Giurisprudenza
Corte Ue, quando l'intangibilità
del giudicato esterno entra in crisi
Il principio era stato enunciato a chiare lettere con la sentenza della Corte di cassazione n.13916 del 2006
la sede della corte di giustizia a bruxelles

Con la sentenza del 3 settembre 2009 (causa C-2/08 - Fallimento Olimpiclub) gli eurogiudici hanno risolto la questione pregiudiziale di interpretazione comunitaria sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 26996 del 21 dicembre 2007. La Corte di giustizia del Lussemburgo ha formulato il seguente principio di diritto: "Il diritto comunitario osta all'applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull'imposta sul valore aggiunto concernente un'annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta".

La questione comunitaria
Con la sentenza la Corte di giustizia ha risolto la questione pregiudiziale di interpretazione comunitaria sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 26996 del 21 dicembre 2007. Il quesito di diritto posto all'esame dei giudici europei era il seguente: "se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all'art. 2909 del codice civile, tesa a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, quando tale applicazione venga a consacrare un risultato che contrasta con il diritto comunitario, frustrandone l'applicazione, anche in settori diversi da quello degli aiuti di Stato (per cui, v. C.G. 18.7.2007 in causa C-119/05, Lucchini S.p.a.) e, segnatamente, in materia di Iva e di abuso di diritto posto in essere per conseguire indebiti risparmi d'imposta, avuto, in particolare, riguardo anche al criterio di diritto nazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa corte, secondo cui, nelle controversie tributarie, il giudicato esterno, qualora l'accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante anche se formatosi in relazione ad un diverso periodo d'imposta".

L'oggetto della controversia
La causa riguardava il disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria degli effetti giuridici di un contratto di comodato, che sarebbe stato posto in essere al solo fine di eludere l'obbligo impositivo attraverso il conseguimento di un indebito risparmio fiscale; nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente eccepiva l'esistenza di giudicati, a lui favorevoli, relativi ad altre annualità, ma concernenti la medesima questione di diritto.

La decisione del giudice del rinvio
Il giudice del rinvio, al momento di risolvere la controversia oggetto del contendere, si è trovato in difficoltà nello stabilire quale norma applicare: quella comunitaria che pone il divieto delle pratiche abusive nel settore dell'Iva o quella interna che sancisce il principio della res iudicata. In quest'ultimo caso, infatti, non avrebbe più potuto mettere in discussione l'affermazione del giudice di merito, contenuta in giudicati formatisi con riferimento a diversi periodi d'imposta, secondo cui l'operazione controversa non costituiva una pratica abusiva.
Nella citata ordinanza n. 26996 del 2007, la Corte di cassazione ha, tra l'altro, richiamato la sentenza del 21 febbraio 2006 (causa C-255/02, Halifax), con cui la Corte di Giustizia ha elaborato il principio del divieto dell'abuso di diritto sulla base della sesta direttiva, n. 77/3887Cee del 17 maggio 1977 e ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni cui è subordinata la possibilità di affermare che un'operazione costituisce una pratica abusiva ai fini dell'applicazione dell'Iva.
Inoltre, proprio in sede di formulazione del quesito, la Corte di cassazione ha richiamato la sentenza del 18 luglio 2007 (causa C-119/05, Lucchini S.p.a.), con cui la Corte di giustizia ha precisato che il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la relativa incompatibilità con il mercato comune sia stata dichiarata con decisione definitiva della Commissione delle Comunità europee.

La decisione della Corte di giustizia
Con la sentenza la Corte di giustizia ha sostenuto che l'articolo 2909 del codice civile impedirebbe di rimettere in discussione:

  • da un lato, una decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato, anche se tale decisione comporti una violazione del diritto comunitario;
  • dall'altro, con riferimento ad altri giudizi relativi ad atti impositivi concernenti il medesimo contribuente, ma relativi ad anni d'imposta differenti, qualsiasi accertamento del giudice vertente su un punto fondamentale comune contenuto in una decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato.

La Corte di giustizia ha poi concluso nel senso che, "laddove la decisione giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su un'interpretazione delle norme comunitarie relative a pratiche abusive in materia di Iva in contrasto con il diritto comunitario, la non corretta applicazione di tali regole si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione".
Ha continuato la Corte precisando che "ostacoli di tale portata all'applicazione effettiva delle norme comunitarie in materia di Iva non possono essere ragionevolmente giustificati dal principio della certezza del diritto e devono essere dunque considerati in contrasto con il principio di effettività".
La Corte di giustizia ha quindi accolto le conclusioni espresse, il 24 marzo 2009, dall'Avvocato generale, il quale aveva ritenuto che "il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, quale l'articolo 2909 del codice civile italiano, diretta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, ove l'applicazione di detta disposizione, come interpretata dai giudici nazionali, impedisca a un giudice nazionale, in una controversia come quella principale, vertente sul pagamento dell'Iva, di accertare correttamente e conformemente al diritto comunitario l'esistenza di pratiche abusive, qualora una decisione sullo stesso oggetto sia già contenuta in una sentenza definitiva pronunciata da un giudice diverso (giudicato esterno) in relazione a un diverso periodo d'imposta".
 
Le conclusioni degli eurogiudici
Con la sentenza del 3 settembre 2009, la Corte di giustizia europea ha chiarito che la pronuncia definitiva su un periodo d'imposta diverso da quello all'esame del giudice (giudicato esterno) non può impedire a quest'ultimo di accertare correttamente e conformemente al diritto comunitario l'esistenza di pratiche abusive poste in essere nella vicenda sottoposta al suo esame. Pronunciandosi in tal senso, i giudici europei hanno messo in "crisi" il principio dell'intangibilità del giudicato esterno, enunciato a chiare lettere dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13916 del 16 giugno 2006, con la conseguenza che possono trovare di nuovo spazio i principi dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e della frammentazione dei giudicati. Per volontà della Corte di giustizia, il principio del giudicato esterno si è dovuto inchinare dinanzi a quello della prevalenza del diritto comunitario su quello interno; anche il principio della certezza del diritto ha dovuto cedere il passo a quello dell'effettività del diritto comunitario. Il tutto per combattere l'abuso di diritto elaborato dalla giurisprudenza europea in materia di Iva.
 

Michela Grisini
pubblicato Martedì 8 Settembre 2009

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