Giurisprudenza
Corte di cassazione e Statuto del contribuente: nulla la notifica al defunto nel suo domicilio se sono già noti l'evento e il no
L'avviso di accertamento risultava emesso dallo stesso ufficio che tre mesi prima aveva ricevuto la denuncia di successione
47 morto che parla
La conoscenza degli atti nello Statuto del contribuente
Ai sensi del I comma dell'articolo 6 della legge n. 212/2000, l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti allo stesso destinati.
A tal fine essa provvede comunque a comunicarli:
  • nel luogo d'effettivo domicilio del contribuente, desumibile dalle informazioni in proprio possesso o acquisibili da altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente
  • (ovvero) nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui gli atti sono riferiti.
In ogni caso, gli atti devono essere comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano però ferme le disposizioni riguardanti la notifica degli atti tributari.

Se dal primo e dal secondo periodo del comma sembra emergere un obbligo perentorio dell'amministrazione, che consiste in un'"obbligazione di risultato" ad "assicurare l'effettiva conoscenza" dell'atto, provvedendo alla notificazione presso il domicilio effettivo (o eletto), e quindi porta con sé la necessità di effettuare delle ricerche, ove queste si rendessero necessarie, bisogna altresì considerare quanto segue.
Le norme ordinarie (del codice di procedura civile) e speciali (del Dpr n. 600/1973) in materia di notificazioni conducono a un regime dello stesso connotato da precisi requisiti formali, il cui mancato rispetto è sanzionato con l'invalidità.
La "resistenza" delle norme medesime di fronte alle innovazioni recate dallo "Statuto" è confermata dall'inciso dell'ultimo periodo del I comma ("restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari").
Dovendo assicurarsi dell'"effettiva conoscenza" dell'atto da parte del contribuente (a estrema garanzia del contribuente medesimo), il Fisco dovrà pertanto anche tener presente (soprattutto a propria tutela) la legittimità della notifica effettuata.

La notificazione degli atti tributari
In relazione soprattutto alle attività di accertamento poste in essere dagli uffici fiscali, ma anche a quelle di liquidazione delle dichiarazioni, alla riscossione e alle attività connesse alla gestione del contenzioso, la notificazione degli atti tributari è un procedimento a sé stante, che può presentare profili di elevata complessità.
Il rispetto delle formalità prescritte è sempre necessario ad assicurare una "resistenza" dell'atto di fronte alle contestazioni in sede amministrativa e giudiziale.
Dal punto di vista fiscale, notificare gli atti tributari significa portare a conoscenza di specifici destinatari:
  • atti contenenti richieste di pagamenti di tributi
  • (oppure) provvedimenti comunque rilevanti in materia tributaria.
La legislazione vigente si basa essenzialmente sulle disposizioni contenute nell'articolo 60 del Dpr 29.9.1973 n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), cui fanno rinvio le varie disposizioni relative alle notificazioni degli atti tributari.

In particolare si richiamano:
  • ai fini dell'Iva, l'articolo 56 del Dpr n. 633/1972
  • ai fini delle imposte di successione e donazione, l'articolo 49 del Dlgs n. 346/1990
  • ai fini dell'Invim, l'articolo 20 del Dpr n. 643/1972
  • in materia di imposta di registro, l'articolo 52 del Dpr n. 131/1986
  • in materia di riscossione, gli articoli. 26 e 46 del Dpr n. 602/1973.
La notificazione nel decreto sull'accertamento
L'articolo 60 del predetto Dpr n. 600/1973 fa rinvio, per quanto attiene alla notificazione degli atti tributari, agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con alcune modifiche rese necessarie dalle peculiarità del settore tributario rispetto alle ordinarie regole valevoli tra i privati.
In particolare, è disposto che:
  • la notificazione è eseguita dai messi comunali, ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio fiscale
  • il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto, o indicare i motivi per i quali lo stesso non è stato sottoscritto
  • salvo il caso di consegna in mani proprie, l'atto va notificato presso il domicilio fiscale del destinatario
  • il contribuente può eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale
  • la notificazione secondo la procedura "degli irreperibili", di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile (commentata più avanti), prevede che l'avviso di deposito sia affisso nell'albo del Comune e la notificazione si consideri perfezionata nell'ottavo giorno successivo all'affissione
  • non si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile.
La notificazione agli eredi
Ai sensi dell'articolo 65, V comma, del Dpr n. 600/1973, la notificazione degli atti intestati al dante causa può essere effettuata "impersonalmente e collettivamente" nei confronti degli eredi, ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione all'ufficio fiscale di cui al II comma dello stesso articolo 65.
Se l'amministrazione non viene a conoscenza del decesso del contribuente, essa può correttamente emettere propri atti nei confronti dello stesso, tentando la notificazione al suo domicilio.
Se quindi, sul posto o attraverso ricerche anagrafiche, l'ufficio fiscale riceve la notizia della morte del soggetto, deve coinvolgere tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente e procedere alla notifica presso il domicilio del contribuente defunto.
Una volta che, trascorsi i trenta giorni previsti dalla legge, gli eredi abbiano reso la dichiarazione richiesta, non sussistono motivi per ritenere valido un atto intestato al defunto e notificato nel suo domicilio.
Se invece gli eredi non si sono manifestati come soggetti passivi d'imposta, subentranti al posto del loro dante causa, l'amministrazione rimane per un tempo indeterminato abilitata a intestare i propri atti agli eredi impersonalmente e a effettuare le notificazioni presso il vecchio domicilio del defunto.

L'intervento della Suprema corte
Con la recente sentenza n. 10659 del 7 luglio 2003 (emessa il 28 aprile 2003) la Suprema corte e' intervenuta nella vexata quaestio della notifica degli atti impositivi nel caso di contribuente deceduto laddove gli eredi non ne abbiano comunicato la morte all'amministrazione finanziaria nei modi di cui all'articolo 65 del Dpr n. 600/1973.
Con la citata pronuncia, la Cassazione ha dichiarato nulla la notifica di un atto di accertamento emesso nei confronti di un defunto e a esso notificato nel suo domicilio, a motivo del mancato rispetto del procedimento notificatorio descritto dall'articolo 65, IV comma, del Dpr n. 600/1973.
Secondo la Suprema corte, con riferimento al delineato quadro normativo, la (supposta) mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 65, II comma, del Dpr n. 600/1973 del decesso del contribuente da parte degli eredi, non legittima la notifica di un avviso di accertamento intestato e diretto al contribuente in questione che sia eseguita nell'ultimo domicilio di questo ma non sia diretta agli eredi collettivamente e impersonalmente.
Richiamando precedenti pronunce, è stato evidenziato che "non si tratta di un dato puramente formale, perché esso va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente (Cass. n. 12210/1995): sicché dal mancato rispetto del procedimento notificatorio predisposto dalla norma deriva la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n. 11447/2002)".

Non si intende qui commentare la soluzione adottata dalla Suprema corte in punto di diritto circa la validità o meno della notifica in casi come quello rappresentato (e per tale motivo si omette anche di citare giurisprudenza contraria, dovendone però riconoscere il carattere minoritario) ma si vuole porre l'attenzione sulle ulteriori considerazioni che i giudici di legittimità hanno esplicitato con la sentenza n. 10659/2003.
E' stata, infatti, da questi considerata non irrilevante la circostanza che l'ufficio del Registro che ha proceduto alla notificazione dell'avviso di accertamento era lo stesso ufficio che tre mesi prima aveva ricevuto la denuncia di successione relativa al defunto.
Dalla denuncia in questione risultavano tanto l'avvenuto decesso del contribuente, quanto i nomi dei relativi eredi. Sicché l'ufficio del Registro, al momento della discussa notifica dell'avviso di accertamento, era a conoscenza sia del decesso del contribuente sia del nome degli eredi.
In proposito, hanno sottolineato i Giudici come l'articolo 6 dello "Statuto del contribuente" (legge n. 212/2000) imponga all'amministrazione finanziaria di "assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati", dandone a lui comunicazione nel "luogo di effettivo domicilio (...) quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione", e vieti di chiedere al contribuente "documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria": principi, questi, che - almeno in buona parte - possono intendersi come un coerente sviluppo di quelli già impliciti nel sistema di notificazione regolato dall'articolo 65, Dpr n. 600/1973.

Documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria
Le osservazioni, come sopra riassunte, in tema di Statuto del contribuente, sebbene non appaiano essere state poste a fondamento della decisione assunta dai giudici di legittimità, e ciò nella evidente inapplicabilità della legge n. 212/2000 ad atti e comportamenti posti in essere ben prima della sua entrata in vigore (1° agosto 2000), consentono al tempo stesso di porre l'attenzione sugli effetti che la vigenza dello Statuto provoca sugli adempimenti posti a carico degli eredi.
I giudici di legittimità hanno ravvisato che l'obbligo di comunicazione (del decesso del contribuente e del nominativo e domicilio fiscale degli eredi) di cui all'articolo 65, II comma, del Dpr n. 600/73, che è diretto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi stessi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa, può dirsi assolto con la presentazione della denuncia di successione regolarmente prodotta, che già contiene tutti i dati all'uopo necessari. Secondo la Suprema corte ritenere in tale caso ancora persistente l'obbligo della citata comunicazione e tornare a richiedere informazioni e dati già trasmessi con la denuncia di successione costituirebbe, cioè, una violazione dell'articolo 6 dello "Statuto del contribuente", ove è disposto che "non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".
Fabio Carrirolo
Giuseppe Tucci
pubblicato Domenica 7 Settembre 2003

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione