Giurisprudenza
Corte Ue, sì all'aliquota ridotta
ma a due precise condizioni
È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici su una questione che coinvolge la normativa francese
la sede della corte di giustizia europea
L'applicazione di un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d'État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell'ambito dell'assistenza legale, comporta il venir meno degli obblighi comunitari di cui agli articoli 96 e 98, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
A tale conclusione sono pervenuti i giudici comunitari nella sentenza C 492/08 del 17 giugno 2010 emessa a seguito del ricorso presentato dalla Commissione europea alla Corte di Giustizia in merito all'applicazione di un'aliquota ridotta riconosciuta dalla Francia a queste prestazioni.

Il diritto dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 96 della direttiva 2006/112, gli Stati membri dell'Unione europea fissano un'aliquota Iva normale da applicare a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Tale aliquota, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 97, non può essere inferiore al 15%.
La stessa disciplina, prevede, poi, all'articolo 98, n. 1 e 2, la possibilità per gli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte, unicamente, per le cessioni di beni o prestazioni di servizi elencate nell'allegato III della stessa normativa.
Tra tali beni e servizi rientrano  quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale.

Il diritto nazionale francese
L'articolo 279 del codice generale delle imposte, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta del 5,5%, tra l'altro, alle prestazioni  per le quali gli avvocati, gli avvocati presso il Conseil d'État e presso la Cour de cassation e i procuratori legali ricevono un indennizzo totale o parziale dallo Stato nell'ambito dell'assistenza legale.

Il procedimento precontenzioso

Nel caso di specie, la Commissione Europea ritenendo l'articolo 279 della normativa francese in materia incompatibile con la normativa comunitaria chiedeva di uniformarsi al parere motivato da questa inviato. La Repubblica francese ne sosteneva invece la compatibilità rilevandone il carattere sociale delle prestazioni oggetto della controversia che perseguivano l'obiettivo di favorire l'accesso alla giustizia da parte delle persone meno abbienti. La Commissione, quindi, presentava ricorso alla Corte di Giustizia

Le motivazioni della Commissione
La Commissione, preliminarmente, rileva che occorre applicare le disposizioni della direttiva 2006/112 e non della direttiva 388/1977 in quanto il termine fissato alla Repubblica francese per conformarsi al parere motivato risultava scaduto dopo il primo gennaio 2007, data a partire dalla quale la direttiva 2006/112, riformula la citata direttiva 388/1977 (sesta direttiva).
Nel merito, la Commissione sostiene, poi, che l'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere interpretata restrittivamente e in tale ottica l'attività resa dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d'État e presso la Cour de cassation e dai procuratori legali nell'ambito dell'assistenza legale non rientrano tra le prestazioni di servizi svolte da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale.
L'applicazione dell'aliquota ridotta, infatti, è subordinata al rispetto di due condizioni:
  • l'attività deve essere svolta da organismi cui è riconosciuto il carattere sociale;
  • svolgere attività di assistenza e sicurezza sociale.

Per quanto concerne la prima condizione, la Commissione sostiene che gli avvocati non possono essere equiparati a organismi cui è riconosciuto il carattere sociale, nonostante questi svolgano occasionalmente attività di assistenza legale a persone povere. Se così fosse, infatti, l'aliquota ridotta non dovrebbe essere applicata solamente ai prestatori che dispongono di uno status privilegiato conferito dallo Stato in base al loro carattere sociale, ma dovrebbe essere applicata a qualsiasi soggetto passivo per tutte quelle prestazioni retribuite totalmente o parzialmente dallo Stato. 
Per quanto attiene alla seconda condizione, invece, la Commissione ritiene che la natura dell'attività svolta dagli avvocati non può rientrare tra le attività di assistenza sociale, in quanto non è possibile distinguere la natura delle attività a seconda del soggetto che le riceve. In particolare, la circostanza che la retribuzione sia pagata all'avvocato nell'ambito dell'assistenza legale non può incidere sulla qualificazione della natura delle prestazioni che invece prescinde dai soggetti che fruiscono dei servizi stessi. Tra l'altro, rileva, sempre la Commissione le caratteristiche dell'Iva sono tali da non consentire l'applicazione di aliquote diverse in base al reddito dei consumatori, circostanza che di fatto si verrebbe a creare nel caso in cui fossero riconosciute aliquote ridotte alle prestazioni di cui alla causa principale.

Le motivazioni della Francia
La Francia sostiene la piena soddisfazione delle condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta. La prima condizione risulta soddisfatta in quanto il termine di "organismo", secondo la giurisprudenza, deve essere interpretato in maniera ampia, includendo quindi anche le persone fisiche aventi scopo di lucro quali sono i soggetti considerati nella causa principale. Tali prestazioni, infatti, sono fornite nell'ambito di un interesse pubblico tale da consentire il riconoscimento di un regime agevolato.
Quanto alla seconda condizione, la Francia, nell'individuare quattro indizi in base ai quali è possibile valutare le attività di assistenza e di sicurezza sociali (perseguimento di un obiettivo sociale a favore di persone sfavorite, attuazione della solidarietà nazionale tramite un sistema di finanziamento redistributivo, carattere non di lucro delle prestazioni fornite e soggezioni esorbitanti cui è sottoposto il prestatore), sostiene che le attività in parola non perseguono scopo di lucro, in quanto non consentono di coprire neanche i costi delle prestazioni.
Inoltre, secondo l'interpretazione francese occorre distinguere all'interno delle attività degli avvocati quelle svolte nell'ambito della libera professione rispetto a quelle svolte nell'ambito dell'assistenza legale, in quanto la finalità sociale consente di distinguere la natura dell'attività.
 
Il giudizio della Corte
La Corte rileva innanzitutto che gli obblighi insiti negli articoli  96 e 98, n. 2, della direttiva 2006/112 in realtà corrispondono a quelli applicabili anche prima dell'entrata in vigore della direttiva in virtù di quanto già disposto dell'articolo 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva. Nel merito, poi, i giudici comunitari rilevano che, da consolidata giurisprudenza, le disposizioni relative all'applicazione di un'aliquota ridotta costituiscono una deroga al principio generale che, quindi, va interpretata in maniera restrittiva.
Per quanto attiene alle due condizioni necessarie per l'applicazione di detta aliquota, la Corte evidenzia che la nozione di "organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dallo Stato membro considerato" risulta tale da comprendere anche persone fisiche ed enti privati che perseguono uno scopo di lucro. Lo scopo di lucro, infatti, non esclude a priori il perseguimento di un carattere sociale che può essere svolto anche da una persona fisica. Ne discende che gli avvocati, gli avvocati presso il Conseil d'État e la Cour de cassation e i procuratori legali che svolgono attività di assistenza legale non sono a priori esclusi dalla categoria di cui al punto 15 dell'allegato III della direttiva 2006/112 in ragione del perseguimento di uno scopo di lucro da parte di enti privati, qualora a questi sia riconosciuto comunque un carattere sociale.

Le conclusioni
Il riconoscimento di tale carattere viene attribuito allo Stato membro nell'ambito del suo potere discrezionale purché vengano rispettati i limiti della direttiva 2006/112. In particolare, i limiti fissati dalla direttiva 2006/112 vietano che uno Stato membro applichi aliquote ridotte sulla base di una mera valutazione del carattere di questi servizi, senza valutare gli obiettivi complessivi perseguiti dai soggetti e la stabilità dell'impegno sociale svolto.
La Corte rileva che, sulla base degli obiettivi complessivi e della mancanza di stabilità dell'impegno sociale, alla categoria professionale degli avvocati e dei procuratori legali in genere, non può essere riconosciuta all'attività un carattere sociale.

Maria Ingraffia
pubblicato Mercoledì 23 Giugno 2010

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