Giurisprudenza
Corte Ue, è attività economica
la cessione del pacchetto azionario
A questa conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione con una sentenza di recente emanazione
la sede della corte di giustizia
La cessione, effettuata da una società controllante della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100% e della sua rimanente partecipazione in una società controllata anteriormente al 100% a cui sono stati forniti servizi soggetti a Iva, costituisce attività economica. Nei limiti, però, in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell'universalità totale o parziale di un'azienda, tale operazione non costituisce, di norma, attività economica soggetta a imposta. Secondo i giudici Ue sussiste il diritto a detrazione dell'Iva pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione d'azioni se c'è un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d'imposta. Spetta al giudice del rinvio appurare, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni che rientrano nelle attività economiche del soggetto passivo. A questa conclusione è pervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 29 ottobre (procedimento C 29/08) in materia di Iva e attività bancarie.

L'oggetto della controversia
La controversia è insorta tra una Spa, che controlla un gruppo industriale con attività in diversi Paesi e l'Amministrazione fiscale svedese. La società fornisce alle proprie controllate prestazioni onerose di servizi di tipo gestionale, amministrativo e commerciale, rivestendo il ruolo di soggetto passivo dell'Iva in relazione a tali operazioni. Questa società, nell'ambito di una ristrutturazione del gruppo, cedeva l'attività della sua filiale, di cui era in possesso della totalità del pacchetto azionario, unitamente alla propria quota di partecipazioni, circa il 30%, nella società controllata, di cui in passato deteneva il 100% del capitale e alla quale prestava anche, in quanto società madre, servizi soggetti a Iva. Nell'ambito di queste cessioni, la contribuente ricorreva a prestazioni di servizi in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e consulenza giuridica specializzata per la redazione dei contratti.

La pronuncia della Corte di Giustizia: la prima questione
L'obiettivo della prima questione pregiudiziale posta all'attenzione della Corte dai giudici svedesi è appurare se costituisca attività economica, che rientra nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie, la cessione effettuata da una società controllante dell'intero pacchetto azionario di una controllata, detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, a cui ha fornito prestazioni di servizi soggette all'Iva.
La cessione effettuata dalla società in contenzioso col fisco svedese può essere considerata, secondo la Corte, una operazione che consiste nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall'ambito della mera vendita di titoli, presentando quindi un nesso diretto con l'organizzazione dell'attività esercitata dal gruppo e rientrando nell'ambito di applicazione dell'Iva. Nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell'universalità totale o parziale di un'azienda (articolo 5, n. 8, della sesta direttiva o dell'articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112) e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all'Iva.

La seconda questione pregiudiziale
Con la seconda questione pregiudiziale, i giudici svedesi hanno richiesto alla Corte se tale operazione ricada nell'esenzione prevista per le operazioni relative alle partecipazioni societarie (articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e dell'art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.  Gli eurogiudici hanno chiarito che i servizi di natura amministrativa, pratica o tecnica e le attività di informazione finanziaria, che non mutano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti, non rientrano nell'esenzione. Una vendita di azioni modifica però la situazione giuridica e finanziaria tra le parti del negozio e quindi, se ricade nell'ambito di applicazione dell'Iva, rientra per forza di cose nell'esenzione prevista dall'articolo 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, nonché dall'articolo 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112. L' interpretazione è avallata dalla giurisprudenza costante della Corte, secondo cui rientrano nell'ambito di applicazione della sesta direttiva, ma sono esenti da Iva le operazioni relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall'ambito del mero acquisto e della vendita di titoli. I giudici europei hanno di conseguenza risolto la  seconda questione pregiudiziale dichiarando che una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve essere esentata dall'Iva.

La terza questione pregiudiziale
Infine, il giudice del rinvio ha domandato se sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione di azioni in quanto i costi di tali prestazioni fanno parte delle spese generali del soggetto d'imposta. In proposito gli eurogiudici hanno preliminarmente ricordato che il diritto alla detrazione (articoli 17 20 della sesta direttiva) costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, esercitandosi immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. È necessario pero che esista un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, affinché il diritto a detrarre l'Iva assolta a monte sia riconosciuto in capo al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto. L'esistenza del diritto a detrazione è determinata dunque in funzione delle operazioni a valle  a cui le operazioni a monte sono destinate. Si avrà dunque diritto a detrazione se l'operazione a monte soggetta a Iva si trovi in nesso diretto e immediato con una o più operazioni a valle che conferiscono il medesimo diritto. Se ciò non si verifica, occorre esaminare se le spese effettuate per acquistare beni o servizi a monte facciano parte delle spese generali collegate all'insieme delle attività economiche del soggetto d'imposta. La Corte ha quindi risolto la terza questione sottoposta dai giudici svedesi affermando che "il diritto a detrazione dell'Iva pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione di azioni è attribuito, a norma dell'articolo 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nel testo modificato dall'articolo 28 septies, punto 1, della medesima, nonché dell'articolo 168 della direttiva 2006/112, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d'imposta. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo".
Infine la Corte ha chiarito come le soluzioni alle questioni precedenti non vengono inficiate dal fatto che la cessione di azioni si svolga in più operazioni successive.
Mauro Di Biasi
pubblicato Mercoledì 4 Novembre 2009

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