Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Giurisprudenza
Controlli fiscali "oltre confine",
rettifica della dichiarazione ok
rettifica della dichiarazione ok
Le attività dei verificatori possono anche estendersi oltre l'ambito oggettivo dell'incarico affidatogli
La verifica fiscale è un'indagine finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile all'accertamento dell'imposta e diretta, quindi, a determinare complessivamente la capacità contributiva di un soggetto. Le attività dei verificatori, pertanto, possono anche estendersi oltre l'ambito oggettivo dell'incarico, che ne costituisce solo il necessario punto di partenza.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 26321/2009.
Il fatto
L'Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi presentata, accertando una maggiore imposta e irrogando la sanzione, oltre gli interessi di legge.
L'avviso si fondava su una verifica eseguita presso la sede della società dal nucleo verificatori dell'ufficio, conclusasi con un processo verbale di constatazione.
La società presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale lo accoglieva quasi integralmente, riducendo il maggiore imponibile accertato dall'ufficio.
L'Agenzia proponeva appello, ribadendo le tesi esposte in primo grado. Presentava appello incidentale la società contribuente. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame incidentale, dichiarando la nullità dell'accertamento.
Nella motivazione della sentenza, la Ctr fondava la sua decisione sulla premessa che, a fronte di una verifica finalizzata al controllo dei prezzi praticati a terzi e alle società consociate, degli interessi passivi per i finanziamenti infragruppo e delle perdite su crediti, i funzionari dell'Amministrazione avevano illegittimamente, senza alcuna autorizzazione del loro superiore gerarchico, cambiato e ampliato l'oggetto della verifica, contestando vendite sottocosto, con omessa contabilizzazione di ricavi.
Il cambiamento e/o ampliamento dell'oggetto della verifica era determinato, secondo il giudice d'appello, dalla contestazione delle vendite sottocosto, le quali non rientravano nell'oggetto della verifica così come originariamente autorizzata.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La doglianza dell'Amministrazione, relativa alla violazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., trovava il proprio fondamento, in primo luogo, nella contraddizione interna alla motivazione della sentenza, perché aveva ritenuto che un'indagine sui prezzi non poteva portare all'accertamento di vendite sottocosto. La stessa motivazione era, inoltre, insufficiente perché nulla era detto su quali elementi di fatto, tra quelli disponibili, aveva desunto il cambiamento e/o ampliamento dell'oggetto della verifica. Pertanto, non era possibile ricostruire, nemmeno per sommi capi, il percorso argomentativo che aveva portato la Commissione tributaria regionale a quelle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate.
La verifica fiscale, sia "generale" (cioè mirata all'approfondimento della posizione fiscale di un soggetto, in relazione alla totalità dei tributi), sia "parziale" (rivolta all'approfondimento del rapporto del contribuente nei confronti di uno o più tributi in particolare), sia, inoltre, "speciale" (vale a dire riguardante singoli atti oppure un complesso di atti di gestione), costituisce, in ogni caso, attività d'indagine finalizzata all'acquisizione e al reperimento di ogni elemento utile all'accertamento dell'imposta e alla repressione dell'evasione e delle altre violazioni alle norme tributarie.
Ciò è vero qualsiasi sia il suo oggetto. Quest'ultimo, infatti, non va confuso con la finalità della verifica fiscale, che resta quella di acquisire una serie di informazioni grazie alle quali gli uffici preposti hanno la possibilità di ricomporre i volumi d'affari dei contribuenti, nonché i relativi redditi imponibili.
Tale considerazione torna utile nella misura in cui, coerentemente, evidenzia come le informazioni e i dati raccolti nel corso di una verifica devono essere tenuti ben distinti dall'oggetto della verifica stessa. Questo in quanto le risultanze di una verifica volta ad acquisire una serie di dati ed elementi (che serviranno a quantificare e motivare il successivo accertamento), pur provenendo dalla verifica stessa, vanno ben oltre il suo ambito oggettivo (che ne costituisce solo la piattaforma strumentale), dirette, come sono, a determinare complessivamente la capacità contributiva del soggetto verificato, nonché a ricercare e reprimere le violazioni, eventualmente commesse, alle norme tributarie.
L'assunto della Ctr, secondo cui la contestazione delle vendite sottocosto e dell'omessa contabilizzazione dei relativi ricavi costituirebbe un cambiamento, un ampliamento, o comunque un'indebita estensione dell'oggetto della verifica e non, piuttosto, il mero risultato della medesima indagine avente a oggetto il raffronto tra i prezzi praticati a terzi e alle società consociate, non può ritenersi condivisibile, anche perché il giudice di secondo grado si è ben guardato dal chiarire le ragioni poste a base della decisione.
Al riguardo, la Corte ha colto l'occasione per precisare che il vizio di cui all'articolo 360, n. 5, c.p.c. si verifica non solo nell'ipotesi di totale assenza di una qualunque esplicitazione delle ragioni della pronunzia, ma anche nel caso di una sostanziale inidoneità della motivazione a rappresentare le ragioni poste a base della decisione. Questo avviene, tra l'altro, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 26321/2009.
Il fatto
L'Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi presentata, accertando una maggiore imposta e irrogando la sanzione, oltre gli interessi di legge.
L'avviso si fondava su una verifica eseguita presso la sede della società dal nucleo verificatori dell'ufficio, conclusasi con un processo verbale di constatazione.
La società presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale lo accoglieva quasi integralmente, riducendo il maggiore imponibile accertato dall'ufficio.
L'Agenzia proponeva appello, ribadendo le tesi esposte in primo grado. Presentava appello incidentale la società contribuente. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame incidentale, dichiarando la nullità dell'accertamento.
Nella motivazione della sentenza, la Ctr fondava la sua decisione sulla premessa che, a fronte di una verifica finalizzata al controllo dei prezzi praticati a terzi e alle società consociate, degli interessi passivi per i finanziamenti infragruppo e delle perdite su crediti, i funzionari dell'Amministrazione avevano illegittimamente, senza alcuna autorizzazione del loro superiore gerarchico, cambiato e ampliato l'oggetto della verifica, contestando vendite sottocosto, con omessa contabilizzazione di ricavi.
Il cambiamento e/o ampliamento dell'oggetto della verifica era determinato, secondo il giudice d'appello, dalla contestazione delle vendite sottocosto, le quali non rientravano nell'oggetto della verifica così come originariamente autorizzata.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La doglianza dell'Amministrazione, relativa alla violazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c., trovava il proprio fondamento, in primo luogo, nella contraddizione interna alla motivazione della sentenza, perché aveva ritenuto che un'indagine sui prezzi non poteva portare all'accertamento di vendite sottocosto. La stessa motivazione era, inoltre, insufficiente perché nulla era detto su quali elementi di fatto, tra quelli disponibili, aveva desunto il cambiamento e/o ampliamento dell'oggetto della verifica. Pertanto, non era possibile ricostruire, nemmeno per sommi capi, il percorso argomentativo che aveva portato la Commissione tributaria regionale a quelle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate.
La verifica fiscale, sia "generale" (cioè mirata all'approfondimento della posizione fiscale di un soggetto, in relazione alla totalità dei tributi), sia "parziale" (rivolta all'approfondimento del rapporto del contribuente nei confronti di uno o più tributi in particolare), sia, inoltre, "speciale" (vale a dire riguardante singoli atti oppure un complesso di atti di gestione), costituisce, in ogni caso, attività d'indagine finalizzata all'acquisizione e al reperimento di ogni elemento utile all'accertamento dell'imposta e alla repressione dell'evasione e delle altre violazioni alle norme tributarie.
Ciò è vero qualsiasi sia il suo oggetto. Quest'ultimo, infatti, non va confuso con la finalità della verifica fiscale, che resta quella di acquisire una serie di informazioni grazie alle quali gli uffici preposti hanno la possibilità di ricomporre i volumi d'affari dei contribuenti, nonché i relativi redditi imponibili.
Tale considerazione torna utile nella misura in cui, coerentemente, evidenzia come le informazioni e i dati raccolti nel corso di una verifica devono essere tenuti ben distinti dall'oggetto della verifica stessa. Questo in quanto le risultanze di una verifica volta ad acquisire una serie di dati ed elementi (che serviranno a quantificare e motivare il successivo accertamento), pur provenendo dalla verifica stessa, vanno ben oltre il suo ambito oggettivo (che ne costituisce solo la piattaforma strumentale), dirette, come sono, a determinare complessivamente la capacità contributiva del soggetto verificato, nonché a ricercare e reprimere le violazioni, eventualmente commesse, alle norme tributarie.
L'assunto della Ctr, secondo cui la contestazione delle vendite sottocosto e dell'omessa contabilizzazione dei relativi ricavi costituirebbe un cambiamento, un ampliamento, o comunque un'indebita estensione dell'oggetto della verifica e non, piuttosto, il mero risultato della medesima indagine avente a oggetto il raffronto tra i prezzi praticati a terzi e alle società consociate, non può ritenersi condivisibile, anche perché il giudice di secondo grado si è ben guardato dal chiarire le ragioni poste a base della decisione.
Al riguardo, la Corte ha colto l'occasione per precisare che il vizio di cui all'articolo 360, n. 5, c.p.c. si verifica non solo nell'ipotesi di totale assenza di una qualunque esplicitazione delle ragioni della pronunzia, ma anche nel caso di una sostanziale inidoneità della motivazione a rappresentare le ragioni poste a base della decisione. Questo avviene, tra l'altro, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Alberto Catania
pubblicato Mercoledì 27 Gennaio 2010
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