Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Corte Ue, le spese a uso promiscuo
rientrano nel calcolo dell’Iva
rientrano nel calcolo dell’Iva
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di una disposizione della direttiva 77/388 sull'Iva dovuta per l'uso privato di veicoli aziendali
Uno studio di consulenza tributaria nel 2006 ha acquistato due autoveicoli da utilizzare sia per fini professionali che per uso privato del titolare. Nell’ambito della dichiarazione annuale Iva non venivano considerate le spese per l’uso privato dei veicoli. Pertanto, veniva presentato reclamo che pur tuttavia veniva respinto.
Il ricorso per cassazione
Contro il diniego, l'interessato decideva di presentare ricorso per cassazione. Il giudice adito ha osservato che la normativa fiscale contestata è tale da limitare il diritto a detrazione dell’Iva per gli autoveicoli ad uso promiscuo. In tali casi, infatti, la normativa tributaria calcola l’ammontare delle spese per uso privato in base ad una percentuale fissa sulla somma forfettaria delle spese. Un’altra osservazione del giudice del rinvio rileva che, nel corso del tempo, siano stati fatti successivi emendamenti che hanno ridotto l’incidenza delle detrazioni per spese ad uso privato. Nella situazione denunciata, al diritto di detrarre integralmente e immediatamente l’Iva versata al momento dell’acquisto fa seguito l’obbligo di versare l’Iva sull’uso privato del bene aziendale. Lo stessa normativa comunitaria, articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), assimila l’uso ai fini privati a una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Alla luce di tali considerazioni il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e sollevare la questione che principalmente verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva Iva. Il suddetto articolo, è opportuno precisare, è una norma con carattere derogatorio che, per il suo carettere, consente agli Stati membri di mantenere in vigore la normativa nazionale in materia di esclusione a detrazione nell’attesa di ulteriori disposizioni del Consiglio.
Il ricorso per cassazione
Contro il diniego, l'interessato decideva di presentare ricorso per cassazione. Il giudice adito ha osservato che la normativa fiscale contestata è tale da limitare il diritto a detrazione dell’Iva per gli autoveicoli ad uso promiscuo. In tali casi, infatti, la normativa tributaria calcola l’ammontare delle spese per uso privato in base ad una percentuale fissa sulla somma forfettaria delle spese. Un’altra osservazione del giudice del rinvio rileva che, nel corso del tempo, siano stati fatti successivi emendamenti che hanno ridotto l’incidenza delle detrazioni per spese ad uso privato. Nella situazione denunciata, al diritto di detrarre integralmente e immediatamente l’Iva versata al momento dell’acquisto fa seguito l’obbligo di versare l’Iva sull’uso privato del bene aziendale. Lo stessa normativa comunitaria, articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), assimila l’uso ai fini privati a una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Alla luce di tali considerazioni il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e sollevare la questione che principalmente verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva Iva. Il suddetto articolo, è opportuno precisare, è una norma con carattere derogatorio che, per il suo carettere, consente agli Stati membri di mantenere in vigore la normativa nazionale in materia di esclusione a detrazione nell’attesa di ulteriori disposizioni del Consiglio.
La normativa di riferimento
I principali riferimenti normativi del diritto dell’Unione sono costituiti dagli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), dall’articolo 17 e dall’articolo 20, paragrafi 1 e 2 della sesta direttiva Iva. Quanto alla normativa dei Paesi Bassi, il riferimento è alla normativa Iva costituita dalla legge del 1968.
La questione pregiudiziale
Sostanzialmente la questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione della normativa tributaria nazionale che prevede dapprima la possibilità di detrazione integrale dell’Iva versata a monte relativa a veicoli a uso promiscuo e che, in seconda battuta, comporta una tassazione annuale fondata su un metodo forfettario di calcolo dell’incidenza delle spese sostenute per fini privati. In estrema sintesi il giudice del rinvio intende appurare la corretta interpretazione delle disposizioni della sesta direttiva Iva in merito alla tassazione dei beni a uso promiscuo.
La disamina della Corte
Come rilevato nelle osservazioni dell’avvocato generale, gli Stati membri hanno un certo margine di discrezionalità in merito alla disciplina sulla determinazione, con metodi forfettari, dell’Iva dovuta sulle spese per uso privato di beni aziendali. In particolare, nel calcolo forfettario non può essere disatteso il principio di proporzionalità che, nel caso di specie, si traduce in un calcolo che tenga conto dell’uso privato del bene nella giusta misura. Ecco che allora, la determinazione dell’importo delle spese per uso privato del bene promiscuo deve essere tale da non arrecare discriminazioni rispetto ai criteri di calcolo dell’Iva sui consumatori finali. Il giudice nazionale, dal canto suo, in considerazione della normativa nazionale, è competente a valutare se le modalità di calcolo della base imponibile, ai fini dell’Iva, dell’utilizzo privato dei beni sia conforme alla nozione di “spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione di servizi”. Nel fare questo, il giudice nazionale deve favorire una interpretazione, il più conforme possibile, alle disposizioni comunitarie e, se necessario, disapplicare quelle disposizioni nazionali contrarie.
La pronuncia finale
Il verdetto dei giudici europei è nel senso di non ammettere una normativa tributaria, come quella di cui alla causa principale, che non tenga debitamente conto del carattere a uso promiscuo dei beni nelle modalità di calcolo dell’Iva da versare annualmente. A tal proposito, sottolineano gli eurogiudici, un metodo di calcolo forfettario, quale quello adottato nella normativa tributaria olandese, che non tenga conto nella giusta misura delle spese sostenute per uso privato di beni aziendali non è conforme alla normativa europea in materia di Iva.
Fonte: sentenza Corte UE del 16.02.2012 procedimento C-594/10
Andrea De Angelis
pubblicato Venerdì 17 Febbraio 2012
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