di allumina è esente da Iva
La vicenda è scaturita dalla impugnazione, ad opera della Commissione delle Comunità europee, che chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 12 dicembre 2007 nelle cause riunite T 50/06, T 56/06, T 60/06, T 62/06 e T 69/06, Irlanda con cui è stata annullata la decisione della Commissione del 7 dicembre 2005, 2006/323/CE. La decisione riguardava l'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, Shannon e Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente. Irlanda, Italia e Francia esentano dalle accise gli olii minerali utilizzati per la produzione di allumina effettuata, rispettivamente, nella regione di Shannon, in Sardegna e nella regione di Gardenne. Esenzioni autorizzate sulla base di decisioni del Consiglio Ue volte a far applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni dell'aliquota o l'esenzione dell'accisa. Tali esenzioni sono state più volte prorogate dal Consiglio e per ultimo con la decisione del 12 marzo 2001, 2001/224/CE. Proprio in quest'ultima decisione nel punto 5 della motivazione si argomentava come alcun pregiudizio venisse arrecato in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico in virtù di quanto sancito agli articoli 87 e 88 CE. Quest'ultimo, inoltre, non dispensava gli Stati membri, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che avrebbero potuto essere concessi.
La contestata decisione della Commissione
Irlanda, Italia e Francia esentano dalle accise gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina rispettivamente nella regione di Shannon dal 1983, in Sardegna dal 1993 e nella regione di Gardanne dal 1997. Esenzioni autorizzate, rispettivamente, dalla decisione del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/510/CEE, in conformità alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, dalla decisione del Consiglio 13 dicembre 1993, 93/697/CEE e dalla decisione del Consiglio 30 giugno 1997, 97/425/CE, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CE. Tali esenzioni sono state più volte prorogate dal Consiglio e da ultimo fino al 31 dicembre 2006 con la decisione del 12 marzo 2001, 2001/224/CEE. Con riferimento a ognuna delle esenzioni controverse, la Commissione con tre decisioni del 30 ottobre 2001, avviava il procedimento previsto all'articolo 88, n. 2, CE. A conclusione di quest'ultimo la Commissione adottava la decisione contestata. Decisione con cui si affermava come le esenzioni dall'accisa sugli olii combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato secondo l'articolo 87, n. 1, Ce. Inoltre gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, non sono soggetti a recupero, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune in quanto contrari ai principi generali del diritto comunitario. Gli aiuti concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, secondo l'articolo 87, n. 3, CE, nella misura in cui i beneficiari non versano un'aliquota pari come minimo a euro 13,01 per 1.000 kg di oli combustibili pesanti. Per queste osservazioni, nella decisione la Commissione si afferma che questi ultimi aiuti devono essere recuperati.
Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, la Repubblica italiana, Irlanda, Francia, e due società, proponevano ricorsi di annullamento totale o parziale della decisione contestata. Visto il medesimo oggetto i singoli procedimenti venivano riuniti. Tra i motivi a fondamento delle richieste delle ricorrenti di particolare enfasi sono l'errata qualificazione delle esenzioni controverse come aiuti nuovi e non come aiuti esistenti, la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, del rispetto di un termine ragionevole, di presunzione di validità, del principio lex specialis derogat legi generali, dell'effetto utile e di buona amministrazione. Esse invocavano, inoltre, la violazione dell'articolo 87 CE, e l'obbligo di motivazione relativamente all'applicazione di tale articolo.
Le richieste delle parti alla Corte di giustizia
Per quanto argomentato vediamo quali sono i motivi e le richieste fatte agli eurogiudici dalle parti ricorrenti. La Commissione nel chiedere alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame adduce sei motivazioni. Il primo motivo è di dimostrare che il Tribunale, rilevando d'ufficio il motivo che verte sul difetto di motivazione della decisione contestata, è andato oltre i suoi poteri. Il primo motivo di impugnazione è stato articolato in due capi. Nel primo capo, la Commissione sostiene che, rilevando d'ufficio il motivo vertente sul vizio di motivazione della decisione contestata il Tribunale ha violato il principio dispositivo eccedendo, quindi, la propria competenza commettendo una irregolarità procedurale. Nel secondo capo, la Commissione sostiene che il motivo rilevato d'ufficio attiene alla legittimità nel merito della decisione contestata e non alla motivazione, in quanto la motivazione avanzata dal Tribunale non sarebbe necessaria ai fini della soluzione della questione.
Il secondo motivo è fondato sulla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Il terzo motivo verte sulla violazione degli articoli 230 CE e 253 CE, nel combinato disposto con l'articolo 88 Ce e con le norme relative allo svolgimento del procedimento in materia di aiuti di Stato. Il quarto e il quinto motivo sono relativi, in sostanza, alla violazione da parte del Tribunale dell'articolo 253 CE consistente nell'aver erroneamente dichiarato che la Commissione aveva violato l'obbligo di motivazione per quanto concerne l'applicabilità dell'articolo 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999. Il sesto motivo è inteso a far dichiarare che il Tribunale non poteva annullare la decisione contestata nella parte in cui essa estende il procedimento di indagine formale alle esenzioni controverse successive al 31 dicembre 2003. La richiesta delle controparti alla Corte è quella, invece, di respingere l'impugnazione e di condannare la Commissione alle spese. In secondo piano è la richiesta, nel caso in cui la Corte dovesse accogliere il sesto motivo d'impugnazione di annullare la sentenza impugnata limitatamente a tale punto.
La posizione della Corte di giustizia europea
Per gli eurogiudici il primo motivo è da ritenersi infondato. Quanto al primo capo del predetto motivo, infatti, con il rilevare che il difetto o l'insufficienza di motivazione rientra nell'inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell'articolo 230 CE e costituisce un motivo di ordine pubblico che non solo può, ma deve, essere sollevato d'ufficio dal giudice comunitario. Ecco che allora il Tribunale, nel rilevare d'ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, non ha agito ultra petita.
Parimenti anche, il secondo capo del motivo è da ritenersi infondato a parere della Corte. Il Tribunale rilevando d'ufficio un motivo sulla legittimità nel merito della decisione contestata, si deve osservare che il Tribunale ha annullato quest'ultima sulla base del rilievo che, considerate le circostanze particolari, la Commissione avrebbe dovuto esaminare nella presente controversia la questione dell'applicabilità dell'articolo 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 e munire la decisione contestata di una sufficiente motivazione in diritto al riguardo piuttosto che limitarsi ad affermare che tale disposizione non era applicabile nel caso di specie. Inoltre, nella sentenza impugnata, il Tribunale non si è pronunciato sul merito dell'applicabilità della richiamata disposizione né, sulla questione se le esenzioni controverse costituissero aiuti esistenti ovvero aiuti nuovi. Non si può non riconoscere che il Tribunale ha considerato la distinzione, tra un motivo relativo a un difetto o insufficiente motivazione, rilevabile d'ufficio dal giudice comunitario, e quello vertente sulla legittimità nel merito, esaminabile soltanto se dedotto dal ricorrente. Nel trattare il secondo motivo, a conclusione delle considerazioni fatte, la Corte ha ritenuto che il secondo motivo dedotto dalla Commissione deve essere accolto.
Osservanza del principio del contraddittorio
Il principio del contraddittorio è uno dei diritti della difesa e le giurisdizioni comunitarie sono tenute a vigilare sull'osservanza dello stesso. Non di meno il giudice deve rispettare tale principio, proprio qualora respinga una controversia sulla base di un motivo rilevato d'ufficio. Nella fattispecie esaminata, la Corte ha rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione contestata sulla base del motivo rilevato d'ufficio sulla violazione dell'articolo 253 CE senza aver previamente invitato le parti a presentare le loro osservazioni su tale motivo, violando proprio il principio del contraddittorio.
La nozione di aiuto di Stato
Quanto alla violazione dell'articolo 253 CE, di cui al quarto e quinto motivo dell'impugnazione, a giudizio della Corte tali motivi devono essere accolti. Questo in quanto il Tribunale laddove dichiara che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione ex articolo 253 CE, riguardo all'inapplicabilità dell'articolo 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999 ha commesso un errore di diritto. Ricordiamo infatti che ai sensi dell'articolo 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, si considera preesistente l'aiuto che al momento della sua attuazione non costituiva aiuto, ma che sia divenuto tale solo successivamente a seguito dell'evoluzione del mercato comune. In altre parole, la nozione di aiuto di Stato, esistente o nuovo, è una situazione oggettiva e la stessa Commissione sostiene che tale definizione non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni. Ecco che allora, la Corte, facendo memoria che l'obbligo di motivazione di un atto comunitario ex articolo 253 CE vada adeguato alla natura dell'atto stesso, ha dichiarato che non si può imporre alla Commissione di indicare le ragioni per le quali essa ha valutato diversamente il regime in questione. Il Tribunale ha annullato, per motivi erronei in diritto, la decisione contestata argomentando che, nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto esaminare la questione dell'applicabilità di tale disposizione motivando in modo specifico la decisione e non facendolo violava l'articolo 253 Ce. Dovendo necessariamente tirare le somme sulle conclusioni prese della Corte si può concludere argomentando che alla luce delle considerazioni fatte, la Corte stessa ha ritenuto di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si annullava la decisione contestata in base al rilievo che la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione, in merito all'inapplicabilità dell'articolo 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, e nella parte in cui si condannava la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T 69/06.
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