Giurisprudenza
Corte Ue: istanza di rimborso Iva ok
anche se firmata da un procuratore
È la conclusione degli eurogiudici che emerge dalla sentenza pronunciata nel procedimento C-433/08
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La controversia che ha portato alla decisione dei giudici europei è insorta tra una società di diritto olandese e l'ufficio federale centrale tedesco delle imposte in relazione al diniego opposto dall'Amministrazione fiscale a una domanda di rimborso dell'Iva versata dalla società in Germania. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, infatti, sull'interpretazione dell'allegato A dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, sulle modalità per il rimborso dell'Iva ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese.

Il contesto normativo di riferimento
Per ciò che concerne il contesto normativo di riferimento, rileviamo che l'articolo 3, lett. a), dell'ottava direttiva dispone che per beneficiare del rimborso, ogni soggetto passivo che non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata all'interno del Paese deve  inoltrare presso l'ufficio competente, una domanda conforme al modello di cui all'allegato A, alla quale saranno allegati gli originali delle fatture o dei documenti d'importazione. Il successivo articolo 6 prevede inoltre che gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi, oltre all'obbligo di cui all'articolo 3, alcun altro obbligo oltre a quello di fornire, in casi particolari, le informazioni necessarie per accertare la fondatezza della domanda di rimborso. In merito, si deve precisare che il modello di domanda di rimborso dell'Iva contenuto nell'allegato A dell'ottava direttiva contiene all'ultima riga, oltre alla località e alla data in cui detta domanda è proposta, la dizione "firma", ma senza alcuna ulteriore precisazione.

La normativa vigente in Germania
La normativa nazionale applicabile al caso di specie (articolo 18, n. 9, della legge del 2005 relativa all'imposta sulla cifra di affari - Umsatzsteuergesetz 2005, BGBl) prevede che la domanda di rimborso deve essere presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno solare in cui è sorto il diritto a rimborso. L'imprenditore deve calcolare il rimborso e fornire la prova degli importi versati con la presentazione di originali delle fatture e dei documenti di importazione e che sulla domanda deve essere apposta la firma autografa dello stesso imprenditore. Il codice generale tedesco delle imposte prevede che le persone giuridiche, le associazioni o le masse patrimoniali sono legittimate ad espletare gli adempimenti procedurali tramite i loro rappresentanti legali o persone appositamente incaricate. Inoltre, proprio in materia fiscale, il codice tedesco prevede che, qualora le disposizioni tributarie prescrivano che il soggetto passivo debba apporre la propria firma autografa sulle dichiarazioni periodiche, è consentita la firma di un procuratore soltanto se il soggetto passivo è impossibilitato a firmare a causa del suo stato fisico o psichico o per una assenza prolungata.

La contrapposizione tra Fisco e società
La lite fiscale tra la società olandese e il fisco tedesco è stata dunque interrotta dai giudici tedeschi per chiedere ai magistrati europei se la nozione di "firma", che compare nel modello di cui all'allegato A dell'ottava direttiva  e viene utilizzata per la presentazione di una domanda di rimborso dell'Iva secondo l'articolo 3, lett. a), della direttiva Ue, costituisca una nozione di diritto comunitario da interpretarsi in modo uniforme e se la nozione di "firma" vada intesa nel senso che la domanda di rimborso debba essere obbligatoriamente firmata dal soggetto passivo in persona oppure, nel caso di una persona giuridica, dal suo rappresentante legale, o se sia sufficiente la firma di un procuratore, come ad esempio un rappresentante fiscale o un dipendente del soggetto passivo.

La posizione della Corte
La Corte di giustizia Ue ha rilevato che l'obiettivo dell'ottava direttiva è l'armonizzazione del diritto al rimborso dell'IVA previsto dall'art. 17, n. 3, della sesta direttiva e, in tale prospettiva, la direttiva ha approvato, al suo allegato A, un modello prestabilito di domanda di rimborso, volto in particolare ad armonizzare le modalità del procedimento relativo a una domanda di questo tipo, riguardante l'imposta versata in uno Stato membro da soggetti passivi residenti in un altro Stato membro. Ora è palese che il citato obiettivo di armonizzazione può essere raggiunto soltanto se le nozioni contenute in questo modello hanno lo stesso significato in tutti gli Stati membri.  Ne consegue che la nozione di "firma" contenuta nel modello di cui all'allegato A dell'ottava direttiva costituisce una nozione di diritto comunitario il cui senso e la cui portata devono essere identici nell'insieme degli Stati membri.

La nozione di "firma"
In proposito, hanno proseguito gli eurogiudici, secondo l'articolo 6 dell'ottava direttiva Iva, gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi, oltre agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, alcun ulteriore obbligo diverso da quello di fornire, in casi particolari, le informazioni necessarie per accertare la fondatezza della domanda di rimborso. Se ne evince, dunque, con riguardo alla nozione di "firma" indicata nell'allegato A, che tale articolo 6 vieta di imporre al soggetto passivo obblighi diversi da quelli prescritti in tale modello, come ad esempio una firma autografa del soggetto passivo. D'altronde se si consentisse a uno Stato membro di imporre a un soggetto passivo obblighi ulteriori e diversi da quelli prescritti dal modello in parola, come una firma autografa del soggetto passivo, si finirebbe con l'istituire una formalità incompatibile con l'obiettivo di uniformare le procedure per addivenire ai rimborsi Iva che è proprio dell'ottava direttiva.

Le conclusioni della Corte
Infine, hanno precisato i giudici europei, sebbene contrariamente alla tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, l'ottava direttiva non preveda espressamente la possibilità di designare un procuratore, non per ciò questo è escluso da quest'ultima direttiva, cosicché è possibile che una domanda di rimborso Iva conforme al modello di cui all'allegato A della direttiva stessa sia firmata da un procuratore. In conclusione, la Corte ha risolto la questione sollevata dal giudice tedesco dichiarando che la nozione di "firma" della domanda di rimborso Iva, che compare nel modello di cui all'allegato A dell'ottava direttiva, costituisce una nozione di diritto comunitario da interpretarsi in modo uniforme. Ciò significa che una tale domanda di rimborso non deve essere obbligatoriamente firmata dal soggetto passivo in persona, ma che, al riguardo, è sufficiente la firma di un procuratore.
Mauro Di Biasi
pubblicato Giovedì 10 Dicembre 2009

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