata l’utilizzabilità, nell’accertamento a carico di una Snc, dei conti intestati ad altri soggetti
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Con la sentenza n. 19609 del 4 luglio 2006, depositata il 13 settembre, la Suprema corte ha cassato il pronunciamento di merito che aveva escluso l'utilizzabilità, nell'accertamento a carico della società di persone, dei movimenti di conti bancari correnti intestati ai soci e ai loro familiari.

La vicenda
In forza di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’allora ufficio imposte dirette di Finale Ligure accertava nei confronti di una Snc la mancata contabilizzazione di ricavi, desunti, in particolare, da versamenti (per lire 277.522.063) e prelevamenti (per lire 272.641.069), operati sui conti correnti bancari intestati ai soci e ai loro familiari, e di conseguenza imputava pro quota il reddito ai due compartecipi.

Investita del ricorso, la Commissione tributaria provinciale emetteva una sentenza di parziale accoglimento, che veniva appellata sia dall’ufficio che dal contribuente.
La Ctr rigettava entrambi gli atti di difesa, osservando, per quanto riguardava il gravame della parte, che la stessa e i suoi soci “nel merito, non avevano fornito adeguate prove a discarico” e, per quel che concerneva il gravame dell'ufficio, che “non risulta(va) comunque logicamente sostenibile che tutte le operazioni reperite sui conti correnti bancari dei familiari fossero imputabili alla società, così come appar(iva) eccessivo che non fosse stato ammesso in deduzione alcun costo relativo alla produzione dell'indicato reddito”.

La sentenza è stata impugnata in Cassazione dall’Amministrazione finanziaria, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 del Dpr n. 600/1973, nonché per insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione regionale avrebbe potuto rigettare l'appello dell'ufficio soltanto sulla base di prove precise, e non di considerazioni logiche che, oltretutto, non aveva nemmeno esplicitato, venendo così meno anche al dovere di spiegare adeguatamente le ragioni del proprio convincimento.

In via incidentale, la parte ha dedotto, con l'unico motivo, la violazione ed errata applicazione dell'articolo 32 del Dpr n. 600/1973, poiché le operazioni bancarie in contestazione, in quanto effettuate sui conti correnti dei soci e dei loro familiari, avrebbero potuto essere riferite all'attività della società solo in presenza di adeguati elementi che l'ufficio non aveva fornito.

La sentenza
Il Collegio ha ricordato in apertura di aver già manifestato sul punto il proprio pensiero – sentenze nn. 9946/2000, 2435/2001, 518/2002 – chiarendo che “sia l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 che l'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 accordano all'Erario la possibilità di giovarsi di una presunzione relativa destinata a cedere di fronte alla prova contraria del contribuente”.
In ordine alla rilevanza dei movimenti effettuati sui conti di soggetti diversi dal destinatario della rettifica, ancora una volta la Corte ha richiamato precedenti pronunce – nn. 8826/2001, 72980/2002, 6232/2003 – con le quali aveva accordato la possibilità di tenerne conto “ogniqualvolta risulti la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la riferibilità delle operazioni all'interessato”.
Ciò a maggior ragione nelle società a ristretta base familiare – Cassazione, sentenza n. 13391/2003 – per la particolare composizione della compagine sociale.

La Corte ha ricordato, ancora, un recentissimo pronunciamento – sentenza n. 14691/2006 – con cui è stato ribadito, proprio in una causa relativa ad altri periodi d'imposta della stessa parte ricorrente incidentalmente e dei suoi soci, l'utilizzabilità dei dati rilevati sui conti correnti di questi ultimi e dei loro familiari che, stando alla sentenza impugnata, non avevano oltretutto altri redditi che quelli provenienti dalla società.

La Cassazione ha accolto, quindi, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria “in quanto per superare la presunzione invocata dall'ufficio, la Commissione regionale avrebbe dovuto allegare fatti od argomenti specifici e non mere considerazioni sostanzialmente prive di effettivo valore dimostrativo”.

Nota
La sentenza tocca una problematica che viene sempre più – sentenza dopo sentenza – data per acclarata dalla magistratura suprema: sono utilizzabili gli elementi e i dati bancari rinvenuti attraverso il controllo dei conti correnti dei soci e/o dei loro familiari, e non transitati nelle scritture contabili dell'impresa.
L’articolo 51 del Dpr n. 633/1972 prevede che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili”.
La loro utilizzabilità, ai fini della ricostruzione delle operazioni imponibili, opera automaticamente, come presunzione legale relativa, ribaltabile attraverso la prova contraria.

In pratica, è la norma fiscale che individua il fatto e l’effetto. Il fatto, che costituisce il presupposto della presunzione, è il rinvenimento di dati emergenti da conti bancari non transitati nelle scritture. L'effetto è la presunzione di utilizzabilità dei dati ai fini della ricostruzione della base imponibile.
Da ciò discende la possibilità di configurare la presunzione nei confronti di chiunque, fatto salvo, naturalmente, il diritto, per chiunque, di dare una diversa ricostruzione fattuale.

Sul punto, la Corte di cassazione, in verdetti che a prima lettura potrebbero fuorviare - sentenza citata n. 6232/2003 - pur riconoscendo che l’articolo 51, comma 2, numeri 2 e 7, trovi applicazione unicamente ai conti intestati o contestati al contribuente, mentre non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, ne ammette l’utilizzabilità nei casi in cui “l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanza del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (Cass. n. 8826/2001)”.

In senso conforme si è espressa la stessa Corte con la sentenza n. 13391 del 21 febbraio 2003, depositata il 12 settembre 2003, richiamata dai giudici, che ha consentito all’Amministrazione finanziaria, in sede di rettifica e di accertamento del reddito di una società di capitali, di utilizzare, oltre ai dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari formalmente intestati all'ente, anche quelli relativi a conti formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, una volta provata, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (nel caso di specie, è stata ritenuta correttamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto utilizzabili i dati relativi a due coniugi, unici soci della società di cui il marito era anche amministratore).


Gianfranco Antico
pubblicato Lunedì 18 Dicembre 2006

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