Giurisprudenza
Corte Ue, no ad aliquota ridotta Iva
per i film in cabina individuale
È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici con la sentenza pronunciata nel procedimento C-3/09
la sede della corte di giustizia

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta alla Corte (articolo 234 CE) e concerne l'interpretazione, contenuta nell'allegato H, settima categoria, della nozione di cinema della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. La domanda in esame vede opporsi da una parte una società cinematografica e dall'altra lo Stato belga. Oggetto del contendere l'applicabilità o meno di un aliquota Iva ridotta sulla base imponibile costituita dagli importi riscossi a seguito dell'uso di cabine individuali per la visione di film ubicate nei locali della società.

La sesta direttiva comunitaria
L'articolo 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva recita che ciascuno Stato membro fissa l'aliquota normale per la determinazione dell'Iva in percentuale rispetto alla base imponibile. La base imponibile è la medesima sia se si tratti di cessione di beni sia se si tratti di prestazione di servizi. Gli stessi Stati membri hanno la possibilità di prevedere aliquote in misura ridotta. Le aliquote ridotte vanno fissate in percentuale, rispetto alla base imponibile, in misura non inferiore al 5%. Suddette aliquote ridotte possono essere previste esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi elencate nell'allegato H della sesta direttiva. Quest'ultimo elenca le categorie suscettibili di essere assoggettate ad aliquote ridotte. Tra queste la settima categoria di detto allegato prevede il diritto di ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.

Il regio decreto n. 20 del 20 luglio 1970
L'articolo 1, n. 1 stabilisce  le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e determina la ripartizione dei beni e dei servizi in funzione di suddette aliquote. Inoltre, prevede, per i beni e servizi di cui alla tabella A allegata al decreto, un'aliquota ridotta del 6%. In particolare, tra i beni e servizi di cui alla richiamata tabella A troviamo il diritto di accesso a istituti culturali, sportivi e ricreativi nonché il riconoscimento del diritto di uso degli stessi ad eccezione del diritto di utilizzo degli apparecchi ricreativi automatici e della messa a disposizione di beni mobili.

Causa principale e questione pregiudiziale
A seguito di un controllo effettuato dall' autorità tributaria belga veniva redatto un verbale in cui si operava una rettifica tributaria avverso l'applicazione di un aliquota Iva ridotta del 6%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 21%, ai proventi derivanti dalla messa a disposizione di cabine per visionare film. La società ricorrente, ricevuto un avviso di ingiunzione a versare gli importi derivanti dalla rettifica proponeva un ricorso con l'intento di annullare l'ingiunzione. Una volta respinta la richiesta di annullamento, si proponeva appello al giudice del rinvio. A motivazione dell'appello la società ricorrente sosteneva che le cabine per visionare film, come descritte, possono essere considerate dei cinema ai sensi della sesta direttiva. Infatti il numero dei posti a sedere, la natura del film o la tecnica di proiezione utilizzata non hanno alcuna rilevanza ai fini della qualificazione di cinema. Dal canto suo il governo belga osservava che le proiezioni effettuate nelle cabine non si possono qualificare come cinema in quanto si tratta di locali in cui un gruppo di persone vede un film senza che gli spettatori intervengano per la proiezione avendo acquistato in anticipo un diritto di ingresso. Assumendo la sua posizione il legislatore belga, riconosce il giudice a quo, si è avvalso della previsione di cui all'articolo 12, n. 3 lett. a) della sesta direttiva in combinato disposto con l'allegato H, rubrica XXVIII.  La necessità dell'interpretazione della norma nazionale in conformità alla normativa comunitaria implica che le cabine siano considerate come cinema non potendo essere qualificate apparecchi ricreativi automatici con la riconosciuta possibilità di applicazione dell'aliquota ridotta al 6% .                       
Il giudice del rinvio, esaminata la situazione, ha ritenuto sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la questione se una cabina chiusa possa considerarsi come cinema (allegato H della sesta direttiva). La cabina è tale per cui una sola persona può guardare un film previo pagamento e avviare personalmente, tramite inserimento di denaro, la proiezione scegliendo tra diverse pellicole con la possibilità, inoltre, di modificare continuamente i film proiettati.

La posizione della Corte di giustizia
I giudici della Corte hanno rilevato che (articolo 12, n. 3, lett. a), sesta direttiva) gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte in deroga alle aliquote normali. Le aliquote ridotte possono essere applicate esclusivamente a quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi debitamente elencate nell'allegato H della sesta direttiva e accomunate per il fatto di essere accessibili al pubblico attraverso il pagamento di un diritto di ingresso. Tale diritto di ingresso conferisce all'insieme delle persone che lo versano, e non al singolo consumatore, di fruire collettivamente delle prestazioni culturali e ricreative richieste.
I giudici della Corte hanno risolto la questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di diritto di ingresso a un cinema di cui all'allegato H, settima categoria, prima frase, della sesta direttiva, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, va interpretata nel senso che essa non riguarda il pagamento effettuato singolarmente per la visione individuale di uno o più film in un locale privato costituito dalle cabine di cui alla causa principale. Ne discende che allora non trova giustificazione l'applicazione di un aliquota ridotta come prospettato dalla società ricorrente. Quanto alle spese si deve premettere che il presente procedimento, nei confronti delle parti in causa, costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale e, in quanto tale, spetta al giudice statuire sulle spese. Eventuali spese sostenute da altri soggetti, per presentare osservazioni alla Corte, non danno luogo a rifusione.
 

Andrea De Angelis
pubblicato Venerdì 19 Marzo 2010

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