Corte Ue, per i dazi a importazione
recupero a posteriori condizionato
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta alla Corte, in virtù dell'articolo 234 CE, dalla Corte di cassazione belga. Oggetto della domanda è l'interpretazione degli articoli 217, n. 1 e 221, n. 1 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che ha istituito un codice doganale comunitario.
I termini della controversia
Il merito della questione è il recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione. A seguito dell'obbligazione doganale sorta dalla consegna di un container di prodotti, una società belga presentava opposizione in sede stragiudiziale che veniva respinta. Di conseguenza la società citava lo Stato belga davanti al tribunale di primo grado. Parallelamente lo Stato belga proponeva un'azione incidentale per ottenere il pagamento dell'obbligazione doganale dovuta.
Avverso il diniego del tribunale, lo Stato belga proponeva ricorso alla Corte di cassazione che decideva di sospendere il procedimento e porre alcune questioni pregiudiziali. Esse sono innanzitutto se la procedura di contabilizzazione stabilita di cui all'articolo 221 coincida con quella di cui all'articolo 217 del codice doganale e cioè nell'iscrizione dell'importo dei dazi da parte dell'autorità doganale nei registri doganali. In particolare:
- se l'iscrizione risponda o meno a determinati requisiti tecnici minimi rimessi alla discrezionalità dello Stato membro competente;
- se la comunicazione ai sensi dell'articolo 221, n. 1, del codice doganale vada considerata come la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi dovuti;
- se possa presumersi che la contabilizzazione dell'importo dei dazi abbia avuto luogo prima della comunicazione al debitore, nonché se su tale presunzione possa basarsi il giudice nazionale per stabilire la contabilizzazione dei dazi stessi;
- se debba intendersi che la comunicazione al debitore da parte dell'autorità doganale, senza l'avvenuta contabilizzazione prima di siffatta comunicazione, comporti una nuova comunicazione da effettuarsi ad opera dell'autorità doganale al fine di procedere al recupero del dazio come previsto dall'articolo 221, n. 1 del codice doganale;
- quale sia l'effetto del pagamento da parte del debitore dell'importo del dazio a quest'ultimo comunicato in mancanza della dovuta contabilizzazione.
Il codice doganale
Secondo l'articolo 217 del codice doganale ogni importo che risulta da una obbligazione doganale deve essere calcolato dall'autorità doganale competente nel momento in cui quest'ultima acquisisce gli elementi utili per poi procedere alla contabilizzazione. Questa operazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità pratiche stabilite dallo Stato membro nonché delle specifiche condizioni in cui è sorta l'obbligazione doganale.
Secondo l'articolo 221, nn. 1 e 3, l'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore entro tre anni dal momento in cui l'obbligazione doganale è sorta. A tale termine si può derogare quando l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi.
La normativa comunitaria
I diritti risultanti da una obbligazione doganale vanno iscritti nella contabilità delle risorse proprie, subordinatamente all'accertamento di tali diritti come da previsione normativa. È quanto sancisce l'articolo 6 del regolamento CE (Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 in applicazione della decisione 94/728/CE relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
La posizione della Corte di Giustizia europea
Gli eurogiudici, dopo un attento esame delle questioni pregiudiziali di cui alla causa principale, hanno deciso sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913. Secondo la Corte la contabilizzazione dell'importo dei dazi da recuperare deve avvenire secondo le modalità contenute nell'articolo 217, n. 1, dello stesso codice. La contabilizzazione di cui all'articolo 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere distinta dall'iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall'art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, in applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom. Questo in quanto dal momento che l'articolo 217 del richiamato regolamento non prescrive peculiari modalità per la contabilizzazione né, tanto meno, dei requisiti specifici. Ecco che allora è sufficiente che suddetta contabilizzazione sia effettuata in modo tale da assicurare che l'autorità doganale competente iscriva l'importo esatto dei dazi risultante da una obbligazione doganale nei registri contabili o su altro supporto analogo, per una precisa contabilizzazione.
La contabilizzazione dell'importo dell'obbligazione
La comunicazione al debitore da parte dell'autorità doganale, dell'importo dell'obbligazione tributaria può essere legittimamente effettuata solo se tale importo sia stato preliminarmente contabilizzato (art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92). Gli Stati membri possono applicare alla comunicazione norme interne di procedura di portata generale per garantire una adeguata informazione del debitore. E ancora per gli eurogiudici il diritto comunitario consente al giudice nazionale di basarsi sulla presunzione secondo cui la contabilizzazione dell'importo dei dazi (articolo 217 del regolamento n. 2913/92) sia stata effettuata prima della comunicazione dell'importo al debitore, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.
Il diritto al rimborso
L'articolo 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell'importo da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione dell'importo che, ove non sia stato contabilizzato (articolo 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92) non può essere recuperato. Tuttavia è fatta salva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dal codice doganale e dalle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l'obbligazione doganale è sorta. Ciò nonostante l'importo dei dazi permanga legittimamente dovuto ai sensi dell'articolo 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, nonostante tale importo sia stato comunicato al debitore senza preventiva contabilizzazione in conformità all'articolo 221, n. 1, dello stesso regolamento. Tutto ciò fermo restando che, nel caso suddetta comunicazione non sia più possibile per decorrenza del termine utile ex articolo 221, n. 3, il debitore ha diritto di ottenere il rimborso di tale importo da parte dello Stato membro che lo ha riscosso.
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